Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 892/2011 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO D’AMATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

TECHNO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERIA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

CAROLEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EMILIANO CAMPI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata i 08/06/2010 r.g.n. 1708/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato CAROLEO FRANCO per delega Avvocato CAMPI EMILIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Francesca CERONI, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica in data 8 giugno 2010, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da P.D., agente di commercio, nei confronti di Techno s.r.l..

La Corte anzidetta ha osservato che era da condividere la decisione del primo giudice, il quale aveva ritenuto che in ordine alle domande proposte dal P. era intervenuta tra le parti una transazione, con la quale erano stati regolati tutti i rapporti derivanti dal rapporto di agenzia. Era dunque infondato l’assunto dell’appellante il quale aveva invece sostenuto che la conciliazione era stata parziale, avendo riguardato esclusivamente la questione del recesso dal contratto di agenzia da lui operato per giusta causa, rimanendo estranee all’accordo tutte le altre pretese avanzate in via giudiziaria.

Il testo contenente le clausole della conciliazione doveva essere letto, ad avviso della Corte di merito, in combinazione con il processo verbale sottoscritto davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro, dal quale risultava evidente che le parti avevano raggiunto l’accordo sulle questioni dedotte nella richiesta di conciliazione, totalmente sovrapponibili alle richieste poi avanzate dal P. in sede giudiziaria.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 412 c.p.c.), il ricorrente, nel premettere che le parti, in base a tale ultima disposizione, possono anche concordare una soluzione parziale, deduce che con il verbale di conciliazione era stato raggiunto con la società datrice un accordo in ordine al recesso per giusta causa operato da esso ricorrente.

La Corte di merito, aggiunge, ha invece ritenuto che un accordo parziale possa essere valido solo qualora le parti manifestino espressamente la riserva di rivendicare ulteriori pretese. Ma tale riserva non costituisce un requisito previsto dall’art. 412, sopra citato per la validità di un accordo parziale, onde sul punto era errata la statuizione impugnata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore a quello attuale, deduce che la Corte territoriale ha reso una motivazione insufficiente, incorrendo altresì in contraddizione, per avere, da un lato, affermato che il verbale di conciliazione doveva essere letto unitamente alla richiesta del tentativo di conciliazione e, dall’altro, per non avere effettuato una lettura coordinata dei due documenti.

Da tale lettura risultava che il solo ed unico oggetto sulle quali le parti avevano raggiunto un accordo riguardava il recesso operato da esso ricorrente, mentre alcun riferimento era stato fatto alle altre pretese da lui rivendicate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., ribadisce che una corretta interpretazione del verbale di conciliazione portava a ritenere che le parti avessero limitato l’accordo al solo recesso dal rapporto. Allo stesso risultato si perveniva attraverso la interpretazione della comune intenzione delle parti, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata che aveva attribuito alla transazione un diverso significato.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

La Corte territoriale ha rilevato che il verbale di conciliazione doveva essere letto in collegamento con il “processo verbale” sottoscritto davanti alla Commissione provinciale del lavoro, redatto a seguito della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui si legge che “le parti, ammonite circa gli effetti di cui all’art. 2113 c.c., del quale viene data lettura, dichiarano espressamente di aver raggiunto direttamente l’accordo sulle questioni dedotte nella richiesta e in contestazione, intendendo con la sottoscrizione del verbale confermare integralmente le clausole e le modalità di adempimento concordate nei termini previsti nel documento allegato come parte integrante”.

Ha aggiunto che la richiesta di conciliazione aveva ad oggetto le stesse pretese avanzate in via giudiziale, e cioè l’accertamento della violazione del patto di esclusiva; la mancata corresponsione di tutte le provvigioni maturate; il risarcimento dei danni per gli inadempimenti frapposti al normale svolgimento del rapporto e per la mancata corresponsione dell’anticipo sulle provvigioni;

l’accertamento della giusta causa di recesso e la corresponsione dell’indennità di preavviso.

Doveva quindi ritenersi che le parti avessero voluto definire definitivamente tutti i rapporti controversi e che l’odierno ricorrente avesse voluto disporre in sede conciliativa dei propri diritti ex art. 2113 c.c., disposizione di cui gli era stata data lettura.

L’interpretazione che precede trovava conferma, ad avviso della Corte di merito, nella corrispondenza intercorsa tra le parti a seguito del recesso da parte del P., ed in particolare nella lettera del 20 giugno 2005, sottoscritta anche dal lavoratore, nella quale quest’ultimo dichiarava di essere disposto a conciliare la vertenza con il versamento da parte dell’azienda della somma di Euro 10.000, lettera cui la società replicava proponendo il versamento dell’importo di Euro 5.000. In sede conciliativa poi le parti concordavano il versamento di Euro 7.500.

Infine, ad avviso del giudice d’appello, dal verbale di conciliazione non risultava che l’agente si fosse riservato di agire in separata sede per il recupero di ulteriori pretese.

Era dunque da ritenere che con il predetto verbale le parti avessero voluto porre fine definitivamente alla vicenda, eliminando ogni contrasto circa le pretese economiche rivendicate dal lavoratore.

Il ricorrente censura tale interpretazione, proponendone una diversa, ma, al riguardo, deve richiamarsi il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento del contenuto dell’atto negoziale e della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 17168/12; Cass. n. 6641/12; Cass. n. 23635/10;

Cass. n. 13242/10; Cass. n. 10554/10).

Nella specie, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di merito ha chiaramente esposto il percorso logico seguito per giungere alla decisione, senza incorrere in alcuna violazione delle regole legali d’interpretazione e dei principi in esse contenuti, con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici.

Nè, al di là della affermata insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha precisato quali emergenze fattuali la Corte avrebbe trascurato di considerare, ovvero gli eventuali profili di illogicità della motivazione resa dal giudice del gravame, limitandosi ad evidenziare aspetti della scrittura privata che la sentenza impugnata, nel proprio iter argomentativo, ha puntualmente esaminato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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