Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12845 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12845 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 9136-2012 proposto da:
SOCIETA’ EDANA SRL 00658030259 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato
SPADARO MARCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TESSAROLO ALFREDO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA ULSS 2 FELTRE DELLA
REGIONE VENETO (per brevità ULSS 2) in persona del Direttore
Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente

t;o3

Data pubblicazione: 06/06/2014

all’avvocato MARIO CALGARO, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso l’ordinanza R.G. 89/2012 del TRIBUNALE di BELLUNO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Gianluca Calderara (per
delega avv. Andrea Manzi) che si riporta agli scritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ.. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il provvedimento ed ha richiamato le norme degli artt. 665 e seg. cod. proc. civ.; ha quindi ordinato il rilascio dell'immobile, disponendo tuttavia il mutamento di rito e fissando l'udienza di discussione del relativo giudizio di merito. Il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. In proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale <> (così Cass. n. 16630/08, nonché nn. 5088/96, 6664/97,
12474/99, n. 20905/04 )>>.

Ric. 2012 n. 09136 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

depositata il 13/03/2012;

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto.

il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore
della resistente, Unità Locale Socio Sanitaria ULSS 2 Feltre, che liquida
nell’importo di € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori e
spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

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