Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12842 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12842 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3549-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
EDIL SONI SRL in liquidazione, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 51, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO VOZZA giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/06/2015

avverso la sentenza n. 131/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.131/2013/46, depositata
il 12.11.2013. La CTR, nel rigettare l’impugnazione proposta dall’Agenzia, ha
ritenuto l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Ufficio a seguito dell’istanza con
la quale la Edil Soni srl aveva chiesto il rimborso di un credito IVA per l’anno
2005 indicato nella dichiarazione mod.Unico SC/2006 ancorchè non fosse stato
compilato il quadro RX.
Il giudice di appello rilevava che il credito in contestazione, malgrado l’omessa
indicazione nella dichiarazione annuale per l’anno 2005 della richiesta dell’IVA
a credito e l’omessa compilazione del Modello VR, era stato comunque esposto
in dichiarazione, anche considerando che la società contribuente aveva cessato
l’attività e non aveva dunque altra possibilità di ottenere la restituzione del
credito se non quella del rimborso.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt.30, 38 bis dPR n.633/72. Lamenta che la mancata
presentazione del modello VR relativo al credito impediva l’accoglimento
della domanda della parte contribuente.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art.21 c.2 del
d.lgs.n.546/1992, dovendo la contribuente presentare la relativa istanza entro il
termine di cui all’art.21 d.lgs.n.546/1992 decorrente dalla presentazione della
dichiarazione annuale 2006- nel caso di specie già trascorso rispetto all’istanza
di rimborso del 28.9.2009-, non applicandosi il termine decennale di cui
all’art.2946 c.c.
La parte contribuente, costituitasi controricoAo 3 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le censure esposte dall’AgenziaapokieskrinTadate.
Ed invero, questa Corte ha ritenuto in tema di IVA che “la richiesta di rimborso
relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo
regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di
prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di
disposizioni specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe
infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. n.
9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09, Cass. n. 14070/2012 e
Cass. n. 7684, 7685, 23580/2012).
Si è poi chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non
hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce,
non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il
credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese
in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato
Ric. 2014 n. 03549 sez. MT – ud. 23-04-2015
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CONTI.

l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero
dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta
assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”
(Cass. 5486/2003 ;Cass . n.25353/2013;Cass. n. 24889 del 06/11/2013)-.
La sentenza impugnata, nel dare rilievo alla dichiarazione IVA presentata dalla
parte contribuente nell’anno 2006, ultima dichiarazione per cessazione attività
(circostanza acclarata dalla CTR e non impugnata dall’Agenzia)- al cui interno
era stato indicato il credito IVA e nel considerare la data dell’istanza di
rimborso- 28.9.2009-, per come indicato a pag.2 della sentenza -, ha fatto buon
governo dei principi appena ricordati.
Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato con conseguente
condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio in favore della
parte controricorrente.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento lle spese
processuali che liquida in favore della società contribuente in euro 1 00,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Ro
IlllPtrèsidente

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