Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12841 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3351-2011 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE GASSINO TORINESE;

– intimato –

2021 avverso la sentenza n. 58/2010 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 58/1/10 del 19 marzo 2010, pubblicata 27 settembre 2010, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, il gravame dell’Ente impositore, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente C.U. nei confronti del Comune di Gassino Torinese avverso l’avviso di accertamento recante l’importo complessivo di Euro 77,48 a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2003 e pertinente sanzione.

2. – Il Contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 28 gennaio 2011.

3. – Con memoria del 25 giugno 2019 il ricorrente, esponendo e documentando di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Sebbene il ricorrente non abbia perfezionato – mediante espressa dichiarazione – la formalità della rinuncia ” al giudizio “, in relazione all’impegno assunto ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, tuttavia la richiesta (con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato) di estinzione del processo per effetto della definizione agevolata (col corredo di pertinente documentazione in proposito) rendono implicita e “inequivoca” la rinunzia in parola (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 29394 del 07/12/2017, Rv. 646974 – 01).

Da tanto conseguono l’estinzione del processo e la per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 dei 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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