Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Domus Lunati s.a.s. di Luciano Lonati & C., con sede in

(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante sig. L.L.,

rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati

prof. Falsitta Gaspare e Nicoletta Dolfin, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avvocato Rita Gradara in Roma largo Somalia n.

67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata, e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 06/28/06 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositatati 17.02.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto il rigetto del primo

motivo del ricorso e l’accoglimento del secondo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Domus Lonati di Luciano Lonati & C. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano per l’annullamento dell’avviso di rettifica che in relazione all’anno 1997, le contestava a fini iva la fatturazione di operazioni inesistenti, asseritamente intrattenute con la s.r.l. Pulizie Centro Nord assumendo la contribuente l’effettiva esistenza delle operazioni e delle prestazioni ricevute.

Il giudice di primo grado respinse il ricorso e, in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 06/28/06 del 17.2.2006, confermò la pronuncia impugnata, osservando che se da un lato dai documenti prodotti risultava che l’attività lavorativa era stata effettivamente prestata dalla società fornitrice Pulizie Centro Nord e che tra le parti era stato sottoscritto il relativo contratto, dall’altro le fatture contestate non rispettavano la realtà economica sottostante, non essendo stato provato come venivano addebitale le prestazioni ovvero quantificate le ore di lavoro e da chi e come erano stati effettuati gli addebiti.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 26.6.2006, ricorre, sulla base di due motivi, la società contribuente.

Resiste con controricorso, notificato il 22.8.2006, l’Agenzia delle Entrate.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., con ordinanza del 21.3.2008 la causa è stata rimessa per la trattazione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere, da una parte, riconosciuto l’effettiva esistenza delle operazioni fatturate, così smentendo il presupposto di l’atto posto a base della rettifica dell’Ufficio, e dall’altra parte, ritenuto infondata l’impugnati va della ricorrente, affermando che non era stata data la prova della corrispondenza tra l’ammontare delle fatture ed il costo delle prestazioni; così ragionando – sostiene il ricorso – la Commissione regionale e incorsa non solo in manifesta contraddizione, ma altresì nel vizio di ultrapetizione atteso che la questione controversa tra le parti, fin dal ricorso introduttivo, era rimasta circoscritta alla effettività o meno delle operazioni in discussione, senza investire anche il tema della corrispondenza del fatturato alle prestazioni ricevute, su quale la contribuente non aveva avanzato difese.

Il motivo è fondato in relazione alla censura di contraddittorietà della motivazione.

In particolare, la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto da un lato afferma che le prestazioni sono state effettivamente poste in essere dalla società fornitrice, la s.r.l. Pulizie Centro Nord, dall’altro che le fatture in contestazione non rispettavano la realtà economica sottostante. Nè tale perplessità, che emerge ictu oculi dalla giustapposizione di affermazioni tra loro obiettivamente contrastanti, può essere superata dalla successiva precisazione della sentenza secondo cui non risulta la prova di come venivano addebitate le prestazioni “ovvero quantificale le ore lavorate e da chi” atteso che tale considerazione non appare spiegare, in modo adeguato e convincente, la conclusione circa la difformità tra le fatture e il la realtà economica sottostante”.

L’ulteriore censura di ultrapetizione sollevata dal motivo, così come il secondo motivo di ricorso, che investe il capo della decisione sulla statuizione delle spese di giudizio, si dichiarano assorbiti.

In accoglimento, nei limiti sopra precisati, del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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