Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12846 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12846 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 11774-2012 proposto da:
SERIT SICILIA SPA 00833920150,Agente della Riscossione per le
Provincie Sicilianie, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO
15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LOREFICE MARIA CONCETTA;
– intimata –

-45

Data pubblicazione: 22/06/2015

avverso la sentenza a 443/34/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 23/05/2011, depositata il
21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato Gallo Accursio difensore della ricorrente che insiste
nel ricorso e chiede raccoglimento.

kic. 2012 n. 11774 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

06/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Cartella esattoriale- notifica a mezzo posta
Reg. Gen. 11774/2012
RICORRENTE: Serit Sicilia spa
INTIMATO: Maria Concetta Lorefice

2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Secondo la proposta del relatore il ricorso deve essere accolto.
In adesione al principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9962 del 27 aprile 2010
secondo cui nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo
del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello
spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato
consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7,
comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani
proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata
sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ. g nel caso di specie il
giudice di merito ha ritenuto che fosse sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione da
parte della contribuente destinataria
Il Collegio ha ritenuto opportuno devolvere l’esame della controversia alla pubblica udienza.
Venuta la controversia alla pubblica udienza il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
La controversia può essere decisa anche nel merito.
Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità. Vengono compensate nella fase di
merito.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito, condanna la resistente
alle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 1000 oltre agli accessori di legge. Così
deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 6 maggio 2015
Il presidente
latore
icala

1. La’ Serit Sicilia spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia Catania 443/34 /11 del 11 novembre 2011 che accoglieva l’appello
della contribuente Maria Concetta Lorefice affermando la illegittimità di cartella di pagamento
27920010024133904000 per mancata tempestiva notifica della stessa.

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