Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12843 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 26/06/2020), n.12843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6050-2018 R.G. proposto da:
ENOVIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Trofa ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via di Sant’Ippolito, n. 23, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Maria Addonizio;
– ricorrente –
contro
RICA 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 39/F, presso lo
studio dell’avvocato Silvio Carloni, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Roberto Ponchione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2541/2017 della Corte d’appello di Torino,
depositata il 29/11/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
La Enovit s.r.l. ha appellato la sentenza del Tribunale di Asti che rigettava l’opposizione dalla stessa proposta avverso il precetto notificatole dalla Rica 2000 s.r.l. La Corte d’appello di Torino ha parzialmente accolto l’impugnazione, limitatamente ad alcuni profili accessori (ammontare degli interessi, imposta di registro, costi del precetto in rinnovazione). Per l’effetto, compensava per un terzo le spese del grado, ponendone i due terzi restanti a carico dell’appellante.
La Enovit s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La Rica 2000 s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
La Enovit s.r.l. si duole della circostanza di essere stata condannata al pagamento dei due terzi delle spese dell’appello, sebbene lo stesso fosse risultato parzialmente fondato e la stessa dovesse quindi considerarsi, seppure parzialmente, vittoriosa.
La particolarità della questione sta nella natura oppositiva della domanda di accertamento negativo sottesa all’opposizione a precetto. Si tratta, infatti, di verificare se possa considerarsi, ai fini del regime delle spese di lite, vittorioso l’opponente a precetto che, in esito ad essa, ottenga una decurtazione sia pur minima dell’importo precettato; ovvero se, risultando comunque egli debitore della restante parte, sia comunque soccombente.
La questione, sulla quale non si registrano precedenti di questa Corte negli esatti e specifici termini, ha carattere di novità e rilevanza nomofilattica.
Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020