Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34979/2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio PIACCI DE VIVO PETRACCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che lo rappresenta

difende unitamente all’avvocato BRUNO PIACCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell’avvocato MARCO RIGI

LUPERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4962/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/09/2018 R.G.N. 1535/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

rigetto del secondo e del terzo motivo, assorbimento degli altri;

udito l’Avvocato MARCO PIETROCOLA per delega verbale Avvocati NICOLA

DOMENICO PETRACCA, BRUNO PIACCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da V.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata integralmente respinta, nelle forme del c.d. rito Fornero, l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato nei suoi confronti da Equitalia Sud, cui è poi succeduta Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. In fatto è accaduto che, con nota del marzo 2011, dopo la comunicazione da parte del V. della perquisizione domiciliare da lui subita, Equitalia si fosse riservata l’esercizio dell’azione disciplinare all’esito anche non definitivo del procedimento penale in corso.

Nell’aprile 2016, dopo la chiusura delle indagini preliminari, Equitalia trasmise quindi atto di contestazione fondato su tre addebiti, consistenti nell’aver il V. operato da tramite tra alcuni contribuenti ed un ex dipendente di Equitalia, al fine di far proporre ricorsi presso la Commissione Tributaria, dietro dazione di denaro, nell’avere portato fuori dalla sede aziendale copiosa documentazione relativa alle posizioni debitorie di numerosi contribuenti e nel non avere provveduto a comunicare, in violazione del CCNL, l’apertura delle indagini nei propri confronti.

Nel maggio dello stesso anno Equitalia intimò poi il licenziamento per giusta causa.

3. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di genericità della contestazione, argomentando anche rispetto ad intercettazioni telefoniche di cui all’epoca il V. aveva piena contezza, nonchè rispetto al fatto che egli aveva preso posizione sugli addebiti a lui contestati.

La Corte d’Appello riteneva altresì che i tempi trascorsi dopo la chiusura delle indagini non consentissero di ritenere tardiva la contestazione, mentre, nel merito, sul presupposto che il giudice del lavoro legittimamente potesse fondare il proprio convincimento sugli atti delle indagini preliminari e sui brogliacci di polizia giudiziaria relativi alle intercettazioni telefoniche, riteneva comprovato che il V. avesse agito illegittimamente come intermediario, con condotta equivoca, idonea a ingenerare sospetti di infedeltà e da ritenere tale da alterare il rapporto fiduciario, senza contare la gravità insita nel verificarsi del fatto presso azienda chiamata ad assolvere un pubblico servizio.

4. V.F. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 18, comma 4, censurando il rigetto da parte della Corte territoriale dell’eccezione di genericità della contestazione disciplinare, la quale avrebbe dovuto essere accolta, stante il fatto che l’atto di addebito non indicava da chi, quando, come e da che cosa risultassero i fatti imputati, mancando altresì l’indicazione di contribuenti, pratiche e documenti ritrovati presso il dipendente, così essendo reso impossibile fornire giustificazioni su precisi e puntuali eventi.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che, per principio consolidato, “in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale” (nel lavoro pubblico: Cass. 1 ottobre 2018, n. 23771; nel lavoro privato: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842).

D’altra parte, la valutazione sulla sufficienza delle indicazioni contenute nell’atto di contestazione rispetto alla possibilità di esercizio delle conseguenti difese (che è quanto conta: Cass. 18 aprile 2018, n. 9590; Cass. 20 marzo 2018, n. 6889), è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità allorquando esso sia stato dal giudice di merito svolto in modo non assolutamente implausibile, con apprezzamento da svolgere tenuto conto anche dei canoni che regolano la fattispecie e di cui alla citata giurisprudenza.

Nel caso di specie, la Corte ha fatto riferimento, per un verso, al fatto che le condotte fossero state chiarite, tra l’altro anche con richiamo a conversazioni telefoniche intercettate mentre, per quanto riguardava i documenti reperiti presso il V., i fatti non potevano essere equivoci perchè emersi in sede di perquisizione e sequestro.

Assunto che, conformandosi al consolidato orientamento per cui la contestazione disciplinare può avvenire anche attraverso il rinvio ad atti del procedimento penale noti all’incolpato (Cass. 15 maggio 2014, n. 10662; Cass. 3 marzo 2010, n. 5115), non può certamente essere ritenuto illegittimo.

2. Con il secondo motivo V.F. afferma, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 18, commi 4 e 5, sostenendo che il datore di lavoro, avendo deciso di muovere la contestazione di addebito prima dell’esito del giudizio penale, era obbligato a rispettare i canoni di tempestività, sicchè il ritardo in proposito consapevolmente maturato non poteva essere scusato ex post ed entrava in conflitto con gli obblighi di correttezza e buona fede da osservarsi anche nel contesto del procedimento disciplinare, sicchè la Corte territoriale aveva errato, nel concludere in senso difforme, sul punto, dai principi di immediatezza della contestazione espressi dalla giurisprudenza di legittimità

Il terzo motivo è formulato invece nei termini dell’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), consistente nella distanza di sei mesi tra la data di conoscenza della chiusura delle indagini preliminari e la contestazione di addebito, tale da denotare una colpevole inerzia della società.

2.1 I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè relativi entrambi al tema della tardività della contestazione, vanno disattesi.

La corte territoriale, nel premettere gli elementi di fatto da cui prendere le mosse per la decisione, ha richiamato l’art. 35 del c.c.n.l., da cui ha desunto la facoltà dell’Agenzia di riservarsi l’esercizio dell’azione disciplinare all’esito anche non definitivo del procedimento penale.

A parte il fatto che la contrattazione collettiva avrebbe dunque permesso al datore di lavoro anche di attendere l’esito definitivo del procedimento penale, vi è da dire che la Corte territoriale fonda il proprio avviso su un non implausibile accertamento di fatto in ordine alla tempestività, per avere l’Agenzia ricevuto il materiale istruttorio penale il 24.3.2016 ed avere proceduto a contestazione il 4.4.2016 e dunque del tutto prontamente.

Tale valutazione non è inficiata dai tempi intercorsi rispetto alla conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (settembre 2015), in quanto è pacifico che l’Agenzia dette incarico, per l’acquisizione degli atti,di cui non era in possesso, ad un legale, senza contare che l’affermazione di eccessività del tempo a tale fine impiegato è del tutto generica, e come tale inidonea a fondare una valutazione di decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5, non ravvisandosi alcun concreto elemento atto a denotare che in tale procedere si possa ravvisare un qualche elemento di effettiva e concreta negligenza.

3. Con il quarto motivo il ricorrente afferma la ricorrenza di un error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la Corte di merito ritenuto che l’allora Equitalia avesse legittimamente fondato le proprie valutazioni sui brogliacci di polizia giudiziaria, dei quali aveva avuto illegittimo possesso, non risultando essa persona offesa, sulla base della comunicazione del G.I.P. di fissazione dell’udienza preliminare.

Il quinto e riconnesso motivo adduce invece la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e degli artt. 13,14 e 15 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente utilizzato prove illegittimamente acquisite, ovverosia i predetti brogliacci relativi alle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e per avere altresì erroneamente ritenuto che la società potesse legittimamente disporre dei predetti per trarre gli elementi necessari alla contestazione disciplinare.

Entrambi i predetti motivi sono infondati.

L’assunto dell’illegittima acquisizione dei documenti relativi alle indagini preliminari non può portare all’accoglimento del motivo.

Il fatto che società non fosse indicata come persona offesa nel provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare è intanto privo di rilievo.

L’art. 116 c.p.p., riconosce il diritto di “chiunque vi abbia interesse” ad ottenere copia degli atti, sulla base di richiesta su cui deve decidere il pubblico ministro o il giudice che procede.

L’interesse del datore di lavoro alla costituzione di parte civile anche per l’udienza preliminare (art. 79 c.p.p.), poi pacificamente verificatasi, in un procedimento in cui si discuteva di comportamenti in contrasto con i doveri d’ufficio e nell’interesse di terzi è del resto palese, ed è altrettanto palese che a tal fine si rendeva necessaria l’acquisizione dei documenti che risultasse possibile visionare.

Su tali presupposti non si vede perchè il brogliaccio relativo alle intercettazioni da parte di Equitalia dovrebbe considerarsi illegittimamente acquisito, non avendo il ricorrente neppure preso posizione, a ben vedere, sulle modalità attraverso le quali tale acquisizione vi sarebbe stata.

Quanto all’utilizzabilità del brogliaccio in sede civile e come fonte di prova, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, nel processo civile, in mancanza di una norma di chiusura rispetto all’ambito delle prove utilizzabili, sono ammesse e rimesse al prudente apprezzamento del giudice le prove c.d. atipiche (da ultimo, Cass. 15 gennaio 2020, n. 517; Cass. 4 luglio 2019, n. 18025; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593) e comunque, genericamente, i documenti, la cui utilizzabilità nel processo è scontata e pacifica (per il rito del lavoro, v. art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3).

D’altra parte, la già rilevata assenza di elementi che attestino un’acquisizione indebita di quel brogliaccio e il trattarsi di documentazione in sè tutt’altro che irrituale, essendo essa tipicamente prevista dal codice di procedura penale (art. 268 c.p.p., comma 2), non consente di affermare in alcun modo che vi sia stata valorizzazione di prove illegittimamente acquisite ed esime dunque dall’affrontare la complessa questione in ordine alla possibilità o meno di utilizzare tali tipologie di prove nel processo civile, o in quali limiti si possa farlo.

4. Il sesto e settimo motivo sono formulati adducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., sia come vizio processuale (art. 360 c.p.c., n. 4, di cui al sesto motivo) sia come violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, di cui al settimo motivo). Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte di merito avrebbe erroneamente respinto le istanze di prova testimoniale ritualmente avanzate al fine di fornire dimostrazione contraria rispetto alle risultanze dei brogliacci e comunque per dimostrare, con riferimento alla proporzionalità delle sanzioni, le circostanze in ordine alle mansioni esecutive svolte ed all’assenza di precedenti disciplinari nel corso degli anni di lavoro presso Equitalia.

La Corte d’Appello, sul punto, ha ritenuto che la prova dedotta fosse “generica ed inconferente” ed ha poi rimarcato come nessuno dei molti testimoni indicati corrispondesse ai nominativi di cui alla documentazione sequestrata.

Rispetto alla dimostrazione dell’insussistenza dei fatti contestati ed ai capi di prova riportati nel motivo, le valutazioni di genericità ed inconferenza formulate dalla Corte territoriale resistono all’impugnativa svolta.

Intanto si rileva come nel motivo di ricorso non sia riportato il contenuto dei brogliacci rispetto ai quali le prove predette avrebbero dovuto contrapporsi criticamente.

Oltre a ciò il capo 20 contiene l’affermazione che i colloqui con l’ex dipendente di Equitalia, poi divenuto libero professionista quale consulente, sarebbero stati “sempre” causati dalla conoscenza personale ed avrebbero avuto ad oggetto scambi di vedute sulla normativa. Tuttavia, essendo il predetto libero professionista deceduto, non si vede come quanto riferito da terzi possa portare ad escludere che, eventualmente in occasioni diverse, i colloqui avessero riguardato anche altri aspetti e ciò oltretutto nel contesto di una capitolazione formulata del tutto genericamente.

Parimenti assai generica e formulata con modalità apodittiche ed inidonee a comprovare un fatto negativo, è l’affermazione, così testualmente capitolata, secondo cui “nessuna dazione in denaro per la soluzione di pratiche v’è stata”.

Ed infine, rispetto all’avere il ricorrente fornito informazioni a terzi sulle rispettive posizioni presso Equitalia, il capitolo è formulato “ipoteticamente, perchè nessun ricordo” lo stesso V. afferma di avere in proposito, il che ancor più attesta la genericità della deduzione, oltre che la sua palese inammissibilità, non potendo la prova per testi essere dedotta su circostanze neppure affermate effettivamente come tali dalla parte che la propone.

Quanto infine all’assenza di elementi sul rilascio al V. delle deleghe da parte dei contribuenti interessati, la Corte non ha in tal modo onerato il lavoratore della prova del comportamento posto a base del licenziamento, ma ha ritenuto che il possesso di molteplici documenti riguardanti terzi dovesse ricevere giustificazione documentale tangibile (in questo senso è chiaramente da intendere il riferimento alle “deleghe”), cui non poteva sopperire una deduzione di prova testimoniale ritenuta inidonea, evidentemente perchè genericamente riferita a “richieste che seguivano ad incontri” e dunque senza alcuna precisione rispetto alla giustificazione documentale dell’accaduto.

Tali valutazioni sono del tutto plausibili e sufficienti a giustificare la mancata ammissione anche di tale capitolo (il n. 21), senza necessità di fare riferimento ad altri passaggi motivazionali (è infatti evidente che risulta in sè erronea la mancata ammissione dei testimoni, perchè non corrispondenti alle persone di cui alla documentazione sequestrata, in quanto, al di là dell’esattezza fattuale dell’assunto contestata dal ricorrente – non è chiaramente possibile argomentare sulla credibilità di una prova prima di averla assunta).

4.1 In definitiva, non vi è stato alcun rovesciamento degli oneri probatori, avendo la Corte di merito deciso di non ammettere le prove testimoniaii sulla base di idonee argomentazioni.

Non diversamente, l’utilizzazione degli elementi provenienti dalle indagini preliminari ed in particolari i brogliacci delle intercettazioni telefoniche non è subordinata all’ammissione di prove destinate ad inficiarne le risultanze, potendosi soltanto affermare che queste ultime vadano poste a raffronto critico con le prove addotte da chi sia interessato a fornire le relative dimostrazioni contrarie, ma a condizione che tali prove siano ritualmente dedotte, secondo i consueti parametri di ammissibilità e rilevanza.

5. La questione probatoria (di cui ancora al sesto e settimo motivo) relativa all’assenza di precedenti disciplinari ed alle mansioni esecutive svolte, risultando tali aspetti prospettati rispetto al tema della proporzionalità della sanzione, va affrontata in una con l’ottavo motivo, in cui si assume la violazione dell’art. 2106 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in ragione appunto della complessiva situazione disciplinare del V. (mai punito nè prima nè dopo i fatti oggetto di causa) e di mansioni da lui svolte che egli asseriva fossero tali, per il livello soltanto esecutivo, da suscitare un grado di affidamento estremamente basso; aggiungendo altresì il ricorrente che l’azione penale non aveva poi avuto seguito nei suoi confronti, sicchè, non essendovi stata condanna, anche di ciò avrebbe dovuto tenersi conto nell’ambito della valutazione di proporzionalità.

In proposito ed iniziando da quest’ultimo punto, la deduzione rispetto all’assenza di esiti penali è del tutto generica, non essendo neppure spiegato con precisione per quali ragioni (assoluzione; proscioglimento; prescrizione etc.) ciò sia avvenuto.

Essa quindi non è certamente idonea ad inficiare la valutazione di gravità svolta dalla Corte territoriale.

Quanto al resto, è chiaro che la Corte territoriale ha incentrato il proprio ragionamento sulla lesione dell’elemento fiduciario insista nell’utilizzo “del patrimonio di conoscenze e di rapporti” per fini personali, con comportamento ritenuto vieppiù grave per l’intercorrere del rapporto di lavoro con “un’azienda chiamata ad assolvere un pubblico servizio”.

Trattandosi di svolgere una valutazione di proporzionalità e gravità non rispetto a previsioni specifiche della contrattazione collettiva (non è infatti su questo punto che ruota il motivo) è poi evidente che la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione ogni possibile profilo caratterizzante il rapporto di lavoro per come svoltosi ed esistente tra le parti, essendo sufficiente e tutt’altro che implausibile l’accento decisivo posto sugli aspetti sopra evidenziati. Risolvendosi, la diversa valutazione proposta con i motivi di ricorso, nella mera proposizione di un diverso apprezzamento del merito, certamente inammissibile in sede di legittimità.

6. Il ricorso va dunque integralmente rigettato con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 h ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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