Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12847 del 06/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12847 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 17532-2012 proposto da:
REALE GILDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO
DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato VIZZONE
DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato FUSARO
ANTONIO GIOVANNI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
Data pubblicazione: 06/06/2014
contro
CONVERSO LUCIANO, nella sua qualità di titolare della società
Clinica della Moto Srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VICOLO MAZZARINO 14/16, presso lo studio dell’avvocato
D’AGOSTINO ROSA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
FABBRICATORE TERESA;
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
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avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 24/05/2011, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti
Premesso in fatto
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato
inammissibile l'appello poiché proposto avverso un'ordinanza emessa dal
Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ..
- Il ricorso è proposto con due motivi. Resiste con controricorso l'intimato.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso
sollevate da quest'ultimo, atteso -quanto alla pretesa tardività
dell'impugnazione- che il ricorso è stato trasmesso per la notificazione il 19
giugno 2012, quindi nei sessanta giorni dal 20 aprile 2012, data di notificazione
della sentenza e —quanto alla pretesa invalidità della procura speciale- che
questa risulta apposta a margine del ricorso, sicché non ne può essere revocata
in dubbio la riferibilità al presente giudizio.
2. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod.
proc. civ., la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt.
112, 657 e 665 cod. proc. civ.
- La ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe erroneamente qualificato
come ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., quella che avrebbe dovuto
invece qualificare come sentenza, in ragione dei seguenti elementi: a) essere
stato il provvedimento emesso in carenza dei presupposti di legge, perché
relativo ad un contratto di locazione oramai risolto; b) essere stato convalidato
lo sfratto nonostante l'opposizione dell'intimata, avendo il giudice disposto il
mutamento di rito soltanto per determinare l'importo dei canoni; c) essere stato
emessa l'ordinanza di rilascio in mancanza di apposita istanza di parte.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
- La Corte d'Appello ha rilevato che il Tribunale ha correttamente qualificato il
provvedimento ed ha richiamato le norme degli artt. 665 e seg. cod. proc. civ.;
che nel caso di specie vi è stata richiesta di parte <
«ogni possibilità di attribuire all’ordinanza in esame il valore di sentenza>>.
sottratto il suo sindacato, in ragione dell’inammissibilità del gravame,
correttamente la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi.».
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
In merito alle deduzioni svolte nella memoria, occorre ribadire che il
principio di diritto evocato dalla ricorrente, espresso nella sentenza
Cass. n. 6267/1983 e nelle altre successive conformi citate
(n.295/1985, n. 3026/1985, n.4096/1988, n.9375/1995, n.2614/1997,
n.4366/1997, n.11494/2000, n.17151/2002), in base al quale
l’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, emessa nonostante
l’opposizione dell’intimato, contenendo implicitamente il rigetto della
detta opposizione, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione
attraverso gli ordinari mezzi e, quindi, con appello, trattandosi di
provvedimento pronunciato in primo grado, è inconferente in
relazione al caso di specie; lo stesso, infatti, trova applicazione
esclusivamente con riguardo alle ordinanze di convalida di sfratto, e
non anche alle ordinanze di rilascio con riserva delle eccezioni.
Sull’impugnabilità delle ordinanze di rilascio ex art. 665 c.pc., va
rilevato che, per le ragioni espresse nella relazione, in particolare
quanto alla struttura del procedimento sommario nell’ambito del quale
viene adottata, tale provvedimento non è suscettibile di impugnazione,
in quanto non risolve in via definitiva contestazioni intorno a diritti
soggettivi e non è conseguentemente idoneo a passare in giudicato,
Ric. 2012 n. 17532 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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depositato memoria.
mentre l’esigenza di un suo tempestivo e necessario controllo viene
soddisfatta mediante riscontro della legittimità della pretesa fatta valere
nella successiva fase di merito (cfr. Cass. n. 16630/08 che, sia pure con
riferimento al rimedio del ricorso straordinario per cassazione, ha
affermato che <<... l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui dell'immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano
stati trascurati dal giudice dell'ordinanza»; cfr. anche Cass. nn. 5088/96,
6664/97, 12474/99, n. 20905/04).
Poiché il giudice nell'ordinanza di rilascio avrebbe, secondo la
ricorrente, rigettato le eccezioni da lei sollevate ed avrebbe riservato
alla fase di merito soltanto la determinazione dei canoni dovuti, la
stessa ricorrente sostiene che "il tribunale è vincolato ad un
accertamento circoscritto alla determinazione dei canoni
eventualmente dovuti dal conduttore".
Tale assunto è privo di pregio: l'ordinanza di rilascio non è
equiparabile ad una sentenza e, pertanto, quanto in essa affermato non
assume carattere di irrevocabilità né, come detto, è idoneo al giudicato;
l'odierna ricorrente potrà, pertanto, nella fase di merito, riproporre le
eccezioni fatte valere nella fase sommaria, la cui risoluzione peraltro è,
per legge, riservata al merito; eventualmente, potrà provvedere anche
ad emendare ovvero a modificare domande ed eccezioni.
Al riguardo, giova sottolineare che, avendo superato un precedente,
parzialmente contrario, orientamento, la giurisprudenza di questa
Corte è oggi nel senso che nel procedimento per convalida di (licenza
o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in
un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui
all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo
Ric. 2012 n. 17532 sez. M3 - ud. 07-05-2014
-5- all'art. 665 cod. proc. civ., ... non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema
decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli
atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426
cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione
di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche dalla controparte (così, da ultimo, Cass. n. 12247/13); spettando,
peraltro, analoghi poteri all'originario intimato, quanto alle eccezioni e
alle domande riconvenzionali.
L'eventuale omessa pronuncia su domande od eccezioni, risultanti
dalla combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie
integrative, potrà pertanto essere fatta valere proponendo appello
avverso la sentenza che chiude la fase di merito.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione,
complessivamente liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella carnera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione. modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte