Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12846 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER

PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15.10.09, depositata il 30/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 15/30.10.2009 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 15.10.2008, impugnata da D.D.A., che aveva rigettato la domanda da quest’ultima proposta nei confronti dell’INAIL per conseguire la rendita ai superstiti, nella qualità di vedova di D.F. D., già titolare di rendita per BPCO. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.A. D. con due motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la sentenza impugnata “non sufficientemente dimostrato” che la broncopolmonite di cui era affetto il de cuius non fosse stata causa o concausa della morte dello stesso, tenuto conto che dagli accertamenti tecnici svolti non emergevano, sulla base di certi riscontri, altre possibili cause del decesso.

Con il secondo prospetta violazione di legge (artt. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere l’Istituto fornito la prova, per come era suo onere, della esistenza di una causa autonoma idonea a provocare il decesso dell’assicurato.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Ha accertato la corte territoriale, con esaustiva e congrua motivazione, che gli accertamenti medico legali svolti portavano ad escludere che fosse riscontrabile la presenza di una qualsiasi forma di broncopolmonite che avesse concorso con la patologia respiratoria a determinare l’exitus e che, piuttosto, erano evidenziagli quale causa del decesso gli esiti di una frattura e di una patologia encefalica post-chirurgica che, dopo le dimissioni dall’ospedale, avevano reso necessaria l’attivazione del trattamento domiciliare integrato, protrattosi fino al decesso, sopravvenuto nell’arco di pochi mesi.

A fronte di tale accertamento, i rilievi svolti dalla ricorrente evidenziano, pertanto, un mero diverso apprezzamento diagnostico, non attinente a vizi del processo logico formale della decisione, e che si risolvono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice, attraverso la contrapposizione della soluzione della questione controversa offerta dalla parte a quella motivatamente espressa dal giudice. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, ricorrendo i prescritti presupposti reddituali (art. 152 disp. att. c.p.c.: v. sentenza).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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