Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12846 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11888/2015 proposto da:

D.G.L., D.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO CAPANO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, società con socio unico soggetta a

direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ORAZIO LAGOTETA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MAMMOLITI giusta procura

per atto Notaio Nicola Atlante di Roma dell’8/10/2013, rep. n.

46081 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2014 del TRIBUNALE di PAOLA del 3/11/2014,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“I ricorrenti, D.G.L. (titolare del contratto di somministrazione) e F. (“legale rappresentante dell’Hotel (OMISSIS)”), convenivano in giudizio l’Enel Distribuzione s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle cose conseguenti alle ripetute interruzioni di energia elettrica che si erano verificate a carico dell’Hotel (OMISSIS), a causa delle quali si erano bruciati svariati elettrodomestici ed il computer dell’Hotel.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo accoglieva la domanda, qualificando l’attività di somministrazione di energia elettrica come attività pericolosa e condannando l’Enel al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in Euro 3.000,00.

Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 790 del 2014 depositata il 4 novembre 2014 qui impugnata, accoglieva l’appello di Enel Distribuzione s.p.a. ritenendo che i D. non avessero provato, come sarebbe stato loro onere, che il danneggiamento dei macchinari fosse derivato, sul piano causale, da una condotta ascrivibile ad Enel Distribuzione s.p.a..

Resiste con controricorso l’Enel.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano:

1) La violazione e falsa applicazione della L. n. 134 del 2012, nonchè dell’art. 348 ter c.p.c., ovvero lamentano che l’appello proposto dall’Enel non sia stato dichiarato inammissibile con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., perchè non rispettoso dei requisiti che l’atto d’appello deve necessariamente rispettare a seguito della modifica normativa, non potendo constare soltanto di un elenco degli errori in cui sarebbe incorso il giudice di merito, ma piuttosto dovendo riportare la specifica indicazione delle parti che si intendono impugnare, delle modifiche suggerite alla sentenza impugnata relative alla ricostruzione dei fatti di causa, l’indicazione delle ragioni per le quali si ritiene violata la legge evidenziando il rapporto di causalità tra l’esito della controversia e la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice.

Il motivo appare inammissibile ancor prima che infondato. E’ ben vero che quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c. (nel testo vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134) in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 25308 del 2014).

Tuttavia, nel caso di specie da un lato il Tribunale di Paola ha esaminato la censura, ed ha vagliato l’atto di appello di Enel alla luce della censura di inammissibilità, dandone conto in motivazione, ove ha ritenuto sufficientemente precisate da Enel sia le parti della sentenza che si assumono illegittime sia la ricostruzione del fatto che la normativa applicabile per riformare la sentenza.

Inoltre, il ricorrente non riporta neppure in parte l’atto di appello avversario nè precisa di averlo prodotto in questa sede, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la presenza di un error in procedendo, per violazione dell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. che consisterebbe nella contraddittorietà tra l’affermazione della mancanza di un sicuro nesso eziologico tra sbalzi di tensione e danni arrecati e la svalutazione delle dichiarazioni testimoniali in mancanza di un riscontro tecnico di una correlazione tra la mancanza di corrente e i danni agli elettrodomestici: al di là dell’errato riferimento normativo (l’art. 343, disciplina i modi e i termini dell’appello incidentale), ciò che viene denunciato non è un error in procedendo, ma la valutazione del giudice del materiale probatorio.

3) Con il terzo motivo, si denuncia nuovamente la violazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del carattere di pericolosità dell’attività svolta da Enel e delle ripercussioni sul piano probatorio di ciò.

Il motivo appare infondato, in quanto il giudice di appello, prima ancora di ricondurre la fattispecie controversa all’ipotesi di generale di responsabilità civile o piuttosto alla ipotesi aggravata di responsabilità da attività pericolosa ritenuta dal giudice di pace, accoglie l’appello dell’Enel in quanto non ritiene sufficientemente provato sulla base del materiale probatorio in atti, ovvero le deposizioni dei testi e la fattura di acquisto dei nuovi elettrodomestici, che la causa della sostituzione degli elettrodomestici fosse da ricondurre alle interruzioni di corrente asseritamente verificatesi: prova del nesso causale che è a carico del danneggiato, anche in caso di responsabilità per attività pericolosa, e che precede logicamente la necessità che il soggetto, ritenuto causalmente responsabile di un danno provocato dalla propria attività pericolosa, fornisca l’onerosa prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c..

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, esaminata la memoria depositata dai ricorrenti, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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