Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12847 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18394/2018 proposto da:

P.E., rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Morbinati

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via

Pompeo Magno n. 94;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7436/14/17 della Commissione tributaria

Regionale Lazio, depositata il 13/12/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza n. 7436/14/17, depositata il 13/12/2017, rigettava l’appello proposto da P.E. e, per l’effetto, dichiarava legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria dell’importo di Euro 116.124,44 derivante dal mancato pagamento di quattro cartelle.

2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo P.E. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57, nonchè l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio.

Rileva la contribuente che la CTR, confermando la sentenza di primo grado sul punto, avrebbe erroneamente ritenuto tardive e, dunque, inammissibili le eccezioni sollevate nel corso dell’udienza del 9.5.2016 e ribadite nei motivi di appello, relative alla non conformità delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato ai rispettivi originali, sul presupposto che esse costituivano dei motivi aggiunti.

La ricorrente rileva che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’eccezione relativa alla non conformità della documentazione prodotta in copia fotostatica non costituisce nè motivo aggiunto nè una domanda nuova e, dunque, legittimamente, essa è stata svolta nella prima udienza utile in cui la parte ha avuto conoscenza di tali atti; eccezione che, riproposta quale motivo di appello, non si pone in contrasto con l’art, 57 cit. per come al contrario ritenuto dal giudice di seconde cure.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con tale censura la contribuente rileva l’omessa pronuncia della CTR circa la tardiva costituzione del concessionario avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo, così violando l’art. 23 cit.; diversamente, l’interpretazione formale di tale ultima disposizione fornita dai giudici di merito e riportata nel precedente motivo di ricorso nei soli confronti della contribuente comporterebbe la violazione degli artt. 24 e 111 Cost..

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ai fini del decidere è opportuno inquadrare l’esatto thema decidendum oggetto del presente giudizio, avendo la contribuente impugnato l’iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di quattro cartelle, per quanto di interesse in tale sede, sul presupposto dell’omessa o irregolare notifica di dette cartelle.

Il concessionario nel corso del giudizio di primo grado si è costituito documentando l’avvenuta notifica delle cartelle mediante deposito in copia delle relate.

In ordine a tale costituzione va rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, il mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comporta la decadenza della resistente dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, (Cass. n. 6734 del 2015).

In ragione di ciò la contribuente contestava in udienza “la non conformità delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato ai rispetti originali” (cfr. pag. 3 del ricorso).

La CTP, per come riportato nella sentenza oggetto di impugnazione dinnanzi a questa Corte, “con ampio approfondimento ha ritenuta valida la comunicazione di iscrizione ipotecaria (…) rilevando la correttezza della procedura di notifica delle sottese cartelle di pagamento ed ha respinto altresì il disconoscimento delle copie delle relate di notifica e degli originali delle cartelle fatta rilevare nell’udienza del 9/5/2016 in quanto tale eccezione era intempestiva e inammissibile”.

Tale ultima statuizione è stata confermata dalla CTR e costituisce l’oggetto dei motivi di ricorso sopra riportati.

Nella specie, correttamente la CTR ha individuato la norma applicabile alla fattispecie nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, il quale, nel caso di produzione di documenti delle altre parti processuali, prevede che “2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito”, ma ne ha fatto una errata applicazione dichiarando l’intempestività e l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dalla contribuente.

Quanto al primo aspetto la CTR ha affermato che il termine sopra indicato decorreva dalla data di presentazione del ricorso introduttivo il quale “non contiene alcun riferimento alle contestazioni inserite anche in appello” (n.d.r. (riferite, appunto, alla non conformità delle copie delle relate depositate dall’Amministrazione). Tale iter argomentativo non tiene conto del fatto che il ricorso originario si fondava proprio sull’omessa o irregolare notifica delle cartelle poste a fondamento dell’avviso (cfr. pag 1 della sentenza resa dalla CTR) e, pertanto, solo dopo il deposito delle fotocopie delle relate di notifica, avvenuto all’udienza del 9/5/2016, il contribuente era posto in condizione di contestarne la genuinità.

Quanto al secondo aspetto, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria deducendo, con il ricorso introduttivo, l’invalidità a causa dell’omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, di talchè la contestazione, ex art. 24, comma 2, cit., della nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione da parte dell’agente della riscossione della relativa documentazione, non determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, integrando la successiva deduzione una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, di talchè la contribuente nel sollevare in appello la relativa questione non ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

In sostanza, seppure dal testo della sentenza impugnata risulta affermata, così come avvenuto anche in primo grado, la correttezza del procedimento di notificazione, la pronuncia afferente all’aspetto processuale sopra indicato risulta viziata per violazione delle norme sopra indicate.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

La censura in esame risulta proposta per la prima volta in questa sede, assumendo all’uopo rilievo quanto riportato nella sentenza della CTR dovendosi, comunque, rilevare la infondatezza della stessa per come formulata dalla ricorrente, laddove dall’eventuale violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, non è conseguita la dedotta disparità di trattamento a favore della resistente.

4. In conclusione, dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della CTR per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, nel decidere la controversia in diversa composizione, dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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