Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 22/06/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12839 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
Data pubblicazione: 22/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso 15631-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GALLOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA P. MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA
GEMELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente
nonchè contro
EQUITALIA SUD SPA;
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- intimata avverso la sentenza n. 265/37/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 3 /12/2012, depositata
il 18/12/2012;
16/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Paolo Maria Gemelli difensore del controricorrente
che si riporta al controricorso.
Ric. 2013 n. 15631 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: rapporto società-socio
Reg. Gen. 15631/2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, 265/37 /12 del 18 dicembre 2012 che accoglieva il ricorso per revocazione del sig.
Alessandro Gallozzi avverso la sentenza della medesima CTR 421/14/2011 affermando che
l’avvenuta estinzione della società in nome collettivo debitore principale dell’imposta (non rilevata
nella sentenza 421) determinava la nullità della cartella notificata al socio, in difetto di previa
escussione del patrimonio sociale.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio ed ha depositato memoria.
3. Secondo il relatore il ricorso deve essere accolto in quanto l’art. 2304 del codice civile incide
sulla fase esecutiva e non impedisce affatto la notifica della cartella esattoriale al socio della società
di persone, trattandosi di un mero atto di contestazione e legale conoscenza del debito tributario.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
P qm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso nella camera di consiglio della
INTIMATO: Alessando Gallozzi, Equitalia sud spa