Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1284 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FLUORSID SPA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato PIERI NERLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DELOGU MARIANO, DELOGU MASSIMO, NUGNES

AMELIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUATTRO

VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARACCIOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SEDDA Enzo, AGOSTINO CUGUSI,

CARMEN LOI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 23813/2008 proposto da:

FLUORSID SPA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato PIERI NERLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIANO DELOGU, AMELIA NUGNES, MASSIMO

DELOGU, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2 0 08 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

del 18/01/08, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato Giovanni Pieri Nerli, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 18.1.2 008 e depositata il 19.3.2008 in materia di risarcimento danni.

Il ricorrente avverso la medesima sentenza ha proposto il ricorso di R.G. n. 16647/08 e quello di R.G. 23813/2008.

I due ricorsi vanno riuniti.

Il ricorso di R.G. n. 16647/08 deve essere dichiarato inammissibile.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie, la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

La illustrazione dell’unico motivo di violazione di norme di diritto (art. 652 c.p.p.) non si conclude, infatti, con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Anche il ricorso di R.G. 23813/2008 deve essere dichiarato inammissibile, ma per tardivita’.

Vero e’ che la consumazione dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia gia’ proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) – non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda, immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla.

In particolare, per espressa previsione normativa (ai sensi degli artt. 358 e 387 c.p.c., rispettivamente per l’appello e per il ricorso per Cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilita’ o improcedibilita’ della precedente; per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, e’ legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il relativo termine non sia decorso.”.

Ma, con riferimento alla tempestivita’ della seconda impugnazione, occorre avere riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre – in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata – dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata, da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti (Cass. 3.3.2009 n. 5053; Cass. 27.10.2005 n. 20912).

Nella specie, pur non essendo stata dichiarata l’inammissibilita’ del primo ricorso, il secondo ricorso risulta intempestivo.

La sentenza impugnata non risulta notificata.

Il primo ricorso, pero’, e’ stato notificato il 10.6.2008, mentre il secondo ricorso risulta notificato all’avv. Sedda (procuratore domiciliatario dell’ A. nel giudizio di appello) il 30.9.2008, e, consegnato all’Ufficiale Giudiziario, per la notificazione all’avv. Caracciolo (procuratore domiciliatario nel giudizio di cassazione), il 2.10.2008.

Il termine ultimo per la consegna all’Ufficiale giudiziario per la notificazione del secondo ricorso sarebbe stato il 24.9.2008.

Il secondo ricorso e’, pertanto, tardivo.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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