Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12844 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12844 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 4092-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SODISCO Società a responsabilità limitata unipersonale, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio
dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e difende

zetc*

Data pubblicazione: 22/06/2015

.■110•111.1~1..M.I.

unitamente agli avvocati STEFANO FAGEHL ALESSANDRA
BENEDINI giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controficorrente avverso la sentenza n. 92/02/2012 della COMMISSIONE

depositata il 14/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Polatiello Giovanni difensore della ricorrente che
insiste per raccoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;
uditi gli Avvocati Benedini e Fagetti difensori della controricorrente
che si riportano agli scritti e chiedono rinamrnissibilità del ricorso.

Ric. 2013 n. 04092 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO DEL 9/05/2012,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Operazioni infragruppo: transfer pirricing

RG. 4092/2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

E’ stata depositata la seguente relazione:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, deducendo due motivi, avverso la decisione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 92/02/2012 del
l giugno
2012
la illegittimità di avviso di accertamento
affermando
che rigettava l’appello dell’Ufficio
IVA-IRES IRAP per l’anno 2004.
2.La contribuente si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso è apparso al relatore fondato in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (vedi da ultimo la sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013) secondo cui per la valutazione a
fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il ed. “transfer pricing
domestico”, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall’art.9 del d.p.r. n.917 del
1986, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al
normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente
Ciò in applicazione del divieto di abuso del diritto, che preclude al contribuente il conseguimento di
vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica
disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere agevolazioni o risparmi d’imposta, in difetto di
ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio, da un lato, trova fondamento
in radici comunitarie a salvaguardia delle risorse proprie dell’UE e nei principi costituzionali di
capacità contributiva e imposizione progressiva; dall’altro, non contrasta con il principio della
riserva di legge, traducendosi nel disconoscimento di effetti abusivi di negozi posti in essere allo
scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Tra tali operazioni rientrano le manovre sui prezzi
di trasferimento interni, motivate dalla convenienza, in ambito nazionale di trasferire la materia
imponibile, agendo sui prezzi negoziati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
“intercompany”. Si tratta del fenomeno del ed. “transfer pricing domestico” (cfr. anche la sentenza
n.7716 del 27 marzo 2013)
La contribuente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il rinvio della controversia alla pubblica udienza.
Dopo la nuova discussione della controversia, il Collegio ha condiviso la relazione nella sua
impostazione “in diritto”, che — a ben vedere- è accolta nella sentenza impugnata; che non esclude
affatto che una operazione di “transfer pricing domestico”, fra società operanti in Italia, possa dar
luogo ad una elusione fiscale, e che nella valutazione del comportamento delle società eoinvoltq si
debba fare riferimento ai principi di cui all’art.9 del d.p.r. n.917 del 1986.
Il giudice di merito infatti si limita ad escludere che nel caso si specie la Amministrazione abbia
fornito idonea prova dell’operazione economica.

INTIMATO: Sodisco Società uni personale srl

Questo profilo della sentenza impugnata è però correttamente contestata nel secondo motivo di
ricorso ove si indicano profili dell’operazione infragruppo che il giudice di seconde cure non ha
adeguatamente valutato; quali il notevole divario rispetto alle indicazioni OMI e la sospetta
operazioni societaria posta in essere a pochi mesi dalla conclusione del contratto.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata nei
limiti del motivo accolto e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia che deciderà anche sulle spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 6 maggio 2015

Il Presid te e relatore

Sarà dunque compito del giudice di merito procedere ad una nuova valutazione delle circostanze,
anche valutando se dalla operazione compiuta sia derivato un vantaggio fiscale per la contribuente.

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