Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12844 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12844 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 8009-2012 proposto da:
PIANESE SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA GAETANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LERRO UMBERTO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
AMP IMMOBILIARE SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 3768/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
29/11/2011, depositata il 09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Gaetano Patta (delega avvocato Lerro Umberto) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti.

Premesso in fatto.

Data pubblicazione: 06/06/2014

Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato
memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio
ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Con la memoria parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per
provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso, asserendo che il
mancato perfezionamento della notificazione, di cui alla relazione di notificazione
negativa del 19 marzo 2012, sarebbe dovuto a causa a non imputabile alla stessa
parte ricorrente, che comunque si sarebbe adoperata per il tempestivo deposito ai
sensi dell’art. 369 cod. proc. civ..
L’istanza non può essere accolta.

E’ vero, infatti, che si è affermato che, nel procedimento di cassazione,
in cui la notifica del ricorso non sia andata a buon fine per causa non imputabile al
ricorrente, il deposito tempestivo, nel termine di cui all’art. 369, primo comma,
cod. proc. civ., del ricorso medesimo e dell’istanza formulata ai sensi dell”art. 184
bis, cod. proc. civ., applicabile ratione tempotis, consente la concessione della
rimessione in termini e la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla
rinnovazione della notifica del ricorso (Cass. ord. n. 22245/10).

Ric. 2012 n. 08009 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< il ricorso è inammissibile; esso, infatti, è stato proposto avverso una sentenza depositata in cancelleria il 9 dicembre 2011 e ne è stata tentata la notificazione in data 19 marzo 2012 presso i procuratori della società AMP Immobiliare s.r.1., avv.ti Affilio Doria e Francesca Romana Doria, elettivamente domiciliati in Napoli, via Carducci n. 29; la notificazione non è andata a buon fine e non risulta essere stata rinnovata tempestivamente>>.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.

Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che, unitamente al presente ricorso, non
risulta essere stata presentata alcuna istanza di rirnessione in termini.

Comunque, che raccoglimento di questa presuppone che la notificazione non sia

Nel caso si specie, il Collegio ritiene che sia imputabile alla parte il mancato
perfezionamento della notificazione del ricorso, per non avere reperito il
procuratore della controparte nel luogo indicato a causa del trasferimento dello
studio in altra via della stessa città, in quanto sarebbe stato onere del notificante
accertare l’indirizzo mediante riscontro presso l’albo professionale (cfr. Cass. S.U.
n. 3818/09).
Peraltro, anche a voler superare tale più rigoroso orientamento, va comunque fatta
applicazione del principio, per il quale, in tema di notificazioni degli atti
processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine
perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della
ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del
rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta
entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari
secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e
per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Cass. S.U.
n.17352/09, nonché Cass. n. 19986/11, in tema di ricorso per cassazione).

Ric. 2012 n. 08009 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente.

Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini è stata avanzata con
memoria del 14 aprile 2014, pur essendo risultata negativa la notificazione in data
19 marzo 2012, sicché il ricorrente si sarebbe potuto e dovuto attivare in un
termine ragionevolmente più contenuto (di quello effettivo, di oltre due anni) per

notificazione negativa (nuovo indirizzo dello studio legale dell’avvocato
domiciliatario). Non sussistono pertanto nemmeno i presupposti per la rimessione
in termini (cfr. Cass. n. 9114/12).
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché l’intimata non si è difesa, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

riattivare la notificazione del ricorso presso il luogo risultante dalla relazione di

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