Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12841 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12841 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25700-2011 proposto da:
FINOPER SA 06658070583, in persona dei suoi procuratori,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso
lo STUDIO LEGALE RAPPAZZO, rappresentata e difesa dagli
avvocati RAPPAZZO ANTONIO, RAPPAZZO GIUSEPPE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CATALUDDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI
ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
della costituzione in giudizio;
– resistente –

Data pubblicazione: 06/06/2014

avverso la sentenza n. 3866/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 21/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Finoper S.A. convenne innanzi al Tribunale di Roma Andrea
Cataluddi per ivi sentirlo condannare a risarcirle i danni che le erano
derivati dall’incauto comportamento del convenuto.
Espose che questi aveva proposto innanzi alla medesima autorità
giudiziaria istanza di fallimento di Finoper s.p.a.
Dichiarato lo stato di insolvenza di tale società, Paolo Papalardo
Finnattari, in proprio e quale ultimo amministratore della società fallita,
aveva proposto opposizione, deducendo, tra l’altro, che la società,
ancor prima della dichiarazione di fallimento, si era estinta, per avere
trasferito la sua sede all’estero e che alla stessa era subentrata Finoper
S.A.
L’opposizione era stata rigettata dal Tribunale ma la Corte d’appello di
Roma, con la sentenza n. 3930 del 2006, aveva dichiarato la nullità
della sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo che la relativa

Ric. 2011 n. 25700 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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udito l’Avvocato Rappazzo Giuseppe difensore della ricorrente che si

istanza era stata notificata alla società ormai estinta e non al legittimo
contraddittore.

2 La domanda risarcitoria proposta da Finoper S.A. venne rigettata dal
giudice di prime cure, che la ritenne estinta per prescrizione.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 21

In motivazione il decidente, premesso che la responsabilità del
creditore prevista dall’art. 21 della legge fallimentare (nel testo vigente
ratione temporis),

costituiva una particolare applicazione della

responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ., ha
affermato che la società fallita avrebbe dovuto chiedere il risarcimento
dei danni derivati dalla dichiarazione di fallimento solo ed
esclusivamente in sede di opposizione alla stessa.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione Finoper S.A.,
formulando due motivi.
L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
accolto.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo, denunciando vizi motivazionali, ex art. 360, n.
5, cod. proc. civ., l’impugnante sostiene che la sentenza impugnata
sarebbe inemendabilmente contraddittoria, posto che, da un lato, essa
ha dato atto che Finoper S.A. non fu citata nel procedimento
prefallimentare, né mai vi prese parte, per inesistenza della notifica, e,
dall’altro, ha ritenuto inammissibile l’azione risarcitoria dalla stessa
Ric. 2011 n. 25700 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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settembre 2011, l’ha invece dichiarata inammissibile.

proposta, sull’assunto che la domanda di danni andava azionata in sede
di opposizione alla non conosciuta procedura fallimentare.
Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2043
cod. civ. in relazione agli artt. 21 L.F. e 96 cod. proc. civ., ex art. 360, n.
3, cod. proc. civ. Sostiene che il decidente, errando, non avrebbe colto

aquiliana, considerato che Finoper S.A. non era mai stata parte né del
procedimento prefallirnentare, né del giudizio di opposizione avverso
la sentenza dichiarativa di fallimento.

5. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per
la loro intriseca connessione, sono fondate.
Non è qui in discussione né che, in caso di revoca della dichiarazione
di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la
responsabilità del creditore istante trova la propria disciplina specifica
nell’art. 21, comma terzo, della legge fall. (vigente all’epoca dei fatti), il
quale costituisce applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., che regola
tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti
processuali, così ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art.
2043 cod. civ. (confr. Cass. civ. 26 novembre 2008, n. 28226); né che la
domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,
per responsabilità processuale aggravata è devoluta alla cognizione
esclusiva del giudice chiamato a conoscere della causa in cui si sarebbe,
in ipotesi, consumata la condotta illecita della parte; né, ancora, e
conseguenzialmente, che, in caso di domanda risarcitoria avanzata in
relazione ad una dichiarazione di fallimento poi revocata, la relativa
competenza (funzionale) spetti al giudice dell’opposizione al
fallimento, a nulla rilevando la circostanza che la responsabilità del
creditore istante sia riferibile ad una fase processuale precedente e
diversa rispetto a quella in cui la domanda risulti materialmente
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che l’azione proposta era una ordinaria azione di responsabilità

introdotta, posto che l’ingiustizia del danno può assumere concreto
rilievo soltanto in sede di giudizio di opposizione, all’esito del negativo
riscontro dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (confr.
Cass. civ. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. civ. 26 giugno 1999, n.
6637).

Curia capitolina ha dichiarato nulla la sentenza dichiarativa del
fallimento di Finoper s.p.a., per inesistenza della notifica, segnatamente
evidenziando che, benché ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare, ben potesse essere dichiarato dal giudice italiano il
fallimento della società estinta perché trasferitasi all’estero, il
contraddittorio andava tuttavia integrato nei confronti della nuova
persona giuridica, la quale continuava l’impresa commerciale del
soggetto estinto.
7. Deriva da tanto che Finoper S.A., alla quale l’istanza per la
dichiarazione di fallimento non fu notificata e che non si costituì nel
giudizio di opposizione, non aveva altra strada per veicolare la sua
domanda di danni — impregiudicata ogni questione in ordine al
fondamento della stessa — che proporre una ordinaria azione di
responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ.
Il ricorso appare, pertanto, destinato all’accoglimento”.

All’esito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione
e la proposta di decisione nella stessa formulata.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 25700 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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6. Dirimente è tuttavia il rilievo che, nella sentenza n. 3936 del 2006, la

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio

2014.

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