Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12847 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11890/2015 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, che la

rappresenta e difende unitamente l’avvocato PAOLOALBERTO POLIZZI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VENETO STRADE SPA, in persona dell’amministratore delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3102/2013 del 23 ottobre 2013 del TRIBUNALE di

VERONA, depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato OTTI Roberto per delega dell’Avvocato MARCO

VINCENTI difensore del resistente che riporta agli scritti del

controricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” T.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 3102/2013 depositata dal Tribunale di Verona in data 30.12.2013, che la vede soccombente nei confronti della Veneto Strade s.p.a. avendo proposto appello avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Venezia, appello dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., pubblicata il 4.11.2014, non notificata.

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 28.4.2015.

La Veneto Strade s.p.a. si è costituita con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., apparendo destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Conformemente ad un principio di diritto già affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015), purchè la comunicazione ricevuta sia stata sufficientemente esaustiva, ovvero abbia permesso alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto (Cass. n. 18024 del 2015).

Allo scopo di consentire a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, si è affermato che, proprio perchè il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., decorre, prioritariarnente, dalla comunicazione di tale ordinanza, la data di quest’ultima non è solo presupposto dell’impugnazione in sè considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività (Cass. n. 20236 del 2015).

La mancanza di tale specifica indicazione costituisce autonoma causa di inammissibilità del ricorso, perchè non consente di verificarne la tempestività, qualora, come nella specie, tra la data di pubblicazione della ordinanza impugnata (nella specie, 4.11.2014) e la data di notificazione del ricorso per cassazione (nella specie, 28.4.2015) decorrano ben più dei sessanta giorni perentoriamente previsti dalla legge.

E’ pertanto impossibile verificare la tempestività della proposizione del ricorso.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Con ordinanza n. 4738 del 10 marzo 2016, la sezione lavoro di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di sottoporle alle Sezioni Unite come questioni di massima di particolare importanza, due questioni di rilievo nella controversia in esame, la prima delle quali è volta a sottoporre all’attenzione delle Sezioni unite la principale argomentazione contenuta nella relazione in esame:

– se l’indicazione della data della comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., debba essere necessariamente contenuta in ricorso, a pena di inammissibilità, costituendone requisito di contenuto-forma;

– se la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., debba essere depositata congiuntamente al ricorso, a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

Il Collegio, esaminata la relazione in atti, e preso atto dell’avvenuta rimessione della questione alle Sezioni unite, ritiene che nel caso di specie non sia necessario rimettere la causa a nuovo molo in attesa della decisione delle Sezioni unite, in quanto il ricorso, a prescindere dalla decisione che interverrà sulla indicata questione di massima, risulta in ogni caso inammissibile, previa necessaria verifica del fascicolo d’ufficio.

Infatti, l’ordinanza ex art. 348 ter, è stata depositata in data 9.10.2014, e risulta essere stata comunicata alle parti in via telematica in data 4.11.2014; a fronte di ciò il ricorso per cassazione, proposto in data 28.4.2015 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione (principio questo non revocato in dubbio dalla ordinanza di rimessione), risulta in ogni caso tardivo.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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