Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12841 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1085/2011 proposto da:

V.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato

OTTAVIO PANNONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA VILLA ORTENSIA IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che La rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4376/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/08/2010 r.g.n. 5245/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato PANNONE OTTAVIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4376/2010, depositata il 3 agosto 2010, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame della società Casa di Cura Villa Ortensia s.r.l. e in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, respingeva l’opposizione di V.M. al precetto, con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di Euro 58.329,19 oltre accessori e spese, in forza della sentenza di secondo grado n. 1935/02 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 giugno 2002, sentenza che, in parte accogliendo l’appello della società, ne aveva limitato la condanna – già fissata in primo grado dal Pretore di Capua nella somma di Lire 86.960.000 – al minore importo di Euro 10.706,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La Corte osservava, per quanto di interesse, che, avendo l’appellante già corrisposto al V., in esecuzione del provvedimento pretorile, l’intero credito indicato nella sentenza impugnata avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era sorto il diritto della società alla restituzione della differenza tra quanto già erogato e quanto spettante al lavoratore in forza della sentenza di appello;

non poteva, del resto, condividersi, ad avviso della Corte, la sentenza appellata, secondo la quale la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non poteva costituire titolo esecutivo idoneo a legittimare l’esecuzione forzata in danno del V., non contenendo il dispositivo della pronuncia medesima alcuna statuizione di condanna del lavoratore alla restituzione della differenza e mancando altresì anche qualunque riferimento all’ottemperanza da parte della società nei confronti della decisione di primo grado: ed infatti – osservava la Corte territoriale – l’accertamento del minor credito spettante al V. comportava automaticamente la caducazione della sentenza impugnata sotto il profilo della differenza ed il venir meno in capo al lavoratore di ogni diritto a trattenere le maggiori somme già corrisposte, mentre non era contestato che la società avesse già versato gli importi derivanti dalla pronuncia pretorile di primo grado, con la conseguenza che, individuandosi la somma da restituire alla stregua di un semplice computo aritmetico, era irrilevante il difetto di una espressa statuizione al riguardo nel dispositivo della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale peraltro aveva, in motivazione, chiaramente enunciato l’obbligo di restituzione a carico del V..

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con unico motivo; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

L’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione degli artt.100, 112, 282, 414, 416, 420, 434, 437, 480, 615, 617 c.p.c. e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di appello omesso di verificare l’assenza, nel dispositivo della sentenza n. 1935/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di qualsiasi indicazione della differenza tra l’importo determinato in esito al giudizio di primo grado e quello (minore) accertato in sede di appello e in tal modo di verificare l’inesistenza di un titolo che riconoscesse alla società il diritto di intimare precetto, e quindi di agire esecutivamente, nei confronti del V., per la somma di Euro 58.329,19.

Il ricorso deve essere respinto.

E’ infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio, per il quale la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione; con la conseguenza che, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l’unica statuizione in esso contenuta (cfr. da ultimo, e fra le molte, Cass., Sez. 6, 17 luglio 2015, n. 15088).

Nella specie, la sentenza n. 1935/02 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur non riproducendone il dettato nel dispositivo, ha comunque, in motivazione, chiaramente espresso la condanna del V. “alla restituzione della differenza tra quanto percepito come da quietanza del 6/7/99 per effetto della sentenza impugnata…

e quanto dovutogli in base alla presente sentenza”.

Ne consegue che è da escludersi qualsiasi contrasto tra le due parti della pronuncia, la cui statuizione (in dispositivo) di parziale accoglimento dell’appello e di condanna della Casa di Cura al pagamento di un importo minore rispetto a quello determinato nel primo grado di giudizio può essere agevolmente integrata con l’affermazione (in motivazione) dell’obbligo a carico del lavoratore di restituire la differenza, obbligo che dell’accertato ridimensionamento del credito costituisce il corollario logicamente necessario.

Non appare, d’altra parte, pertinente il richiamo, da parte del ricorrente, all’indirizzo, parimenti consolidato, di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel rito del lavoro il principio dell’interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può essere esteso fino all’integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta (cfr.

fra le molte Cass. 8 agosto 1997, n. 7380).

Tale orientamento trova, infatti, la propria ragione giustificativa nella peculiarità del rito del lavoro, in cui, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria “ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione; ne consegue che le proposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte” (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279).

E’, quindi, evidente che il principio di diritto riassumibile nella prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nel rito del lavoro, risulta circoscritto alle fattispecie in cui è data una relazione di incompatibilità tra le due parti della pronuncia giudiziale, senza possibilità di applicazione allorquando, come nel caso in esame, tale relazione sia insussistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Di esse va disposta la distrazione in favore del difensore della Casa di Cura Villa Ortensia s.r.l., avv. Pasquale Iannuccilli, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Pasquale Iannuccilli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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