Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12845 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4586-2006 proposto da:

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33 presso lo

studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SIRACUSA 16 presso lo studio dell’avvocato NARDI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato NARDI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Comune di Ascoli Satriano propone ricorso per cassazione nei confronti di C.M.R. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 19 93/1997, la C.T.R. Puglia confermava la sentenza di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello affermavano, tra l’altro, che il Comune, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del credito vantato, non avendo depositato nei due gradi del giudizio di merito gli atti (ai quali aveva solo accennato) idonei a fornire la prova dei maggiori valori accertati, e che agli avvisi opposti non risultavano allegati gli atti ai quali, essi facevano riferimento nè tutti gli atti utilizzati per quantificare i maggiori valori accertati, non rilevando in contrario la circostanza che tali maggiori valori fossero conseguenza di una delibera del consiglio comunale e che la giunta comunale avesse deliberato il valore indicato negli accertamenti con un proprio atto, posto che a tale delibera si era fatto cenno solo in sede processuale ma non negli avvisi opposti.

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11, comma 2 bis nonchè L. n. 212 del 2000, art. 7 il Comune ricorrente, premesso che l’obbligo di motivazione di un avviso di accertamento deve essere assolto avendo riguardo alla disciplina dei singoli tributi e che, col D.Lgs. n. 32 del 2001, il legislatore aveva inteso agevolare il compito dell’amministrazione prevedendo che può escludersi l’obbligo di allegazione se il contenuto essenziale degli atti da allegare sia riportato nella motivazione dell’atto richiamante, ha affermato che nella specie gli avvisi opposti erano sufficientemente motivati perchè, oltre alla indicazione dello strumento urbanistico qualificante l’area come edificabile, contenevano l’indicazione della zona territoriale di-ubicazione, la destinazione d’uso dell’immobile, gli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, nonchè i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche.

Il ricorrente aggiunge che un’area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale indipendentemente dal suo inserimento in un piano particolareggiato e che devono ritenersi legittimi gli avvisi ICI fondati su valori indicativi delle aree edificabili contenuti nel regolamento o nella delibera comunale, avendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 attribuito ai comuni, tra l’altro, il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Il ricorrente aggiunge altresì che la mancata allegazione agli avvisi opposti delle delibere comunali (ad es., quella contenente i riferimenti al tipo di zona e ai relativi valori al metro quadro) non comporta illegittimità degli stessi, posto che le suddette delibere vengono affisse all’Albo comunale e sono quindi conoscibili dal contribuente. La censura è inammissibile.

La decisione impugnata conferma la pronuncia di primo grado (anch’essa sostenuta da una pluralità di rationes decidendi) sia sotto il profilo della illegittimità degli avvisi opposti (per difetto di motivazione e/o di allegazione) che sotto il profilo della infondatezza della pretesa impositiva nei medesimi contenuta (per non aver il Comune, sul quale incombeva il relativo onere, fornito in giudizio la prova dei maggiori valori, accertati), mentre col motivo in esame il ricorrente censura la sentenza impugnata solo nella parte in cui i giudici d’appello hanno ritenuto che gli avvisi opposti non fossero sufficientemente motivati e che fosse stato violato l’obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, posto che, anche ove risultasse fondata la censura proposta, essa non potrebbe giammai comportare la cassazione della sentenza impugnata, che resterebbe pur sempre sostenuta dalla ratio decidendi non censurata in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui 1.000,00 per onorari oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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