Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12846 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 22/05/2017, (ud. 18/10/2016, dep.22/05/2017),  n. 12846

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28929/13) proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv.to Antonio Jannarelli del foro di

Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to

Giovanni Bertoni in Roma, via Flaminia n. 171;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 316 depositata

il 2 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Falaschi Milena;

udito l’Avv.to Giovanni Bertone (con delega orale dell’Avv. Antonio

Giuliano Mario Jannarelli), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. con ricorso depositato il 26 luglio 2000, dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di San Severo, quale responsabile in solido con la Cooperativa agricola delle Riforme Fondiarie, proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione, nn. 96 e 98 del 2000, emesse dall’Ispettorato Generale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, con le quali veniva condannato (in solido con la cooperativa) al pagamento degli importi, rispettivamente, di Lire 1.141.207.325 e di Lire 30.000.000, per aiuti comunitari indebitamente percepiti per le annate vinicole 1991 – 1992 e 1993, che – nella resistenza dell’Amministrazione – con sentenza n. 86 depositata il 12.10.2007, veniva accolta, con annullamento di entrambe le ingiunzioni.

In virtù di rituale appello interposto dal Ministero, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione di prime cure, rigettava le opposizioni.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale, ritenuta la tempestività dell’impugnazione proposta con atto di citazione notificato nel c.d. termine lungo, seppure depositato oltre il predetto termine, evidenziava che dalla verifica fiscale effettuata dalla G.d.F. emergeva la inattendibilità dei registri di lavorazione delle uve e dei mosti, perchè le giacenze fisiche dei prodotti esistenti in loco non corrispondevano alle quantità contabilizzate; inoltre, dalle agende private, sulle quali erano annotate le vendite degli anni in questione, molte traslazioni risultavano intervenute con la soc. G. e Gi. di O.R. s.n.c., senza però che avessero ricevuto alcuna fatturazione, per cui non erano annotate contabilmente; concludeva che dette operazioni configuravano ex se un caso di contabilità gravemente inattendibile, a prescindere dal quantum evaso a livello fiscale, accertato in sede tributaria, rilevando nella specie la immeritevolezza dell’aiuto comunitario.

Quanto alla ingiunzione n. 98 del 2000, osservava che non vi era interesse dell’appellato ad eccepire la incompetenza per territorio dell’Autorità centrale ad emettere il suddetto provvedimento, giacchè il Ministero conservava una competenza funzionale su tutto il territorio, oltre a considerare che si trattava di pretesa contestata unitamente a quella di importo maggiore.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Bari ha proposto ricorso per cassazione il B., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente nel lamentare violazione o falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale con scarne argomentazioni ha ritenuto l’osservanza delle forme prescritte per l’appello, proposto con atto di citazione, anzichè ricorso, oltre alla procedibilità del gravame, nonostante fosse stato proposto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, depositata la sentenza di prime cure il 12.10.2006, richiesta la notificazione dell’atto di citazione in appello il 23.11.2007, iscritta la causa a ruolo solo il 29.11.2007, ormai scaduto il termine il 26.11.2007.

Il mezzo non può trovare seguito.

Occorre premettere che il ricorso oggetto del presente giudizio deve essere deciso sulla base della formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, quale risultante all’esito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006 (nonchè le ordinanze di cui all’art. 23, comma 5, della medesima legge, mentre sono rimaste ricorribili per cassazione le sole ordinanze emesse, inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 23, comma 1). E’ noto, tuttavia, che il D.Lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi da 2 a 7 e artt. 22 – bis e 23, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo D.Lgs..

A fronte di detto quadro normativo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 2907 del 2014, hanno definitivamente chiarito che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza della L. n. 689 del 1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso. La soluzione data alla questione consente, dunque, di valutare la tempestività dell’impugnazione tenendo conto dell’appello da proporsi con citazione, per cui è ammissibile solo se tale atto è stato notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c., dovendo aversi riguardo alla data di notificazione della impugnazione, risultando irrilevante l’avvenuto deposito del medesimo atto oltre il termine di trenta giorni previsto per la proposizione della impugnazione stessa.

Nella specie è la stessa parte ricorrente ad affermare che l’atto di appello è stato notificato il 23 novembre 2007, onde l’impugnazione avverso la sentenza depositata il 12 ottobre 2006 è tempestiva, non essendo decorso il termine annuale di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 158 ter all’epoca vigente, maggiorato della sospensione feriale.

Con il secondo mezzo il ricorrente ribadisce l’eccezione formulata avverso l’atto di appello per genericità dei motivi addotti dall’Amministrazione, che si era limitata a contestare la sentenza di prime cure senza però evidenziarne le ragioni, per avere la corte territoriale disatteso tale deduzione.

Anche la seconda censura è priva di fondamento.

Occorre preliminarmente osservare che l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 342 c.p.c., consegue solo allorchè il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, ove sia possibile individuare uno o più motivi o, comunque, profili autonomi di doglianza della sentenza gravata, sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni dell’impugnazione altrimenti viziate da genericità (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 15071 del 2012).

Procedendo all’esame delle doglianze mosse con il secondo mezzo, esse sono da scrutinare – in ragione del loro contenuto – ai sensi del n. 4 dell’art. 360, in quanto deducenti un error in procedendo, quale è quello che attiene all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., da parte del giudice di appello, ciò consentendo a questa Corte, “giudice del fatto processuale” per la natura del vizio denunciato, di conoscere ed interpretare direttamente gli atti processuali all’uopo rilevanti e, tra questi, l’atto di appello (Cass. 10 settembre 2012 n. 15071; Cass. 28 novembre 2014 n. 25308; cfr. anche Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 8077).

Al tal riguardo occorre rammentare che la specificità dei motivi di appello va commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (tra le molte, Cass. 18 aprile 2007 n. 9244; Cass. 27 gennaio 2011 n. 1924; Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651).

Nella specie, l’articolato motivo di appello proposto dall’Amministrazione (come emerge dall’esame dello stesso atto di appello) si è sviluppato nel senso di riportare, in primo luogo, i termini della pronuncia del giudice di prime cure laddove veniva evidenziata la mancanza di elementi di fatto dai quali i verbalizzanti avrebbero tratto il loro apprezzamento, per poi passare all’esame degli elementi posti a fondamento della contestazione, così aggredendo, in modo specifico e congruente, la motivazione della sentenza di primo grado.

Per un verso, essa si radica sull’accertamento della condotta contestata e la mancanza di “strumentalità fra la condotta presumibilmente adottata e la indebita percezione degli aiuti comunitari”; per altro verso, viene dato rilievo alla circostanza che “in assenza di elementi idonei, l’accertamento contenuto nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza non poteva di per sè solo costituire il presupposto per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione”.

In altri termini, con le censure formulate in appello, l’Amministrazione si duole che il primo giudice non ha tenuto conto della attendibilità di talune annotazioni di vendita, a fronte di altre totalmente prive di detto requisito, in assenza di fatture, come verificato attraverso riscontri incrociati effettuati con documenti commerciali omologati delle società acquirenti, corrispondenti ai dati contenuti nei documenti di accompagnamento dei vini. Inoltre erano stati rinvenuti nei locali della cooperativa i campioni destinati a tre ditte, contenenti i dati identificativi dell’acquirente, la quantità in ettolitri e la qualità del vino venduto, le targhe dell’autocisterna adibita al trasporto, la data di compilazione della fascetta, nonchè del trasporto stesso, da cui emergeva evidente che la cooperativa aveva effettuato delle cessioni di vino non fatturate e non scortate da alcun documento di accompagnamento. Ha, altresì, precisato che l’inattendibilità dei registri contabili era evidenziata anche dalle risultanze del controllo sulla giacenza contabile del vino rispetto a quella effettiva.

L’Amministrazione ha poi spostato la critica rispetto alla ritenuta incompetenza territoriale dell’Ispettorato centrale repressioni frodi, evidenziando che gli uffici periferici esercitano un potere delegato.

A fronte di uno scarno apparato argomentativo della pronuncia del Tribunale, l’Amministrazione ha insistito su problematiche afferenti al nesso causale tra le circostanze accertate e le contestazioni mosse, quale aspetto del tutto pertinente rispetto alla decisione gravata, la quale – come evidenziato – ha risolto la controversia sul piano dell’assenza di strumentalità tra la condotta adottata e la indebita percezione degli aiuti comunitari, non negando affatto il contenuto del verbale di ispezione, ma ritenendolo insufficiente da solo a sostenere l’impianto della contestazione.

Dunque appaiono ben evidenziati quali fossero – ad avviso dell’appellante – gli errori commessi dal giudice di prime cure, dando contezza di come il convincimento del giudice si contrapponesse effettivamente alle conclusioni motivate della Guardia di Finanza.

E sul fondo di tali doglianze la Corte territoriale si è espressa, disattendendo l’eccezione dell’appellata cooperativa, per cui la decisione assunta dalla Corte territoriale è corretta in iure, giacchè non sussiste la genericità, e quindi la violazione dell’art. 342 c.p.c., delle censure articolate con l’atto di appello.

Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare error in procedendo e in iudicando, oltre a vizio di motivazione, si duole delle argomentazioni assunte dalla corte di merito in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale da lui sollevata fin dal primo grado. Ad avviso del ricorrente la corte avrebbe errato nel ritenere la competenza funzionale dell’Amministrazione centrale senza neanche accertare il contenuto effettivo del rapporto e dei poteri spettanti al Ministero rispetto ai direttori regionali su detta materia.

Ritiene la Corte che neanche detto motivo meriti accoglimento, per le considerazioni di seguito esposte.

Il giudice di merito fondatamente ha ritenuto legittima l’emissione dell’ordinanza impugnata da parte dell’ufficio centrale, vertendosi in materia, quella degli aiuti comunitari nel settore agricolo, dalla L. n. 898 del 1986 riservata allo Stato, operante a mezzo ministero competente o che esercita la vigilanza, ovvero da un ufficio da esso delegato, come in concreto nella specie avvenuto in virtù di D.M. 21 febbraio 2000, debitamente pubblicato. Al riguardo è stata correttamente evidenziata, nella sentenza impugnata, la preminenza della competenza centrale rispetto a quella periferica nell’emettere i provvedimenti sanzionatori, in generale attribuita all’Ispettore Repressione Frodi dal D.Lgs n. 80 del 1998, che la può delegare (art. 1, comma 1 del D.M. cit.) (in tal senso v., Cass. 2 dicembre 2011 n. 25830; Cass. 24 gennaio 2008 n. 1554 e Cass. 25 maggio 2007 n. 12264).

Conseguentemente condivisibile ed aderente alle preminenti competenze risulta l’interpretazione fornita dal giudice di merito, secondo cui all’Autorità centrale è comunque riservato l’esercizio di un compito delegabile ad autorità sottordinata.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente – nel denunciare error in procedendo e in iudicando, oltre a vizio di motivazione – lamenta la ingiustificata pretermissione da parte del giudice del gravame delle determinazioni svolte dalla Commissione Tributaria con evidente contrasto di giudicato.

Neanche l’ultimo motivo del ricorso può trovare ingresso.

Come già affermato dalle sezioni unite, con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione – che può porsi quando l’amministrazione non ha proceduto all’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa – deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità – dipendenza giuridica (che si ha solo allorchè un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all’indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l’accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d’altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell’altro (Cass., SS.UU, 12 marzo 2008 n. 6523).

L’esposto principio, come si è visto, è stato affermato in fattispecie riguardante il rapporto tra giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione, ma è logicamente valido anche nel caso che ci occupa, in cui si discute di rapporti tra opposizione a irrogazione della sanzione e giudizio tendente ad ottenere il recupero dell’IVA sulla erogazione da restituire, in cui varrebbe al più la predicabilità del principio dell’efficacia riflessa – peraltro in senso inverso – della sentenza di condanna del debitore.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.000,00, oltre ad eventuali spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 2 Sezione Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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