Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12844 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) (già Ferrovie dello

Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni) – Società con

socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Ferrovie dello Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio

dell’avvocato CARINO PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1448/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19.2.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 19.2/2.12.2009 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma n. 155/2007, impugnata dalla Rete Ferroviaria Italiana spa, che aveva accolto la domanda proposta da T.R. per il pagamento degli accessori legali sull’indennità di buonuscita, tardivamente corrisposta.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Rete Ferroviaria Italiana con un unico motivo.

Non si è costituita l’intimata.

Con un unico motivo la società ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 829 del 1973, art. 14 L. n. 75 del 1980, art. 7, comma 3, L. n. 210 del 1985, art. 21, u.c., L. n. 35 del 1992, art. 14, L. n. 204 del 1995, art. 13), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale, pur considerando che l’indennità di buonuscita dei dipendenti ferroviari ha continuato ad essere regolata, anche dopo la privatizzazione del loro rapporto di lavoro, dalla disciplina preesistente fino al 31.12.1995, ha, nondimeno, escluso l’applicabilità della L. n. 75 del 1980, art. 7, comma 3 (spatium deliberandi di 90 giorni per l’erogazione dell’indennità in questione), la cui vigenza era stata anzi espressamente confermata.

Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei precedenti di questa Suprema Corte. Con riferimento alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si è affermato, infatti, con orientamento ormai consolidato, che il termine dilatorio di novanta giorni, previsto dalla L. n. 75 del 1980, art. 7 trova applicazione per i dipendenti iscritti all’Opafs (soppressa con decorrenza dall’1.6.1994, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 43) alla data del 31 maggio 1994 solo se collocati a riposo entro il 31 dicembre 1995, atteso che dall’1 gennaio 1996, avendo avuto termine, per effetto del D.L. n. 98 del 1995, art. 13 conv. nella L. n. 204 del 1995, il regime transitorio previsto dalla L. n. 210 del 1985, art. 21 vale il principio, conseguente alla privatizzazione della disciplina del rapporto di lavoro e desumibile dall’art. 2120 c.c., secondo cui i crediti per le spettanze di fine rapporto maturano e sono esigibili alla data di cessazione dello stesso (cfr. SU n. 12496/2004 e da ultimo Cass. n. 26202/2005; Cass. n. 29842/2008; Cass. n. 24560/2009 anche a chiarimento della portata della prima).

Nel caso è incontroverso che la dipendente è stata collocata in quiescenza il 31.5.1995.

Il ricorso va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da T.R. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo, tenuto conto degli esiti dei precedenti gradi del giudizio, nonchè dei contrasti di giurisprudenza che si sono manifestati sulla questione controversa, tanto da imporre anche l’intervento delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da T.R. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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