Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12845 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8963-2016 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSANNA MARTELLOTTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 343/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, il Comune di Fagnano Castello e – sulla premessa di essere conduttrice di un appartamento di proprietà del convenuto ritenuto non idoneo all’uso pattuito – chiese che lo stesso fosse condannato al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni materiali e di quelli derivanti dalla consegna di un immobile privo del certificato di abitabilità, ovvero in subordine alla riduzione del canone o alla sostituzione dell’immobile locato con altro idoneo all’uso.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi ed una c.t.u., il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.650 a titolo di risarcimento dei danni, con assorbimento di ogni altra domanda.

2. La pronuncia è stata appellata dalla P. e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10 marzo 2015, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre P.M.A. atto affidato a quattro motivi.

Il Comune di Fagnano Castello non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1578 e 1581 c.c. in ordine all’esistenza dei vizi della cosa locata; con il secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), travisamento della prova su un fatto decisivo per il giudizio; con il terzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione ed incongrua valutazione dei documenti e delle prove.

Essi contestano l’entità dei danni così come liquidati in sede di merito, ribadiscono che il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal conduttore per le cattive condizioni dell’immobile, sostengono che la P. ignorava la mancanza del certificato di abitabilità e che la sentenza impugnata sarebbe errata là dove ha affermato che la maggior parte dei danni presenti nell’immobile erano da addebitare ad incuria della conduttrice.

2. Questi tre motivi, da valutare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, tutti comunque privi di fondamento.

Essi, infatti, dimostrano di non tenere conto dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata la quale ha accertato: 1) che l’immobile si trovava, al momento della consegna, in buone condizioni igienico – sanitarie; 2) che il successivo degrado era da ricondurre in larga misura ad incuria della conduttrice, la quale aveva prescelto anche un sistema di riscaldamento idoneo a favorire l’insorgere di fenomeni di condensa; 3) che, comunque, doveva essere riconosciuta alla conduttrice la spettanza di una certa somma a titolo di risarcimento dei danni patiti dal mobilio esistente nell’abitazione.

Le censure in esame, contestando in vario modo tale ricostruzione, tendono ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione di merito, senza contare le evidenti inammissibilità connesse ai motivi secondo e terzo che pongono, in effetti, censure di vizi di motivazione che vanno oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cit. (v. Sezioni Unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’incapacità a testimoniare di uno dei testi escussi. 3.1. Il motivo non è fondato.

Premesso che la stessa ricorrente osserva che la presunta incapacità sarebbe stata rilevata prima che si procedesse all’escussione, mentre tale incapacità, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto essere contestata dopo l’escussione del teste (v. Sezioni Unite, sentenza 23 settembre 2013, n. 21670), si rileva che la Corte d’appello ha valutato tale questione e, con un proprio accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha escluso l’esistenza di un interesse del teste tale da renderlo incapace di testimoniare (sentenza 19 gennaio 2007, n. 1188).

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo va escluso, poichè la ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro in data 28 settembre 2015.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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