Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20465/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Venus 1 sas di Venus Italy MP srl, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro, elettivamente

domiciliata in Roma, via Paisiello 33;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano,

n. 523/36/14, depositata il 29 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Venus 1 sas di Venus Italy MP srl ha impugnato, davanti alla CTP Milano, una cartella di pagamento relativa ad una sanzione per omesso versamento delle imposte risultanti da un avviso di rettifica e liquidazione.

La CTP Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/47/12, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 523/36/14, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La Venus 1 sas di Venus Italy MP srl ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto datato 27 luglio 2017, la società controricorrente ha dato atto di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con riferimento alle somme oggetto di causa.

Per la giurisprudenza di legittimità, in presenza della menzionata dichiarazione del debitore con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).

Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione attestato che non deve essere più pagata alcuna somma, con conseguente compensazione delle spese di lite, alla luce della ragione della pronuncia.

La modalità di definizione della controversia comporta che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato.

PQM

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA