Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12842 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 24404-2015 proposto da:
ENEL ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA N. 4, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO PAVOLINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MASSIMILIANO CARDARELLI, GIUSEPPE LAGOTETA
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA “ISOLA VARANO” SOCIETA’ COOPERATIVA A RL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIO COLUCCI giusta mandato a margine dell’atto di
citazione;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che visti gli artt. 42 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la
competenza del Tribunale di Roma nel giudizio di cui in premessa;
avverso la sentenza n. 18467/2015 del TRIBUNALE di ROMA del
17/09/2015, depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Azienda Agricola Isola Varano Cooperativa a r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso – ad istanza della Enel Energia s.p.a. – dal Tribunale di Roma, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale romano ed indicando come competente – ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. – il Tribunale di Foggia o, in alternativa, quello di Bari, in forza della clausola n. 5 delle condizioni generali del contratto di fornitura.
L’opposta ha dedotto l’inefficacia – per incompletezza –
dell’eccezione di incompetenza e ha eccepito l’inapplicabilità della clausola derogativa indicata dall’opponente, in quanto contenuta in un contratto (antecedente rispetto a quelli oggetto di causa) stipulato dall’Azienda Agricola con altro fornitore.
Il Tribunale adito ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza fosse stata formulata in modo completo (ancorchè sintetico), in relazione a tutti i possibili criteri di collegamento, e ha affermato che “le parti hanno espressamente derogato alla competenza territoriale con apposita pattuizione contrattuale, ritenendo quale foro convenzionale esclusivo quello del tribunale di Bari, ex art. 28 c.p.c.”: ha rilevato, infatti, che l’art. 19 delle condizioni generali di contratto (che individuava la competenza esclusiva del Tribunale di Bari) era senz’altro riferibile ai contratti di fornitura (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) in relazione ai quali era stato emesso il decreto opposto, evidenziando che sia i contratti che le condizioni generali riportavano lo stesso codice identificativo del cliente (n. (OMISSIS)); ha escluso, invece, qualunque rilevanza alla clausola n. 13 delle “condizioni generali del contratto di fornitura tipo”, prodotta dall’opposta e contenente l’indicazione del foro di Roma, in quanto non sottoscritta ai sensi dell’art. 1342 c.c..
2. Con ricorso per regolamento di competenza, la Enel Energia s.p.a. ha impugnato la sentenza in base a due motivi.
Col primo, ha assunto che “l’opponente ha omesso di dedurre alcunchè circa il criterio di cui all’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p., omettendo di affermare l’inesistenza di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio nell’ambito del mandamento del Tribunale di Roma”, da ciò conseguendo l’incompletezza dell’eccezione e il radicamento della competenza sulla base del criterio non contestato.
Col secondo, ha negato l’applicabilità della clausola derogativa individuata dal Tribunale, rilevando che la stessa era contenuta in un documento – datato 19.4.2006 – anteriore ai contratti posti a fondamento dell’ingiunzione (datati 30.5.2006) ed era riferibile ad un fornitore diverso dalla società opposta (ossia a Enel Distribuzione s.p.a., costituente soggetto del tutto distinto da Enel Energia s.p.a.), con la conseguenza dell’inapplicabilità della clausola attributiva della competenza esclusiva al Tribunale di Bari; ha rilevato, infine, che nessun elemento poteva desumersi dalla numero indicativo del cliente, che non era riportato nei due contratti azionati.
3. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma.
4. Il ricorso è fondato.
Atteso che il Tribunale di Roma ha affermato la competenza del Tribunale di Bari sulla base di una clausola derogativa convenzionale, deve preliminarmente valutarsi se la clausola sia applicabile alla presente controversia, salvo esaminare successivamente (e ove la clausola non risulti applicabile) se l’eccezione di incompetenza sia stata proposta in modo completo in relazione ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
Dall’esame dei contratti e delle condizioni generali applicate dal Tribunale emerge che la clausola di deroga invocata dalla Azienda non è riferibile ai contratti azionati, in quanto stipulata con un soggetto diverso dalla Enel Energia s.p.a. ed in data anteriore alla stipula dei contratti cui si riferiscono le forniture dedotte in causa.
Risultando pertanto inoperante il foro convenzionale esclusivo, deve valutarsi se l’eccezione sia stata correttamente sollevata in relazione al foro generale delle persone giuridiche e ai fori facoltativi concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c..
Al riguardo, risulta fondato l’assunto – della ricorrente e del P.M. – che non è stata adeguatamente contestata l’insussistenza, nel circondario del tribunale di Roma, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in causa per l’oggetto della domanda.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n. 26094/2014; conforme a Cass. 5725/2013).
5. Le spese di lite vanno rimesse al merito.
PQM
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Spese rimesse al merito.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016