Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12843 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12843

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8612-2016 proposto da:

D.B.M., D.B.S., F.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE NATALE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso

lo studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17189/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B.F. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, L’INA Assitalia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’investimento della propria vettura, mentre si trovava ferma e regolarmente parcheggiata, ad opera di una vettura il cui conducente si era dato alla fuga dopo il sinistro.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata da D.B.M., D.B.S. e F.F. in qualità di credi del defunto D.B.F. e il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 agosto 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore della società di assicurazione.

Ha ritenuto il Tribunale, seguendo il criterio della c.d. ragione p i l’i liquida, che la domanda doveva essere respinta in quanto, trattandosi di incidente causato da veicolo rimasto non identificato, era esclusa la possibilità di ottenere il risarcimento dei soli danni materiali alla vettura (D.LgS. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a).

3. Contro la sentenza del Tribunale ricorrono D.B.M., D.B.S. e F.F. con unico atto affidato a sei motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi cinque motivi di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5), violazione dei principi in tema di giudicato, nonchè di quelli in tema di novità della domanda in grado di appello.

Osservano i ricorrenti, in particolare, che il Giudice di pace, con una sentenza non definitiva non fatta oggetto di alcuna impugnazione – e perciò passata in giudicato – aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società di assicurazione, affermando che tale legittimazione sussisteva in base al dettato del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. b). Il Tribunale, quindi, avrebbe violato il giudicato ritenendo l’incidente determinato da veicolo non identificato.

1.1. Osserva la Corte che la censura è fondata.

Risulta dalla lettura degli atti processuali – doverosa in considerazione della natura della violazione prospettata – che effettivamente il Giudice di pace pronunciò la sentenza non definitiva del 4 maggio 2009, con affiancata ordinanza di prosecuzione del giudizio, con la quale respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla società di assicurazione, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed inquadrò espressamente la fattispecie nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. b), alla quale si ricollega il diritto al risarcimento anche dei danni alle cose (danni causati da veicolo non coperto da assicurazione). La società di assicurazione ha insistito, nella propria memoria, nel richiamare il contenuto dell’originario atto di citazione, dal quale emerge che la domanda introduttiva fu posta, effettivamente, ai sensi della lettera a) del citato art. 283, cioè come richiesta di risarcimento danni causati da veicolo non identificato. Tale osservazione, esatta, non muta però i termini del problema. Ed infatti, poichè con la suindicata sentenza non definitiva la domanda era stata diversamente qualificata dal Giudice di pace e tale questione non risulta essere stata impugnata nè con appello immediato nè con riserva di appello differito, sul punto si è perfezionato il giudicato, e ciò a prescindere dalla sua correttezza. D’altra parte il Giudice di pace, con la successiva sentenza definitiva del 13 luglio 2012, ha rigettato la domanda nel merito per mancanza di prova, con ciò implicitamente confermando il contenuto della sentenza non definitiva; diversamente, infatti, egli avrebbe dovuto decidere negli stessi termini di quella che è stata, poi, la decisione del Tribunale.

Il Tribunale, pertanto, non poteva più – come invece ha fatto, sia pure in nome del principio della ragione più liquida – prescindere da tale giudicato.

L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, che rimangono assorbite.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello alla luce dell’inquadramento della fattispecie nei termini suindicati.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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