Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12843 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9797/2015 proposto da:

DON CICCIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ed

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO

SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO MICHELE SCARLATO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CIAM SERVIZI SPA, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 998/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

09/07/2014, depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MICHELE DARIO SCARLATO, difensore del ricorrente,

che insiste negli scritti e chiede rinvio per deposito cartolina.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con ricorso ex artt. 414 e 447- bis c.p.c, depositato presso la cancelleria e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, Don Ciccio S.r.l., premesso di aver concesso, alla C.I.A.M. Servizi S.p.a (già S.r.l.), in locazione per uso abitativo un appartamento ammobiliato e che la conduttrice non aveva pagato i canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre 2006 e gennaio, febbraio e marzo 2008 rette 2007 nonchè le spese relative a luce e gas, per un totale di Euro 38.842,70, chiese la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 43.842,70, di cui Euro 38.842,70, a titolo di canoni e spese, ed Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

La C.I.A.M. Servizi S.p.a. si costituì sostenendo che tra le parti era intercorso un rapporto di tipo alberghiero, avendo la ricorrente assicurato il pernottamento, la colazione e la cena per tutto il periodo di permanenza di alcuni suoi dipendenti a fronte del pagamento di una quota a persona, che la Don Ciccio S.r.l. (Hotel Eden) era inadempiente rispetto agli accordi per aver collocato i predetti dipendenti in un residence decentrato, costringendoli a spostarsi in taxi o mezzi pubblici per la colazione e la cena, con un ulteriore esborso, per la resistente, di Euro 25.000,00, e che nulla era dovuto per spese di gas e luce, stante il rapporto intercorso tra le parti; concluse per la declaratoria di inesistenza di un contratto di locazione, per il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente e per la condanna di quest’ultima al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 25.000,00 e, in subordine, per l’effettuazione delle dovute compensazioni.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 2 dicembre 2010, rigettò sia la domanda principale che quella incidentale e compensò le spese di lite.

2. Don Ciccio S.r.l. propose appello con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2012, chiedendo la condanna della C.I.A.M. Servizi S.p.a. al pagamento, in suo favore, dell’importo di Euro 22.195,00, oltre interessi legali, per prestazioni di soggiorno alberghiero.

L’appellata chiese, in via preliminare, la declaratoria di tardività del gravame, perchè proposto oltre i termini di legge, o di inammissibilità dello stesso, per palese mutamento della domanda, e, nel merito, il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 19 agosto 2014, dichiarò improcedibile l’impugnazione perchè tardivamente proposta e condannò l’appellante alle spese del grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale Don Ciccio S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso C.I.A.M. Servizi S.p.a..

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 427 c.p.c.”, si censura la sentenza della Corte di merito nella parte in cui la predetta Corte, pur sussistendo tra le parti un rapporto di tipo alberghiero, in relazione al quale non si applica il rito locatizio, ha ritenuto che, non avendo il Giudice del primo grado adottato un provvedimento formale di mutamento del rito, l’appello andasse proposto con ricorso e non con citazione.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 433 e 439 c.p.c.” sostenendosi che, comunque, per il principio della conservazione, l’inosservanza del rito da seguire, in base al principio dell’ultrattività del rito, non determina di per sè l’inammissibilità del gravame, dovendosi verificare in concreto se l’impugnazione proposta sia “tardiva o priva dei requisiti funzionali di attivazione di una qualunque forma di contraddittorio”.

Con il terzo motivo si deduce la fondatezza dell’appello proposto e l’infondatezza dell’eccezione, sollevata ex adverso, di mutatio libelli in appello, per aver l’appellante chiesto il pagamento del corrispettivo di un rapporto alberghiero, a fronte di una domanda proposta in primo grado di pagamento di canoni di locazione, trattandosi nella specie – ad avviso dell’attuale ricorrente – di mera emendatio libelli.

6. I primi due motivi proposti, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che li unisce, sono infondati.

6.1. E’ pacifico che la controversia tra le odierne parti è stata trattata in primo grado con le forme del rito del lavoro (cd. rito locatizio, v. art. 447-bis c.p.c.). Pertanto, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 2, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 2 dicembre 2010 e non risultando la stessa essere stata notificata, l’appello doveva introdursi con ricorso da depositare entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile e, quindi, entro il 17 (e non 18, come indicato dalla Corte di merito) gennaio 2012 laddove, invece, l’appello risulta depositato il 26 gennaio 2012.

Nè rileva che l’appellante abbia impugnato la sentenza di prime cure erroneamente avvalendosi delle forme della citazione, essendo noto che nelle controversie soggette al rito speciale l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’art. 434 c.p.c., comma 2 (oppure oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., in caso di mancata notifica della sentenza al procuratore costituito, come nel caso all’esame), non trova deroga nell’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, citazione che ben può essere suscettibile di convalida ex art. 156 c.p.c., u.c., purchè venga depositata in cancelleria entro il termine per proporre impugnazione (v. Cass. 12 marzo 2004 n. 5150; Cass. 23 giugno 1992 n. 7687), il che nel caso all’esame non è avvenuto. Ed invero, la convertibilità della citazione in ricorso non può prescindere dal suo deposito entro il suddetto termine, a pena d’inammissibilità del gravame rilevabile anche d’ufficio (Cass. 21 marzo 1994 n. 2687).

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto nella fattispecie l’appello tardivamente proposto con l’atto di citazione depositato solo il 26 gennaio 2011 (ancorchè notificato il 16 gennaio 2010), deposito ormai avvenuto oltre il predetto termine.

Ed invero la Corte di appello risulta aver fatto esatta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui “Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” (Cass. 11 luglio 2014, n. 15897; Cass. 14 gennaio 2005, n. 682; v. pure Cass. 10 luglio 2015, n. 14401; Cass. 3 luglio 2014, n. 15272, secondo cui il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee).

7. L’esame del terzo motivo di ricorso resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi di ricorso.

8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie e che il ricorso risulta ritualmente notificato a mani del procuratore domiciliatario, sicchè non va concesso il chiesto rinvio per deposito A.R., ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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