Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12846 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30216/2017 proposto da:

TAGOMAGO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaello Lupi, Alessia Vignoli e

Claudio Lucisano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/3/17 della Commissione tributaria

Regionale Toscana, depositata l’11/5/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale Toscana, con sentenza n. 1204/3/17, depositata l’11/5/2017 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’originario ricorso della TAGOMAGO S.r.l. avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato le imposte ipotecarie e catastali dovute dalla contribuente in ragione del diverso valore attribuito all’immobile (di Euro 1.095.600,00 anzichè Euro 500.000,00) da questa acquistato e risultante dal relativo contratto.

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La TAGOMAGO S.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

La contribuente lamenta che la CTR avrebbe in modo formalistico determinato la base imponibile sulla quale calcolare le imposte catastale e ipotecaria mediante rinvio alle disposizioni previste per l’imposta di registro in violazione anche del principio di alternatività tra IVA e registro. In particolare, la contribuente osserva che le parti avevano scelto di assoggettare la compravendita oggetto dell’avviso di rettifica al regime dell’IVA e non a quello dell’imposta di registro con la conseguenza che, ai fini della individuazione della base imponibile delle imposte catastali e ipotecarie richieste dall’Amministrazione, doveva aversi riguardo al prezzo indicato dalle parti nel contratto D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 13 e non alla disciplina prevista in tema di imposta di registro. Tale conclusione rispettava il principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro e quello dell’unicità della base imponibile su cui calcolare le diverse imposte.

2. Il ricorso non è fondato.

A parere della contribuente in caso di cessione immobiliare soggetta ad IVA, le imposte ipotecarie e catastali devono essere commisurate alla base imponibile determinata ai fini IVA e, dunque, all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente secondo quanto indicato nel relativo contratto, non potendo l’Amministrazione rettificare tali importi.

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) quanto all’imposta ipotecaria, all’art. 2 dispone che “1. L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte (…)”. Il successivo art. 10 disciplina l’imposta catastale e prevede che “1. Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter), (9)”. Il legislatore, per effetto del richiamo operato all’imposta di registro, ha individuato la base imponibile dell’imposta catastale e ipotecaria in quella prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

In particolare, il D.P.R. cit., Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 1, prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali immobiliari di godimento siano assoggettati ad imposta proporzionale di registro nella misura del nove per cento. Tuttavia, in forza del c.d. “principio di alternatività Iva/imposta di registro” previsto dallo stesso D.P.R., art. 40, comma 1, per gli atti relativi a cessioni di beni soggetti ad IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa; la norma precisa che si considerano soggette ad IVA, tra le altre, anche le operazioni esenti, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, nn. 8) e 8-bis). Pertanto, tali operazioni, essendo considerate, ai fini di cui trattasi, operazioni “non soggette” ad IVA, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Per le cessioni di beni immobili strumentali, oggetto dell’avviso di rettificai impugnato dalla contribuente, l’esenzione da IVA (nel caso di mancato esercizio dell’opzione per l’assoggettamento dell’operazione ad imposta) è prevista dal numero 8-ter) dell’art. 10 cit., pertanto, non trovando applicazione l’eccezione prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, torna applicabile il principio di alternatività IVA/Registro.

Ai fini dell’individuazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, l’art. 43 sancisce che essa “(…) salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; (…)”, precisando il successivo art. 51 che “1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’Ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”. Infine, il successivo art. 52 dispone che “1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o a corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni”.

Alla luce del riportato quadro normativo, con specifico riferimento alla cessione immobiliare oggetto del presente giudizio, posta in essere da un soggetto IVA e afferente ad un fabbricato strumentale; essa è soggetta all’esenzione da IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter). Tale esenzione, tuttavia, può venir meno nel caso, come nella fattispecie in esame, in cui le parti nell’atto d’acquisto esercitano la specifica opzione per l’imponibilità IVA.

In ragione di tale scelta il suindicato trasferimento sconta, in aggiunta, l’imposta di registro nella misura fissa (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40), l’imposta ipotecaria del 3%, l’imposta catastale dell’1% (D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 10, comma 1 e stesso decreto, Tariffa allegata¸ art. 1-bis, come introdotti dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006).

Dal riportato quadro normativo si evince che la scelta operata dalla contribuente di sottoporre al pagamento dell’IVA l’atto di trasferimento dell’immobile oggetto dell’avviso di rettifica, non incide sulla disciplina sulla cui base individuare la base imponibile delle imposte catastali e ipotecarie; disciplina risultante dal D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43,51 e 52, per effetto del richiamo operato dal D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10. In ragione di ciò, l’avviso di rettifica con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di rettifica del valore dell’immobile indicato dalle parti nell’atto di compravendita (ex art. 52 cit.), ha rideterminato le imposte dovute dalla società contribuente deve ritenersi pienamente legittimo.

Risulta, infatti, privo di pregio l’assunto della ricorrente, secondo cui dal combinato disposto del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, ai fini della determinazione della base imponibile, solo l’imposta catastale opera un rinvio alla disciplina dell’imposta di registro, assumendo, al contrario, rilievo l’espresso richiamo operato dai summenzionati articoli a tale ulima imposta.

Allo stesso modo è frutto di un errato presupposto interpretativo l’affermazione della ricorrente secondo cui l’IVA “assorbe” l’imposta di registro per il principio di alternatività del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40, con la conseguenza che ai fini della determinazione della base imponibile per le imposte catastali e ipotecarie occorre prendere in esame il “prezzo effettivamente concordato tra le parti anche qualora sia diverso dal valore dell’immobile” D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 13 e ciò anche in ragione dell’unicità della base imponibile sulla cui base calcolare le diverse imposte.

Tale assunto non tiene conto dell’autonomia delle diverse imposte prese in esame (registro, IVA, ipotecaria e catastale), autonomia in ragione della quale questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 6406 del 2014) ha affermato, con riferimento alla commisurazione dell’imposta ipotecaria e catastale, che il richiamo da esse fatto “alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni” non significa che queste siano soggette allo stesso regime giuridico dell’imposta di registro nella determinazione della base imponibile. Precisa la Corte che il D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, hanno, infatti, inteso soltanto chiarire che ad uno stesso immobile non può essere attribuita una valutazione diversa ai fini delle tre imposte in questione; valutazione rispetto alla quale l’individuazione in concreto della base imponibile afferente alle diverse imposte deve tenere conto della loro differente natura.

La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e, pertanto, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come dal dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.300, oltre alle spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA