Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12055-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.V., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 21787/2014 del TRIBUNAIT, di ROMA, depositata

il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da V.V. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione del V. contro una cartella di pagamento per la somma di Euro 269,98; il Tribunale ha ritenuto la nullità della notificazione perchè, essendo stata eseguita a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere, ha reputato applicabile l’art. 139 c.p.c., comma 4, ed, in mancanza dell’invio della seconda raccomandata ai sensi di questa norma, ha concluso per l’invalidità della notificazione; ha condannato in solido le appellate al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio nei confronti dell’appellante;

– il ricorso è proposto da Equitalia Sud S.p.A. con un solo motivo;

gli intimati non si difendono;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, perchè il giudice ha applicato l’art. 139 c.p.c., mentre la cartella di pagamento impugnata è stata notificata – a detta della ricorrente, che produce riscontro documentale, già presente nel fascicolo di parte nei gradi di merito- direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale. Richiama quindi la giurisprudenza di questa Corte in merito al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e conclude deducendo l’erroneità della sentenza, in quanto la notificazione effettuata come sopra avrebbe dovuto essere reputata valida;

– il motivo è manifestamente fondato;

– i principi di diritto applicabili al caso di specie sono i seguenti:

“La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento” (così da ultimo Cass. n. 12351/16);

– “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (così, tra le altre, Cass. n. 6395/14);

– ne consegue l’inapplicabilità delle norme del codice di rito che disciplinano le notificazioni a mezzo posta effettuate per il tramite dell’ufficiale giudiziario, in particolare l’inapplicabilità dell’art. 139 c.p.c., sul quale è erroneamente fondata la decisione qui impugnata (cfr. Cass. ord. n. 12083/16, secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata)”;

il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perchè, applicati i principi di diritto di cui sopra, decida nel merito; si rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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