Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12840 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24939-2013 proposto da:
SOCIETA’ IMMOBILIARE AGRO – FORESTALE MARINELLI
DEI FRATELLI CARMINE LUCA E GIAMPIERO 02243430648,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO PREZIOSI giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/06/2015

t

avverso la sentenza n. 460//4/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell’11/805/2012,

depositata

il

06/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI.
In fatto e in diritto
La Società immobiliare agro forestale Marinelli dei fratelli Carmine, Luca e
Giampiero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
contro la sentenza resa dalla CTR Campania, sez. Salerno, n.460/4/12,
depositata il 6.9.2012.
La CTR, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo
l’avviso di rettifica e liquidazione per la ripresa a tassazione dell’imposta di
registro in ordine alla vendita di un terreno, riteneva che il primo giudice aveva
correttamente rinviato alla relazione di perizia dell’Agenzia del Territorio
allegata all’accertamento, provvista di puntuali parametri concreti di valutazione
e agganciata alle norme urbanistiche vigenti al momento della cessione.
La società contribuente, con l’unico motivo proposto, deduce la violazione
dell’art.51 c.2
e 52 T.U. Imposta di registro, in relazione all’art.24
L.R.Campania n.16/2004 e all’art.12 dPR n.380/2001. Secondo la ricorrente
aveva errato il giudice di appello nel considerare, ai fini della valutazione del
terreno, lo strumento del piano urbanistico comunale che, all’epoca dell’atto di
trasferimento, era stato soltanto adottato, ma non approvato.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
La censura è manifestamente infondata.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25505 del 2006,
hanno affermato il seguente principio: «In tema di imposta di registro, a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che ha fornito l’interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione
automatica previsto dall’art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit.,
dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello
stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a
far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo
eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata
approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la
valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo
trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.
L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento,
Ric. 2013 n. 24939 sez. MT – ud. 22-04-2015
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22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione
dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di
tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della
maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della
possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione».
Tale indirizzo giurisprudenziale, reiterato da questa Corte e di recente ribadito
da Cass.n.11182/2014, rende evidente l’infondatezza della censura, avendo la
CTR confermato l’accertamento operato dall’Ufficio sulla base del piano
urbanistico adottato dal comune di Avellino.
Destituito di fondamento, è, poi, il rilievo della ricorrente asseritamente
fondato sulla sentenza n.20137/2012 di questa Corte, dalla quale può desumersi
unicamente il principio che la presenza di eventuali vincoli non sottrae l’area su
cui insistono al regime fiscale proprio delle aree fabbricabili, ma incide solo
sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, quindi, sulla base
imponibile. Quel che tuttavia rileva, nel caso di specie, è la circostanza che la
valutazione operata dall’Ufficio ha considerato tutte le previsioni di piano
adottato, sulle stesse calibrando la determinazione del valore del costruendo
edificio, senza alcuna erronea valutazione della volumetria, per l’appunto
parametrata sui dati del piano urbanistico adottato.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle
entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore
dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 22.4.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

f

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