Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12840 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6702/2010 proposto da:
M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
PALAMARA Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASL n. (OMISSIS) di LOCRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1228/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 6.11.09, depositata l11/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 6.11/1.12.2009 la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Locri il 5.5.2008, che rigettava la domanda dalla stessa proposta per il pagamento del compenso per lavoro straordinario.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.R. con un unico motivo.
Non si è costituita l’ASL n. (OMISSIS) di Locri.
Con un unico motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) osservando che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto la regolarità dell’avviso del decreto di fissazione dell’udienza di discussione effettuata nel domicilio eletto (“presso un collega del Foro di Reggio Calabria”), sebbene la notificazione nel domicilio eletto non risulti consentita per le notificazioni da effettuarsi a cura della cancelleria.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, infatti, non ha provveduto a depositare insieme al ricorso gli atti su cui lo tesso si fonda, nè, comunque,ha provveduto a indicare la sede ove gli stessi risultano reperibili, trascrivendone il contenuto, per come imposto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.
Le censure risultano, in ogni caso, anche manifestamente infondate.
Nel caso, infatti, di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al domiciliatario nel domicilio eletto e, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., tale regola, a contenuto generale, trova deroga solo nelle ipotesi previste dalla norma stessa.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’Azienda intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011