Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12845 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32334-2018 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
MARIANO CLEMENTONI, VINCENZO CANI;
– ricorrente –
contro
S.B.;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE
POSITANO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
T.M. evocava in giudizio B.S., davanti al Tribunale di Piacenza, per sentirla condannare al risarcimento del danno morale conseguente alle ingiurie subite, nonostante il formale proscioglimento in sede penale della convenuta;
il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 610 del 2017, ritenendo che T.M. avesse dato causa all’ingiuria che B.S. le aveva, poi rivolto, accoglieva solo parzialmente la domanda, rigettando la pretesa relativa al rimborso delle spese sostenute in sede penale;
avverso tale decisione, T.M. proponeva appello, chiedendo il risarcimento integrale del danno morale subito, oltre alle spese di costituzione di parte civile nel processo penale;
la Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 31 luglio 2018, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e ss., l’appello con condanna della appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale ordinanza di inammissibilità, propone ricorso per cassazione T.M., affidandosi ad un motivo che illustra con memoria irritualmente spedita a mezzo posta. B.S. non svolge attività processuale in questa sede.
impregiudicata ogni questione relativa al rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, appare necessario (Cass. n. 20758 del 4 settembre 2017) acquisire, a cura della Cancelleria per avere già parte ricorrente formulato rituale istanza di trasmissione, il fascicolo di ufficio del giudizio di appello e, in particolare, il verbale di udienza, nel quale, secondo quanto dedotto dalla ricorrente (pagina tre del ricorso) la corte territoriale “si sarebbe riservata sull’eccezione di cui all’art. 348 bis c.p.c.”
P.T.M.
rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d’ufficio e, in particolare, dei verbali di udienza del giudizio di appello;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Terza Sezione-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020