Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20465/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Venus 1 sas di Venus Italy MP srl, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro, elettivamente
domiciliata in Roma, via Paisiello 33;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano,
n. 523/36/14, depositata il 29 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio
2021 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Venus 1 sas di Venus Italy MP srl ha impugnato, davanti alla CTP Milano, una cartella di pagamento relativa ad una sanzione per omesso versamento delle imposte risultanti da un avviso di rettifica e liquidazione.
La CTP Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/47/12, ha accolto il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 523/36/14, ha respinto.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La Venus 1 sas di Venus Italy MP srl ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto datato 27 luglio 2017, la società controricorrente ha dato atto di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con riferimento alle somme oggetto di causa.
Per la giurisprudenza di legittimità, in presenza della menzionata dichiarazione del debitore con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione attestato che non deve essere più pagata alcuna somma, con conseguente compensazione delle spese di lite, alla luce della ragione della pronuncia.
La modalità di definizione della controversia comporta che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
PQM
La Corte:
– dichiara cessata la materia del contendere;
– compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021