Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12844 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12844
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8804-2016 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 18,
presso lo studio dell’avvocato JACOPO VIVALDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO BOLOGNESE;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AIONTE ZEBIO, 28,
presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2993/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata
il 01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO
MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. M.P. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di San Giorgio Jonico, C.P. e la Sara Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale riconducibile, secondo la prospettazione dell’attore, all’esclusiva responsabilità del C., la cui vettura aveva tamponato quella condotta dall’attore spingendola contro un palo della luce.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 4.892,10 a titolo di risarcimento dei danni, con il carico delle spese di giudizio.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte della società di assicurazione e il Tribunale di Taranto, con sentenza del 1° ottobre 2015, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal M., condannandolo alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Taranto ricorre M.P. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Sara Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
C.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
Va detto, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico il Tribunale, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti così come indicati dall’attore ed ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibile la relazione del c.t.u. ed inattendibile il teste escusso.
A fronte di tale motivazione, la doglianza non indica alcuna specifica violazione di legge e si risolve nella riproposizione di una serie di considerazioni generiche sulla modalità del sinistro, lamentando anche la mancata ammissione di una nuova c.t.u. in grado di appello, con ciò evidentemente sollecitando questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014. n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017