Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12841 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Centro Diagnostico Plinio s.r.L con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante sig. O.C., rappresentata e

difesa per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Balsamo

Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato

Trezza Gaetano in Roma, via Britannia n. 36;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 197/28/06 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 23.10.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Bertuzzi Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emise a carico della s.r.l. Centro Diagnostico Plinio un avviso di recupero del credito di imposta utilizzato ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 motivato dal rilievo che non potessero essere prese in considerazione le fatture per un importo superiore a quello indicato nel modello CVS di richiesta, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62 nonche’ quelle per gli investi menti effettuati su immobili di proprieta’ di terzi e per le spese fatte dopo l’8.7.2002.

La societa’ contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, assumendo che il minor importo indicato nel modello rispetto a quello risultante dalle fatture era dipeso da un mero errore materiale, dovuto alla somma di investimenti espressi in lire con investimenti espressi in curo, che non poteva portare al disconoscimento della detrazione, e che, comunque, il diritto era stato da essa gia’ acquisito al momento dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002: aggiunse che, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, era richiesto che l’investimento fosse innovativo e non anche che riguardasse beni propri. sicche’ le corrispondenti detrazioni andavano riconosciute considerato che la societa’ le aveva effettuate su beni in locazione ultraquinquennale al fini di realizzare nuove strutture diagnostiche.

Il giudice di primo grado accolse in parte il ricorso, riducendo l’importo del credilo recuperato dall’Ufficio da Euro 258.446,00 a Euro 111.112,00, reputando illegittimo il recupero in relazione alle fatture non comprese nell’importo indicato nel modello CVS e fondato invece il diniego di agevolazione in relazione agli investimenti su beni non propri.

Proposto appello da entrambe le parti, con la sentenza n. 197/28/06 del 23.10.2006 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate, riformo’ in parte la pronuncia impugnata, reputando che l’omessa indicazione di tutti i crediti portati dalle fatture precludesse alla contribuente il recupero dell’agevolazione per l’intero ammontare, confermando, per il resto, la decisione di primo grado. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7.12.2007, ha proposto ricorso, affidato a otto motivi, la societa’ Centro Diagnostico Plinio. L’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., nel corso della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, con ordinanza dell’11.2.2009 la causa e’ stata rimessa per la trattazione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, che denunzia “Nullita’ della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli sezione 28, il 9.10.2006 e depositata il 23.10.2006, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, all’art. 132 c.p.c., comma 2 e all’art. 111 Cost., comma 6”, si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se la carenza di motivazione della sentenza impugnata ed in particolare l’omessa sua motivazione sugli specifici motivi di gravame dedotti dall’Ufficio e dalla ricorrente societa’ integrino o meno l’ipotesi di nullita’ della sentenza da far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2, la cui formulazione e’ quasi del tulio identica a quella dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Il mezzo e’ inammissibile.

Tale conclusione si impone in quanto il quesito di diritto con cui si conclude il motivo, richiesto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c. e’ dei tutto generico, non contenendo alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questa Corte. In particolare, il quesito e’ generico perche’ non indica i punti su cui la sentenza sarebbe carente di motivazione ne’ perche’ vi sarebbe tale omissione, limitandosi a richiamare i motivi dedotti negli atti di appello ma senza riprodurne il contenuto e nemmeno il tema da essi affrontato, con l’effetto che la risposta al quesito richiede necessariamente l’esame sia dell’appello che della decisione e che il quesito pertanto non consente da parte di questa Corte la formulazione immediata e diretta del principio di diritto.

Ed invero, in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non gia’ in un’affermazione assertiva, ma deve porre un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa, le ragioni della pronuncia e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che e’ alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura dei solo quesito. Inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, circoscrivendo l’oggetto della relativa pronuncia nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. n. 8463 del 2009; Cass. S.U. n. 23732 del 2007;

Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007).

Il secondo motivo di ricorso denunzia “Omessa motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8 alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, all’art. 132 c.p.c., comma 2, all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6″.

Nella specie, la decisione impugnata, ad avviso della ricorrente, e’ incorsa nel vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere illustrato le ragioni in forza delle quali la Commissione tributaria regionale ha ritenuto prevalente l’errata indicazione della somma riportata dalla contribuente nel modello CVS rispetto all’importo complessivo delle fatture allegate, omettendo di scrutinare le argomentazioni della ricorrente secondo cui il diritto alla detrazione era gia’ stato acquisito al momento dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 62 che ha posto il relativo adempimento, e che i principi della buona fede e dell’affidamento di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente imponevano di tener conto del dato reale piuttosto che di quello formale.

Il terzo motivo di ricorso denunzia l’Insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8 alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a, alla L. 27 luglio 2000, art. 10, comma 1, n. 212, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6”. Con questo mezzo, che investe, al pari dei precedente, il capo della decisione che ha ritenuto non detraibili le fatture il cui importo non era stato computato nella richiesta presentata con il modello CVS, si assume che il giudice di appello non ha esplicitato l’iter argomentativo del ragionamento seguito per pervenire a questa decisione, avendo ritenuto tassativa l’indicazione fatta nel predetto modello senza evidenziare da quale disposizione di legge risulta che lo scopo dell’adempimento previsto dalla L. n. 289 del 2002 sia quello di consentire il monitoraggio dei crediti esistenti all’8.7.2002 e perche’ tale finalita’ dovrebbe ritenersi prevalente rispetto al mero errore di calcolo presente nel modello, cosi’ violando sia il principio dell’affidamento nei rapporti tributari che l’art. 62 della legge citata, che non commina alcuna decadenza a carico del contribuente per l’errata indicazione dell’importo richiesto in detrazione.

Il quarto motivo di ricorso denuncia “Omessa motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10,m comma 1 al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6”. Con questa censura il ricorso lamenta che la Commissione Tributaria regionale abbia escluso l’agevolazione in discorso per le spese di ristrutturazione in quanto effettuate su immobili di proprieta’ di terzi, senza esaminare l’argomentazione della ricorrente secondo cui la L. n. 388 del 2000, art. 8 trova applicazione con riferimento agli investimenti aventi carattere innovativo ed a prescindere dalla proprieta’ dei beni e che, nella specie, si trattava di spese per ammodernamento indispensabili per l’apertura di nuovi centri diagnostici e su beni in locazione ultraquinquennale, finendo cosi’ per violare sia la previsione normativa di cui al citato art. 8 sia il principio dell’affidamento nei rapporti tributari, non avendo considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito, su questo tema, pareri discordanti.

Il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 6) denunzia “Insufficiente motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 8, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 36, comma 2 al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e all’art. 111 Cost., comma 6”.

Il motivo, che, come il precedente, censura per difetto di motivazione il capo della sentenza relativo alla mancato riconoscimento dell’agevolazione per le spese di ristrutturazione effettuate su immobili di proprieta’ di terzi, lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia specificato le ragioni per cui ha respinto sul punto l’appello della ricorrente, violando la L. n. 388 del 2000, art. 8 e la L. n. 212 del 2000, art. 10.

Il sesto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 7) denunzia “Omessa motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 all’art. 101 c.p.c., all’art. 2697 c.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e all’art. 111 Cost., comma 6″.

La sentenza impugnata, ad avviso della societa’ ricorrente, e’ incorsa nel vizio denunziato di difetto di motivazione laddove ha escluso l’agevolazione di cui si discute in relazione alle fatture emesse successivamente alla data dell’8.7.2002, dal momento che non ha esaminato l’argomento dell’appello secondo cui la societa’ non aveva conteggiato queste fatture, cosi’ violando anche il principio della distribuzione dell’onere della prova, atteso che, a fronte di tale eccezione, era l’Ufficio a dover dimostrare di avere tenuto conto delle fatture in questione. Il settimo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 8) denunzia Insufficiente motivazione della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, nn. 2 e 4 all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, all’art. 101 c.p.c., all’art. 2697 c.c. ed all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6”.

Anche questo mezzo, al pari del precedente, lamenta il vizio di insufficienza di motivazione sul punto relativo alla esclusione della detrazione rispetto alle due fatture relative a lavori realizzati dopo l’8.7.2000, assumendo che tale omissione ha compromesso sia il diritto di difesa della parte che il principio del contraddittorio.

Tutti i motivi sopra indicati sono inammissibili.

La lettura in parte qua del ricorso mostra infatti che le censure sollevate dalla societa’ contribuente denunziano un difetto di motivazione che e’ riferito non gia’ agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ma alle argomentazioni che esso avrebbe omesso o non sufficientemente espresso a sostegno della risoluzione delle questioni di diritto affrontate nella decisione della controversa. Il significativo, in tal senso, che ciascuno dei mezzi esaminati si concluda e trovi sostanza nella denunziata violazione di norme di diritto. Da tale considerazione, in primo luogo, discende l’inammissibilita’ dei motivi, costituendo principio di diritto vivente della giurisprudenza di questa Corte che il vizio di motivazione della sentenza denunziabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, puo’ riscontrarsi unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non gia’ con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004). In quest’ultimo caso, potendo questa Corte correggere la motivazione della sentenza laddove ritenga esatto il decisum (art. 384 c.p.c., comma 2), la questione prospettarle investe direttamente l’applicazione della legge fatta propria dal giudice di merito ed il vizio denunziabile e’ quello di violazione di legge. L’unica censura di cui la Corte di legittimita’ puo’ essere investita e che puo’ portare alla cessazione della sentenza impugnata non concerne pertanto in questi casi la sufficienza o la congruita’ della motivazione, bensi’ la corretta interpretazione o applicazione delle norme di diritto da parte dei giudice di merito.

In secondo luogo si rileva che i motivi sono inammissibili in quanto formulati in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilita’. A queste considerazioni merita aggiungere che i motivi in questione non potrebbero nemmeno essere apprezzati sotto il loro profilo sostanziale di denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L’indicazione del motivo per il quale il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata e’ vincolante per questa Corte, sia per il principio della domanda, che regge tanto il processo civile che quello tributario, sia in ragione della necessita’ che i motivi del ricorso per Cassazione siano indicati in modo specifico, necessita’ che deriva dalla natura di impugnazione rescindente del ricorso per Cassazione ed e’ espressamente formulata dall’art. 366 c.p.c., comma 3, n. 4. In ogni caso si osserva che tutti i motivi mancano del quesito di diritto richiesto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

L’ottavo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 9), che denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto della sentenza n. 197/28/06 resa dalla Commissione tributaria Regionale di Napoli, sezione 28, il 19.10.2006 e depositata il 23.10.2006, e nullita’ della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, in riferimento del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (nella parte relativa alla mancata specificazione dei motivi)”, lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per mancanza del requisito della specificita’ dei motivi di impugnazione. Il mezzo si conclude con il seguente quesito di diritto: ” Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se il principio della specificita’ dei motivi di appello, che assolve alla duplice funzione di delimitare l’estensione del riesame domandato e di indicarne altresi’ le ragioni concrete, richieda per la sua attuazione a pena di inammissibilita’ dell’appello rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado la specifica indicazione degli errori riferiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede:

se richieda, altresi’, a pena di inammissibilita’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado che alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con un grado di specificita’ dei motivi che esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante per incrinare il loro fondamento e se pertanto l’Agenzia delle Entrate di Napoli (OMISSIS) abbia assolto nel gravame proposto, a tale incombente”.

Il motivo e’ infondato.

A prescindere dalla sua genericita’ – evidente in ragione della mancanza in esso di qualsiasi riferimento specifico alla fattispecie concreta – il quesito di diritto proposto dalla ricorrente, per come formulato, merita risposta negativa, atteso che l’atto di appello che si limiti riprodurre le argomentazioni gia’ svolte dalla parte in primo grado e respinte dalla pronuncia impugnata non e’ di per se’ inammissibile. Sul punto questa Corte ha piu’ volte affermato che, ai fini del requisito della specificita’ dei motivi di appello, e’ del tutto indifferente che l’appellante abbia riprodotto le stesse argomentazioni addotte a sostegno della domanda respinta dal giudice di primo grado, dovendo il vaglio dei giudice dell’impugnazione valutare la specificita’ dei motivi sotto il profilo della esatta individuazione del devoluto, cioe’ dei capi della decisione investiti dalla domanda di riforma, e se, in relazione alle statuizioni impugnate, le ragioni addotte a sostegno del gravame integrino argomenti contrapposti alle motivazioni della sentenza, in modo tale da poter ravvisare nell’atto di impugnazione non gia’ una riproduzione astrusa dei temi gia’ esposti in primo grado, bensi’ una critica effettiva alle ragioni della sentenza impugnata (Cass. n. 4068 del 2009; Cass. S.U. n. 28057 del 2008; Cass. n. 17960 del 2007). In conclusione, il ricorso e’ respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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