Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12843 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12843 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 4654-2012 proposto da:
MESSINESE RACHELE (MSSRHL29T51Z600L) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCA GAURICO 9, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO ANDREA, rappresentata e difesa dagli
avvocati LIBERATORE GAETANO, LUCIA LIBERATORE giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SPALLONE GIOVAMBATTISTA, SPALLONE FRANCESCA,
SPALLONE DANIELA, RICCIARDELLI PASQUALINA,
MANCINO ROSARIO nella qualità di erede di Spallone Pasqualina,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ORESTE
TOMMASINI 20, presso lo studio dell’avvocato PIETRUNTI

Data pubblicazione: 06/06/2014

CHIARA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRUNTI
GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 251/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 22 febbraio 2001 Giovambattista,
Pasqualina, Francesca e Daniela Spallone nonché Pasqualina
Ricciardelli convennero innanzi al Tribunale di Campobasso Rachele
Messinese chiedendo che, dichiarato risolto il contratto di comodato di
un immobile di loro proprietà sito nel Comune di Riccia, contratto nel
quale la stessa era subentrata alla morte del marito, Michele Spallone,
originario comodatario, la convenuta venisse condannata a restituirlo.
Costituitasi in giudizio, la Messinese contestò le avverse pretese.
2. Con sentenza del 23 febbraio 2010 il giudice adito, per quanto qui
interessa, accolse la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello di
Campobasso, in data 5 dicembre 2011, l’ha respinto.

Ric. 2012 n. 04654 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

CAMPOBASSO del 23/11/2011, depositata il 05/12/2011;

I

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Rachele
Messinese, formulando due motivi.
Resistono con controricorso Giovambattista, Francesca, Daniela
Spallone, Pasqualina Ricciardelli nonché Michele Mancino, nella qualità
di erede di Pasqualina Spallone, deceduta nelle more.

successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nei due motivi di ricorso, denunciando vizi motivazionali circa un
punto decisivo della controversia (primo motivo), nonché violazione
degli artt. 1809 e 1810 cod. civ. (secondo mezzo), la ricorrente sostiene
che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del materiale
probatorio acquisito, non avendo considerato che l’immobile era stato
inequivocabilmente concesso in comodato perché i comodatari lo
adibissero ad abitazione familiare, di talché era stato allo stesso
impresso un vincolo di destinazione che precludeva l’immediato ordine
di rilascio.
5. Le censure sono prive di pregio.
Nel contratto di comodato, il termine finale — che, ai sensi degli artt.
1809 e 1810 cod. civ., rileva ai fini della disciplina della restituzione del
bene che ne è oggetto — può risultare dall’uso cui la cosa deve essere
destinata solo in quanto allo stesso sia consustanziale una durata
predeterminata nel tempo.
È il caso, ad esempio, dell’immobile dato in comodato dai genitori al
figlio o alla figlia sposati o in procinto di farlo, nell’ottica di agevolare
Ric. 2012 n. 04654 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

i

la costituzione del nuovo nucleo familiare: in ipotesi siffatte, invero,
non v’ha dubbio che il vincolo di destinazione conferisce all’uso, cui la
cosa è destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il
termine implicito di durata del rapporto, di talché la fattispecie è
regolata dall’art. 1809, primo comma, cod. civ. (confr. Cass. civ. 14

Invece, laddove manchi una particolare prescrizione di durata, l’uso
corrispondente alla generica e naturale destinazione del bene, configura
un comodato a tempo indeterminato e, perciò stesso, a titolo precario
(confr. Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5907).
Nella fattispecie correttamente il giudice di merito, considerato che i
proprietari avevano immesso i coniugi Spallone/Messinese nella
detenzione gratuita dell’immobile nel lontano 1972, al fine di agevolare
il loro reinserimento nella terra d’origine, ha ritenuto revocabile ad
nutum il comodato, ex art. 1810 cod. civ.: l’uso in vista del quale il
contratto era stato stipulato era invero quello genericamente
corrispondente alla naturale destinazione del bene, non già un uso
specifico, implicante una durata predeterminata, ex art. 1809 cod. civ.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione
e la proposta di decisione nella stessa formulata.
Al rigetto della impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Ric. 2012 n. 04654 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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febbraio 2012, n. 2103; Cass. civ. 21 giugno 2011, n. 13592).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio

2014.

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