Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1284 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1284 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25862-2016 proposto da:
IVIANI ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato WALTER ZIDARICH;

– ricorrente contro
SPADARO ANDREA, GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 255/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE,
depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHI A.

Data pubblicazione: 19/01/2018

Rilevato che:
Nel febbraio 2012, Oreste Iviani citava in giudizio Andrea Spadaro e la di lui
assicurazione RCA, Genertel Assicurazioni S.p.A., per sentirli solidalmente
condannare al residuo pagamento di quanto dovutogli, a titolo di risarcimento,
per i danni patrimoniali e non, riportati in esito a un incidente stradale avvenuto

Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 255 del 30 marzo 2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado: condannava le parti convenute appellate,
Andrea Spadaro e Genertel S.p.A., in solido tra loro a pagare all’attore
appellante, la somma di C 283,20 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali
per lucro cessante, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; condannava
altresì le medesime parti convenute appellate, in solido, rifondere 1/2 delle spese
di lite di primo grado della part attrice appellante, che liquidava, per l’intero,
nella misura di € 1.205,00 per compensi e C 223,23 per esborsi, oltre spese
generali 15°/0 e CAP di legge, compensando la residua metà.
Avverso tale pronunzia Oreste Iviani propone ricorso per cassazione sulla base
di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva
Considerato che:
Prima dell’inEteraizzczFEradtra, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso d
parte del ricorrente principale Oreste Viviani.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390
c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali
del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

2

in Trieste il 20 marzo 2005.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Corte suprema di Cassazione int ata 19 settembre 2017.
esidente

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

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