Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1284 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco u’ Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28572-2011 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FRASCELLA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BOTTOLI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2028/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato PAOLO FRASCELLA;

udito l’Avvocato COZZOLINO per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 372 c.p.c. e, in subordine, per il rigetto del ricorso, con

condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica il 19 ottobre 2010, la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione del Tribunale di Padova del febbraio 2002, accoglieva l’appello interposto da S.M., quale erede di S.P., nei confronti di S.G. e dichiarava la rescissione per lesione ultra dimidium del contratto preliminare di compravendita della quota di una metà della nuda proprietà, gravata da usufrutto, di un compendio immobiliare (appezzamenti di terreni con sovrastanti fabbricati) intercorso il 18 marzo 1997 tra S.P., promittente alienante, e S.G., promissario acquirente.

La Corte territoriale riconosceva come sussistenti i presupposti dell’azione di rescissione ex art. 1448 c.c. osservando: 1) la sproporzione tra le reciproche prestazioni risultava dal fatto che il prezzo convenuto (lire 70 milioni) per la vendita era pari ad un terzo del valore del compendio immobiliare promesso in vendita (lire 206 milioni); 2) lo stato di bisogno di S.P. era costituito dal fatto che costui, in condizioni di estremo disagio psicologico, aveva manifestato l’intenzione di abbandonare la casa di riposo ove era ricoverato, sicchè per far fronte a tale contingenza si prospettava la necessità di smobilizzazione del suo patrimonio immobiliare, possedendo unicamente, quali ulteriori redditi, una “esigua pensione INPS” e l’indennità di accompagnamento; 3) l’approfittamento dello stato di bisogno era comprovato dal fatto che S.G., figlio di P., non poteva ignorare le condizioni psicologiche ed il desiderio del padre ed “era certamente consapevole della fortissima sperequazione esistente tra prezzo convenuto e l’effettivo valore del compendio immobiliare”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.G. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso S.M..

A seguito di rinvio disposto su istanza delle parti per fini conciliativi, che non hanno avuto esito, la causa è stata assunta in decisione all’udienza odierna.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c..

La Corte territoriale, in violazione delle preclusioni maturate in primo grado e del divieto posto in appello alla produzione di nuovi documenti, avrebbe ammesso, in sede di gravame e nonostante che potessero e dovessero essere prodotti tempestivamente, i nuovi documenti allegati dall’appellante (pensione Inps per l’anno 1997; indennità di accompagnamento; retta mensile della casa di riposo; lettera di S.A.; estratti conti bancari) e su di essi fondato la decisione, peraltro in assenza di qualsiasi deduzione sulla impossibilità di tempestiva produzione e senza dichiararne la indispensabilità.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione in ordine all’ammissibilità delle produzioni documentali dell’appellante ed alla loro eventuale indispensabilità ai fini della prova dello stato di bisogno.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1448 c.c. e art. 115 c.p.c..

La Corte di appello avrebbe violato le norme suindicate per aver erroneamente ritenuto provate, nonostante il mancato assolvimento dell’onere gravante su S.M., le circostanze relative ai requisiti dell’azione di cui all’art. 1448 c.c..

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c. e art. 329 c.p.c., comma 2.

La Corte territoriale avrebbe errato a identificare la condizione di bisogno di S.P. nelle condizioni psicologiche in cui esso versava al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, riferendosi l’art. 1448 c.c. alle sole condizioni economiche.

Inoltre, il giudice di appello non si è avveduto dell’abbandono, da parte dell’appellante, della domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, ex art. 1427 c.c., proposta in primo grado da S.P., così violando l’art. 329 c.p.c., comma 2.

5. – Priorità logica impone di scrutinare dapprima il quarto motivo.

Esso si palesa infondato in tutta la sua articolazione.

Occorre premettere che, in tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 cod. civ., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (tra le altre, Cass., 1 febbraio 2010, n. 2328).

Ciò posto, la Corte di appello, nel delibare la sussistenza del requisito dello stato di bisogno ai fini della domanda di rescissione contrattuale ai sensi dell’art. 1448 c.c. (e senza riferirsi affatto alla diversa azione di annullamento per vizi del consenso), non si è arrestata al rilievo della esigenza, ritenuta seria, del promittente alienante S.P. di volere abbandonare, per l’estremo disagio psicologico in cui il medesimo versava, la casa di riposo nella quale era ricoverato, ma ha anche evidenziato le difficoltà contingenti di natura economica dello stesso promittente alienante, ossia la necessità di reperire liquidità per proseguire in una nuova condizione di vita.

A tal riguardo, il giudice di secondo grado ha precisato che la “smobilizzazione” del patrimonio immobiliare, attraverso la compravendita con S.G., si rendeva necessaria per far fronte alla predetta esigenza, soggiungendo che, “Del resto, non risulta che lo S. potesse contare su redditi ulteriori oltre alla esigua pensione INPS e all’indennità di accompagnamento per la sua invalidità totale” (p. 6 della sentenza impugnata in questa sede).

Dunque, la Corte territoriale ha correttamente delibato in iure il requisito dello stato di bisogno che, unitamente alla lesione ultra dimidium ed all’approfittamento della controparte, concorre a fondare l’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 cod. civ., cui unicamente la decisione ha avuto riguardo, senza cha abbia assunto rilievo la diversa azione di annullamento per vizi del consenso ex art. 1427 c.c..

6. – Non possono trovare accoglimento i restanti motivi di ricorso.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile, giacchè il dedotto vizio (attinente alla ammissibilità delle produzioni documentali e alla loro indispensabilità circa la prova dello stato di bisogno) integra la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già quella del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (là dove, peraltro, non sussiste comunque la dedotta assenza di motivazione sul fatto controverso, ossia sulla esistenza dello stato di bisogno ai fini dell’azione di rescissione).

Quanto al primo motivo, esso è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha operato (cfr. p. 6 della sentenza impugnata e quanto già evidenziato al 5. che precede) una valutazione complessiva delle risultanze processuali (consistite anche nella prova testimoniale e nella c.t.u. sul valore del compendio immobiliare) ai fini della verifica di sussistenza dello stato di bisogno di S.P. nel determinarsi a stipulare il contratto preliminare di vendita immobiliare con il figlio G., giungendo a ritenere comunque necessaria la “smobilizzazione” del patrimonio immobiliare a fronte della pressante esigenza di abbandonare la casa di riposo e ascrivendo un rilievo soltanto rafforzativo (“Del resto”) alla documentazione sui redditi posseduti dal promittente alienante, peraltro assunta come meramente indicativa della situazione patrimoniale (“non risulta che lo S. potesse contare su redditi ulteriori…”) di quest’ultimo. Pertanto, in siffatto contesto, è da escludere che possa ritenersi integrato il requisito della decisività probatoria della documentazione di cui si assume la tardiva produzione, tale da rendere certa, in sua assenza, una differente decisione sulla sussistenza dello stato di bisogno in capo a S.P.; ciò che, peraltro, ridonda sulla valutazione di non indispensabilità della produzione documentale medesima.

Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile, poichè, lungi dal prospettare degli errores in iudicando, censura l’apprezzamento in fatto riservato al giudice del merito sulla ricorrenza dei requisiti dell’azione di rescissione, peraltro proponendo, inammissibilmente, una propria valutazione delle emergenze istruttorie.

7. – Il ricorso va, quindi rigettato, sussistendo giusti motivi di compensazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità, alla stregua di quelli già evidenziati dal giudice di appello e non investiti da alcuna censura.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016 a seguito di riconvocazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA