Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12843 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12843 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3558-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

10 OSCAR;
SACCHETTO
– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2013 della COMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Data pubblicazione: 22/06/2015

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla C.T.R. della Lombardia n.87/2013146,
depositata il 9.7.2013, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Saci srl,
ha annullato la cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno 2009. Secondo la
CTR la parte contribuente aveva documentato la richiesta di detrazione IVA
sulla base di fatture dalle quali risultava l’utilizzo del meccanismo del reverse
charge, allegando altresì copie fotostatiche del registro acquisti e del registro
vendite. Da ciò derivava l’illegittimità della cartella per la parte eccedente la
parte di credito sgravata dall’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate deduce il vizio di omesso esame “…del fatto deciso per
il giudizio che le fatture dalla CTR sommariamente menzionate fossero
soggette al regime del reverse charge, non essendo certo sufficiente il richiamo
alla dicitura del sistema reverse charge sulle fatture sommariamente
menzionate”
Nessuna difesa ha depositato l’intimato Sacchetto Oscar.
Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente ha indirizzato il ricorso a Sacchetto Oscar nei cui confronti è
stato notificato, senza indicarne la qualità di rappresentante legale della SACI
SRL.
In particolare, nel ricorso qui esaminato non vi è mai alcuna menzione del
soggetto parte del giudizio di appello – la società Saci srl, per l’appunto,
facendosi menzione nell’intestazione dell’atto al Sacchetto Oscar e, nel corpo
della motivazione, alla ‘società contribuente’. Inoltre, il ricorso è stato notificato
a Sacchetti Oscar, presso il difensore domiciliatario.
Da ciò consegue l’inammissibilità dell’impugnazione. Nulla sulle spese.
P. Q .M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 23.4.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione Ic,vile in

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