Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12840

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20958-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GELERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DIEGO ALFREDO CINQUETTI;

– ricorrente –

contro

R.P., RI.PI., R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO IVITLA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AMALIA CRISTIANA RIBOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 650/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, P., Pi. e R.G., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, quale proprietario di fondo confinante, in relazione ad un terreno che i convenuti avevano acquistato senza che gliene fosse data notizia ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione.

Si costituirono in giudizio i convenuti i quali chiesero il rigetto della domanda, contestando l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto.

Espletata una c.t.u, il Tribunale accolse la domanda.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dai convenuti soccombenti e in via incidentale dal C..

La Corte d’appello di Brescia ha emesso due pronunce: una sentenza non definitiva con la quale ha rigettato tutti i motivi dell’appello principale tranne uno, avente ad oggetto la presunta esistenza, alla data dell’acquisto da parte dei R., di contratti di affitto sul fondo da riscattare; indi un’ordinanza di sospensione in attesa che venissero definiti i giudizi volti all’accertamento dell’esistenza di siffatti contratti di fondo rustico.

Riassunto il giudizio, la Corte bresciana ha poi pronunciato la sentenza definitiva del 27 maggio 2015 con la quale ha accolto l’appello principale, ha rigettato la domanda di riscatto ed ha condannato l’originario attore al pagamento delle spese del doppio grado.

Ha osservato la Corte territoriale che erano state emesse tre sentenze, una delle quali irrevocabile, con le quali si era accertato che alla data del 17 novembre 1993 (di acquisto da parte dei R.) vi erano tre contratti di affitto di fondo rustico ancora validi, sicchè mancava una delle condizioni di legge per l’esercizio del riscatto, cioè la libertà del fondo da riscattare.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorre C.G. con atto affidato a due motivi.

Resistono P., Pi. e R.G. con un unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 163 e 167 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. nonchè delle norme sul diritto di riscatto agrario da parte del confinante.

Si sostiene che la circostanza dell’esistenza di contratti di affitto agrario non era stata indicata dai convenuti nelle proprie difese in primo grado, sicchè sul punto nessuna prova doveva essere da lui fornita, stante l’esistenza del principio di non contestazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

E’ indubbio che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che il principio di non contestazione trova applicazione anche nei giudizi di riscatto agrario, per cui, se la sussistenza di alcuni dei requisiti di legge non è contestata, la circostanza non deve più essere oggetto di prova (sentenze 9 marzo 2012, n. 3727, 20 agosto 2015, n. 17009, e 17 giugno 2016, n. 12517).

Occorre tuttavia tenere presente alcuni decisivi elementi. La Corte d’appello ha dato atto che il C. aveva agito facendo valere il suo diritto di riscatto sull’intero fondo e non quello di riscatto parziale di uno solo dei lotti del bene oggetto di compravendita; da ciò consegue che era sufficiente che la contestazione da parte dei convenuti si rivolgesse nei confronti della domanda così come formulata, cioè con l’indicazione che anche solo una parte del fondo oggetto di riscatto era occupata dagli affittuari.

Risulta inoltre pacificamente sia dalla sentenza che dagli atti difensivi di parte che i convenuti R. sin dall’atto di costituzione davanti al Tribunale di Bergamo avevano contestato il possesso, da parte del riscattante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio del riscatto, osservando che vi erano altri soggetti che avevano in contemporanea esercitato il diritto di riscatto sullo stesso fondo. D’altronde, il Tribunale espletò una c.t.u. anche per accertare la condizione di libertà da affittanze del fondo in contestazione, il che è un ulteriore indice del fatto che l’argomento fu oggetto di discussione e di contestazione.

Da tanto consegue che il motivo di ricorso in esame doveva essere formulato in modo più preciso di come realmente è avvenuto; tenendo presente, infatti, che la contestazione può avvenire sia nella comparsa di risposta che nei limiti temporali di cui all’art. 183 c.p.c., l’odierno ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quale fosse il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazione sul punto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., rilevando che si sarebbe formato il giudicato sull’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado e non impugnata, secondo cui il c.t.u. aveva accertato che il fondo in questione era libero da affittanze nel momento in cui fu venduto ai R., per cui la circostanza non poteva più essere discussa.

2.1. Il motivo non è fondato.

Si rileva, da un lato, che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni di una sentenza, ma solo su quei punti (capi autonomi) aventi idoneità a passare in giudicato. In secondo luogo, poi, va detto che il Tribunale pervenne alla conclusione di accogliere la domanda di riscatto, ritenendo quindi che vi fossero tutti i requisiti di legge per l’esercizio dello stesso. Quella pronuncia è stata oggetto di appello nella sua globalità, per cui è evidente che quell’affermazione è stata comunque certamente censurata in sede di gravame, sicchè nessuna lesione del giudicato è configurabile.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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