Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1284 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3114/2010 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A. in proprio e quale legale rappresentante de Il

Naviglio Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 823/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30.9.09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso con il quale il Ministero del lavoro chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 13 ottobre 2009.

Letta la relazione del Cons. Dott. Curzio, con la quale sono state esposte le ragioni che a parere del relatore rendevano possibile definire il giudizio in Camera di consiglio;

Premesso che, in sede di relazione, si è ritenuto che il giudizio potesse essere definito ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni.

“La controversia è stata promossa da S.A., in proprio e quale legale rappresentante della Il Naviglio srl. E’ un’opposizione ad ordinanza ingiunzione per la somma di Euro 17.017,16 per una serie di violazioni in materia di lavoro, di iscrizioni nei libri paga, di consegna dei prospetti paga, di tabelle di orario di lavoro praticato, di comunicazioni di assunzioni.

Accogliendo in parte il ricorso, il Tribunale ha ridotto l’entità di alcune sanzioni.

Il Ministero ha appellato la decisione censurando la riduzione delle sanzioni di cui ai punti 4 e 5 dell’ordinanza ingiunzione.

La Corte ha respinto l’appello, ritenendo fondate le ragioni della riduzione.

Il Ministero ricorre per Cassazione articolando cinque motivi di ricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo critica la sentenza perchè mancherebbe la concisa esposizione dello svolgimento del processo. La censura è manifestamente infondata perchè a pag. 2 della sentenza tale esposizione, appunto concisa, vi è.

Il secondo, il terzo ed il quinto motivo concernono il merito della controversia e cioè la condivisione da parte della Corte della scelta del giudice di primo grado di ridurre l’entità delle sanzioni per due delle violazioni.

Tutti e tre i motivi denunziano un vizio di motivazione in ordine alle valutazioni della Corte, ma in realtà non indicano nè assenza, nè insufficienza di motivazione, che nella sentenza c’è ed è adeguata, bensì una diversa valutazione della gravità dei fatti. Si tratta di questioni che esulano dal giudizio di legittimità.

Sebbene formulato come violazione di legge processuale, consistente nella mancanza di concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione, si risolve in una diversa valutazione della prova anche il quarto motivo, con il quale si censura la Corte per aver richiamato la motivazione della sentenza di primo grado e per aver ritenuto non utili gli elementi probatori acquisiti in giudizio. La motivazione per relationem è ammissibile e comunque la Corte non si è limitata a questo, mentre la valutazione in ordine alla rilevanza degli elementi probatori attiene al merito.

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Milano è concisa, ma motivata, come vuole la normativa del codice di procedura civile, ed ha compiuto valutazioni di merito, che non possono essere riviste in sede di legittimità”.

Tali valutazioni, sono pienamente condivise dal collegio e fondano il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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