Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12842 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11834-2014 proposto da:

B.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NUSSI;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM. TRIB. REG. FRIULI VENEZIA

GIULIA, depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 7809/13 del 16 settembre 2013, pubblicata il 4 novembre 2013, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 43/1/11, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente B.C.P. avverso l’avviso di liquidazione emesso il (OMISSIS) a carico della società Montalbano s.r.l. (in dipendenza della decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2000, n. 388, art. 33, fruite in relazione alla registrazione del rogito di compravendita (OMISSIS)) e notificato al ricorrente il (OMISSIS) nella qualità di “legale rappresentante pro tempore e socio” della ridetta società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 20 dicembre 2007.

2. – Il contribuente ha proposto ricorse; per cassazione mediante atto del 2 maggio 2014.

E, con memoria del 31 dicembre 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato sì è tardivamente costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – Laddove la Commissione tributaria provinciale, nell’accogliere il ricorso introduttivo, aveva osservato che “l’Amministrazione finanziaria (…) per agire nei confronti dei soci e dei liquidatore (della società estinta) deve farsi carico di dimostrare i diversi presupposti che fondano la loro responsabilità sussidiaria e non può (…) utilizzare l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della società di capitali ormai estinta”, la Commissione tributaria regionale – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha motivato la riforma della decisione, argomentando: è corretta la notificazione all’intimato dell’avviso di liquidazione emesso a carico della società; data la cancellazione dal registro delle imprese dalla Montalbano s.r.l., la quale ha cessato “di esistere nel mondo giuridico”, trova applicazione la disposizione dell’art. 2595 c.c., in virtù del quale “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. (…) La responsabilità dell’ex socio è a titolo principale (…). Secondo i dati presenti nel fascicolo di causa è sussistita riscossione da parte dei soci sulla base del bilancio finale di liquidazione della Montalbano s.r.l., per il complessivo ammontare di Euro 68.204,62 suddiviso tra i tre soci, signori P.C., P.N. e B.C., in ragione proporzionale alle quote di capitale possedute (rispettivamente del 15%; 5% e 8o%)”; inoltre “il giudicato esterno di cui alla decisione CTP 179/02/12, passata in giudicato, relativa ai sigg. P.C. e P.N., ambo e parimenti ex soci della Montalbano s.r.l., sentenziante il rigetto dei ricorsi dagli stessi proposti avverso i corrispondenti avvisi di liquidazione aventi la medesima origine, è ulteriore conferma della legittimità dell’avviso notificato al sig. B.”.

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. l0, 41, 52 e 57; in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; e in relazione all’art. 2495 c.c.

Il ricorrente obietta: la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese comporta la estinzione della persona giuridica; gli “atti impositivi ed esattivi” emessi a carico della società estinta sono, pertanto, giuridicamente “nulli/inesistenti e totalmente inefficaci”; l’avviso di liquidazione impugnato è stato adottato e motivato nei confronti della società già estinta “esclusivamente” adducendo le. revoca delle agevolazioni; ed è stato, quindi, notificato a esso ricorrente; esattamente la Commissione tributaria provinciale ha osservato che l’Amministrazione finanziaria non poteva “utilizzare l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della società, ormai estinta”, laddove il liquidatore e i soci non rispondono in solido del pagamento delle obbligazioni societarie; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, invece, che nella specie fosse applicabile l’art. 2945 c.c., che prevede che, dopo la estinzione, i creditori sociali possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale della liquidazione della società, in quanto la Agenzia delle entrate agisce nell’esercizio della potestà impositiva e non uti civis; e, anche supponendo la possibilità dell’esercizio della funzione impositiva nei confronti del socio della società estinta, ai sensi della ridetta norma, tanto comporterebbe la necessità della “emanazione di un atto autonomo” sorretto da debita motivazione in ordine ai presupposti e ai limiti della responsabilità del socio e dotato di pertinente specifico dispositivo; mentre l’avviso di liquidazione impugnato è assolutamente privo di motivazione riguardo alla responsabilità di esso ricorrente per la obbligazione (tributaria) della società, recando soltanto menzione della revoca delle agevolazioni; il riferimento della Commissione tributaria regionale alla documentazione in atti, posto a fondamento della riforma della sentenza di prime cure, disvela piuttosto la consapevolezza del giudice circa vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione e non vale a sanare la nullità del provvedimento.

2.2 – Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2009 c.p.c..

Il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale ha illegittimamente attributo rilievo al giudicato, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 179 del 2012, laddove esso ricorrente non è stato parte del relativo giudizio, e, pertanto, in violazione dei limiti soggettivi della res indicata.

3. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3.1 – Per evidenti ragioni di ordine logico – giuridico i motivi di ricorso meritano di essere esaminati congiuntamente e in ordine inverso rispetto a quello col quale il ricorrente li ha esposti.

3.2 – Il riferimento al giudicato esterno è stato, per vero, operato dalla Commissione tributaria regionale in chiave meramente argomentativa, allo scopo, cioè, di accreditare la fondatezza della conclusione raggiunta e non per fondare la decisione sulla autorità di quella res indicata.

E’, tuttavia, d’uopo rilevare – in relazione a quanto segue – che la decisione adottata nei confronti degli altri ex soci non rileva ai fini del presente giudizio, nè comporta veruna preclusione, in quanto, ai sensi dell’art. 2009 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Tanto premesso è assorbente la considerazione che la Commissione tributaria regionale, omettendo di riconoscere la nullità dell’avviso di liquidazione impugnato, è incorsa nella falsa applicazione della legge.

3.3 – E’ pacifico in giudizio che anteriormente alla spedizione dell’avviso di liquidazione, in data 2 ottobre 2010, la società Montalbano s.r.l., era stata già cancellata dal registro delle imprese.

Espone, infatti, in narrativa la Commissione tributaria regionale che, “a seguito della intervenuta cancellazione della Montalbano s.r.l. dal registro delle imprese, avvenuta il (OMISSIS), cancellazione costitutiva della estinzione della società, l’avviso di liquidazione (…) veniva notificato agli ex soci, tra i quali il B.”.

Orbene la giuridica inesistenza della società di capitali esclude in radice la possibilità della instaurazione rispetto alla medesima di verun rapporto tributario per la evidente carenza del relativo soggetto passivo, il quale costituisce elemento essenziale del rapporto in quanto è la fonte della capacità contributiva che l’art. 53 Cost., comma 1, correla inscindibilmente alla potestà di imposizione.

Dalla giuridica impossibilità della configurazione del rapporto tributario discende, quindi, la insanabile nullità de Tatto impositivo che la Agenzia delle entrate emetta a carico della persona giuridica inesistente (al pari della persona fisica deceduta).

3.3 – E’, infine, appena il caso di aggiungere, in relazione alle argomentazioni del giudice a quo, che, rispetto all’esercizio della potestà impositiva mediante emissione dell’avviso di liquidazione a carico della persona giuridica estinta – questione che costituisce il precipuo oggetto del presente giudizio – affatto irrilevanti sono sia la considerazione dei crediti che la Agenzia delle entrate possa far valere nei confronti degli ex titolari delle quote di partecipazione, dei presupposti, delle condizioni e dei limiti della responsabilità di costoro, sia la circostanza che l’atto impositivo a carico della società (non più esistente) sia stato notificato all’odierno ricorrente, già titolare di quota di partecipazione della Montalbano s.r.l..

3.4 – In conclusione deve enunciarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“E’ affetto da nullità insanabile l’atto impositivo emesso a carico di una società di capitali, dopo la cancellazione della persona giuridica dal registro della imprese”.

3.5 – Conseguono, alla stregua del superiore principio, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata.

E, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuano questioni controverse, la Corte decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente

3.6 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

3.7 – Meritano, invece, di essere compensate le spese relative ai gradi di merito, in considerazione della evoluzione della vicenda processuale dinnanzi ai giudici territoriali.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna la Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro cinquemila per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Spese dei gradi di merito compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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