Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5478/2011 proposto da:

A.T.A.C. S.P.A., (già A.T.A.C.), C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA FLAMMENT, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

G.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, ADIGE 43, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DI

PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9442/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2010 r.g.n. 2131/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato FLAMMENT SIMONA;

udito l’Avvocato DI PASQUALE LUCIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 9442/2009, depositata il 23 febbraio 2010, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di ATAC S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento delle domande di G.E., aveva dichiarato, anche nei confronti di ERG Limited, che il ricorrente doveva ritenersi alle dipendenze dell’appellante, a far data dal 19 settembre 2005, per intervenuta cessione del ramo di azienda deputato al servizio di biglietteria elettronica nell’ambito del Comune di Roma.

La Corte, per quanto di interesse, rilevava, in primo luogo, come dovesse ritenersi certa l’autonomia del ramo di azienda trasferito, posto che per sviluppare il progetto di biglietteria elettronica nell’ambito del Comune di Roma la ERG aveva costituito un’apposita struttura produttiva fornita delle necessarie dotazioni strumentali e di adeguato personale per le attività sia tecniche che amministrative; osservava inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, che la proprietà del sistema operativo (software di base) non era indispensabile per configurare un’azienda (o un ramo di essa), apparendo invece sufficiente anche la semplice disponibilità su licenza del sistema stesso, disponibilità in realtà acquisita da ATAC per concessione della titolare ERG Limited, e ciò in quanto, ai fini del riconoscimento dell’esistenza dell’azienda come complesso di beni organizzati dall’imprenditore per la produzione di beni o servizi ed in grado quindi di realizzare in autonomia funzionale il ciclo produttivo suo proprio, ovvero di un ramo autonomo di essa, non era richiesta la proprietà in capo all’imprenditore di tutti i diversi fattori della produzione, essendo invece unicamente necessario che egli, nei fatti e a qualsiasi titolo, ne possa disporre; con riferimento, poi, al motivo di appello relativo all’appartenenza del G. al ramo ceduto, la Corte osservava che, ai fini di essa, era sufficiente la prova che il dipendente avesse svolto il proprio lavoro, anche soltanto in modo prevalente, nell’ambito dell’attività oggetto della cessione, senza che il suo passaggio al cessionario potesse trovare ostacolo nello svolgimento per il cedente anche di altre non prevalenti incombenze o comunque in eventuali incarichi assegnati dopo la data di completamento della cessione.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza ATAC S.p.A. con due motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

ATAC ha depositato in udienza osservazioni alle conclusioni del pubblico ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 18 del 2001 e degli artt. 1322, 1326 e 1362 c.c. e segg., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la sentenza erroneamente ritenuto la sussistenza di una cessione di ramo di azienda da ERG ad ATAC S.p.A. e per avere offerto una motivazione insufficiente (a) con riferimento alla preesistente autonomia funzionale e organizzativa della parte di azienda ceduta e alla possibilità per la cessionaria di svolgere autonomamente la relativa attività, non considerando che la perdurante titolarità in capo alla cedente del software operativo (che poteva essere utilizzato dalla ricorrente – a fronte del pagamento di un corrispettivo per la licenza d’uso – solo per il funzionamento del software applicativo di sua proprietà ma senza alcun potere dispositivo) non consentiva di ritenere acquisita, in capo alla cessionaria, l’autonomia organizzativa necessaria per poter operare; (b) con riferimento inoltre al fatto che il lavoratore aveva continuato a svolgere attività in favore di ERG, in contrasto con quanto disposto dall’art. 2112 c.c., con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non poteva, nella specie, configurarsi una cessione di ramo di azienda.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ATAC denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e degli artt. 1322, 1326 e 1362 c.c. e segg., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato l’esistenza di una tipologia contrattuale del tutto diversa da quella voluta dalle parti.

2. Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi, infatti, nell’inosservanza di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, difettano dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, necessari a garantire l’attitudine del ricorso all’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni dell’annullamento richiesto.

In particolare, entrambi i motivi trascurano di enucleare le affermazioni della sentenza che, nella prospettazione del ricorrente, si porrebbero in contrasto con le norme di legge di cui viene denunciata la violazione o la falsa applicazione, risolvendosi nella rinnovata esposizione dei motivi e degli argomenti già proposti nel giudizio di secondo grado; ed inoltre, pur menzionando in rubrica le norme di ermeneutica contrattuale, omettono di spiegare come e in base a quali ragioni la Corte territoriale si sarebbe discostata dalla loro applicazione, come di richiamare con precisione, riportandone quanto meno le parti rilevanti, i testi negoziali la cui lettura risulterebbe viziata.

E’ poi destituito di fondamento il vizio di omessa o insufficiente motivazione, posto che la sentenza impugnata ha preso specifica e argomentata posizione sia sulla preesistenza alla cessione di un’attività economica organizzata in autonomo ramo di azienda, sia sulla irrilevanza ai fini dell’art. 2112 c.c., della mera concessione in uso del software operativo, in luogo del trasferimento della relativa proprietà, e sull’irrilevanza dello svolgimento, da parte del G., in epoca posteriore al completamento della cessione, di talune non prevalenti incombenze nell’interesse della precedente datrice di lavoro.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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