Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12839 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12839 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 19745-2008 proposto da:
ARALIA SCARL 02644570828, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore dott. SALVATORE LA BELLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
BUFALOTTA 174,

presso

lo studio dell’avvocato

PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentata e difesa
2014
921

dall’avvocato DI TRAPANI GIUSEPPE giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

LO GIUDICE CARMELO & C ARL 03904210824, in persona

1

Data pubblicazione: 06/06/2014

del suo legale rappresentante Dott. CARMELO LO
GIUDICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
LIO SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
NATOLI ORESTE giusta procura a margine del

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA 09052321008, in persona
dell’amministratore delegato avv. VITTORIO RISPOLI, a
seguito di scissione parziale del ramo d’azienda
danni di FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA
DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI N. 35,
presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

REALE MUTUA ASSIC SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 570/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 05/06/2007, R.G.N. 1006/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO per delega
dell’Avvocato MARCO VINCENTI;

2

controricorso;

udito l’Avvocato ORESTE NATOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

3

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Svolgimento del giudizio.

La Aralia scarl conveniva in giudizio, avanti al tribunale di
Palermo, la FATA spa – Fondo Assicurativo tra Agricoltori, nonché
la Lo Giudice Carmelo & C. Srl, chiedendone la condanna in solido
al pagamento della somma di un miliardo di lire a titolo di

evento atmosferico, del proprio impianto di serre da floricoltura.
La condanna, segnatamente, veniva richiesta: – in via principale,
a titolo di responsabilità precontrattuale nella quale era incorsa
la Lo Giudice srl (nonché, in quanto agente assicurativo e
mandataria di FATA, anche quest’ultima) nel non averle
diligentemente comunicato la possibilità di acquisire un diverso
prodotto assicurativo, più confacente al suo interesse, denominato
‘polizza-serre’ o ‘incendio-serre’, che l’avrebbe tenuta indenne
dal sinistro verificatosi; – in via subordinata, a titolo
contrattuale di assicurazione per i danni, sotto il profilo che la
rottura dei vetri delle serre era nella specie dipesa da un evento
atmosferico (onda d’urto dei tuoni) comunque rientrante nella
copertura della polizza stipulata.
Nella costituzione in giudizio della FATA spa e della Lo
Giudice srl, la quale ultima otteneva di chiamare in manleva la
Reale Mutua Assicurazioni spa, interveniva la sentenza n. 10950/02
con la quale il tribunale di Palermo respingeva le domande
dell’attrice.

313%5

risarcimento dei danni da essa subiti nella distruzione, per

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Proposto appello da parte di Aralia scarl, veniva emessa la
sentenza n. 570 del 5 giugno 2007, con la quale la corte di
appello di Palermo confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza viene dalla Aralia scarl proposto ricorso
per cassazione sulla base di tre motivi; ai quali resistono con

depositata memoria ex art.378 cod.proc.civ. da parte della Lo
Giudice srl.
Motivi della decisione.
§ 1.1

Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, ex articolo 360 l^ co. n.5
cod.proc.civ. Ciò in quanto la corte di appello non aveva spiegato
le ragioni del perché la mancata informazione dell’esistenza del
diverso prodotto assicurativo, più confacente al suo interesse,
non concretasse una tipica ipotesi di responsabilità
precontrattuale.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360,
l^ co.n.3) cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione
dell’articolo 1337 cod.civ., avendo la corte di appello limitato
la responsabilità precontrattuale alle sole ipotesi di recesso
ingiustificato dalle trattative ovvero di conclusione di un
contratto consapevolmente invalido; mentre, al contrario, la norma
andava interpretata nel senso che la parte danneggiata potesse
invocare la responsabilità precontrattuale dell’altra parte
quand’anche vi fosse stata la conclusione di un contratto valido,
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distinti controricorsi la Lo Giudice srl e la FATA spa. E’ stata

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

ma pregiudizievole ai suoi interessi. Questo motivo è corredato ex art.366 bis cod.proc.civ., qui applicabile
dal seguente quesito di diritto:

ratione temporis –

“se l’applicazione delle norme

relative all’osservanza degli obblighi imposti alle parti nel
corso delle trattative dall’articolo 1337 codice civile deve

concluso, a motivo della tutela del contraente danneggiato
affidata solo alle norme sulla invalidità ed inefficacia del
contratto con le limitazioni dalle dette norme previste (artt.
1434, 1437, 1439, 1447, 1448 cod.civ.), ovvero se le regole di cui
all’articolo 1337 codice civile siano di applicazione generale,
anche in presenza di un contratto validamente concluso, sempre che
il danno trovi il suo fondamento nella violazione degli obblighi
relativi alla condotta delle parti nel corso delle trattative e
prima della conclusione del contratto”.
§ 1.2 I motivi così proposti – suscettibili di essere esaminati
congiuntamente perché entrambi incentrati sull’erroneo
disconoscimento nel caso di specie di un’ipotesi di responsabilità
precontrattuale ex articolo 1337 cod.civ. – sono inammissibili per
due interdipendenti ragioni.
La prima attiene alla loro difformità rispetto a quanto
prescritto dall’articolo 366 bis cit..
Mentre la prima censura è infatti del tutto priva di ‘momento
di sintesi’ ovvero ‘quesito di fatto’, pure necessario in presenza
di deduzione di vizio motivazionale ex articolo 360, l” co.n.5)
cod.proc.civ.

(ex multis:

Cass. n. 5858 del 08/03/2013), la
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ritenersi preclusa dalla stipulazione di un contratto validamente

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

seconda doglianza si connota per la presenza di un quesito di
diritto puramente teorico e svincolato, in quanto tale, dalla
specificità del caso che esso dovrebbe condensare in rapporto alla
soluzione giuridica adottata ed a quella sostitutivamente
proposta.

, sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 17 luglio 2008, n.
19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 25 marzo 2009, n.
7197; Cass. 8 novembre 2010, n. 22704) che il quesito di diritto
di cui all’art.366 bis cit. – dovendo costituire un momento di
congiunzione tra la risoluzione delcaso specifico e
l’affermazione del principio generale – non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, dovendo invece
presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta.
Esso deve in altri termini raccordare la prima alla seconda, ed
entrambe alla decisione impugnata; di cui deve indicare la
discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto. Deve
pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti
di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione
sul tipo della controversia, sugli argomenti dedotti dal giudice
‘a quo’ e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere
condivisi.
Si è in particolare affermato (Cass. 19 novembre 13 n. 25903)
che il quesito di diritto “deve essere formulato in modo tale da
esplicitare una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da
consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iurí
6

E’ orientamento consolidato di legittimità (tra le tante: Cass.

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori
rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri
termini, esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome
da questi ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di

sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Sicchè,
il quesito non deve risolversi in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la
causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi altresì
desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420)
Tanto premesso, risulta evidente come il quesito qui formulato
non risponda ai criteri anzidetti, risolvendosi nell’enunciazione
di un interrogativo scollegato dalla concreta fattispecie a cui
esso pretende di riferirsi, della quale non riproduce termini e
modalità essenziali. Né esso potrebbe trovare integrazione o
specificazione nella narrativa di illustrazione del motivo, pena
ratio dell’art.366 bis cit., e

il sostanziale svuotamento della

della sua stessa lettera che prescrive che la formulazione del
quesito di diritto avvenga ‘a pena di inammissibilità’.
7

pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

La seconda – e connessa – ragione di inammissibilità attiene al
fatto che il quesito in esame, proprio perché mirato
esclusivamente alla proposizione di un interrogativo giuridico
sull’applicazione in generale dell’articolo 1337 cod.civ., non
coglie un aspetto fondamentale della soluzione in concreto

Quest’ultima ha infatti fondato la propria decisione – oltre
che sull’affermazione giuridica di non configurabilità di una
responsabilità per colpa nelle trattative se non nelle ipotesi di
recesso ingiustificato da queste ultime, ovvero di stipula del
contratto nella consapevolezza di determinate cause di invalidità
anche su un’ulteriore

ratio decidendi

di natura fattuale

(sent.pag.12); secondo cui la ARALIA aveva formulato una proposta
contrattuale all’agente FATA relativa esclusivamente alla
stipulazione di un’assicurazione contro l’incendio, lo scoppio ed
il furto. Sicchè,

“a fronte di tale richiesta non si rileva quale

dovere d’informazione spettasse all’agente della FATA di notiziare
l’appellante dell’esistenza di una diversa polizza che l’avrebbe
meglio garantita in ordine al verificarsi di ulteriori danni al

adottata dalla corte territoriale.

propri impianti (circostanza quest’ultima peraltro anche smentita
dalla Lo Giudice srl che afferma di aver informato l’appellante
dell’esistenza della polizza incendio-serre)”.

Il giudice di

merito ha dunque escluso – in concreto e con effetto assorbente 4:
della problematica posta dalla suddetta questione giuridica – il
comportamento di malafede dell’agente assicurativo sotto il
profilo che quest’ultimo non aveva comunque, nel caso di specie,
8

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

l’onere di informare la controparte dell’esistenza di un prodotto
assicurativo diverso (per oggetto, condizioni generali, costo
ecc…) da quello specificamente richiesto.
In tale situazione deve dunque affermarsi che quand’anche le
doglianze in esame appaiano astrattamente fondate essendosi

corte territoriale, secondo cui può sussistere responsabilità ex
articolo 1337 cc pur in presenza di contratto validamente
stipulato e non impugnato: Sez. U, n. 26725 del 19/12/2007;
Cass. n. 24795 del 08/10/2008; Cass. n. 6526 del 26/04/2012;
Cass. n. 21255 del 17/09/2013 – dal loro accoglimento non potrebbe
scaturire l’annullamento della decisione impugnata; proprio perché
basata su una ulteriore ragione decisionale (in grado di
autonomamente sorreggerla) non censurata e comunque involgente
aspetti puramente fattuali. Per giunta con richiamo ad una
produzione documentale (la richiesta da parte di Aralia del costo
per assicurarsi contro l’incendio, lo scoppio ed il furto) alla
quale la corte di appello ha attribuito rilevanza fondamentale nel
rigetto della domanda sotto tale profilo; in quanto attestante il
fatto che tra le parti fossero intercorsi contatti per la
stipulazione di una polizza relativa a rischi ben determinati, non
già una generica trattativa sul miglior prodotto assicurativo
confacente all’interesse della proponente.
Deve dunque qui farsi applicazione di quanto più volte
stabilito (da ultimo, Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013), secondo
cui

“il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di
9

ormai affermato il principio, opposto a quello sostenuto dalla

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata, ma si caratterizza invece, come un rimedio
impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
Sicchè, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità

logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze
avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo
del vizio di motivazione”.
2.1 Con il terzo motivo di ricorso Aralia scarl lamenta omessa o

insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia, ex articolo 360 l^ co. n.5 cpc, atteso che la corte
di appello, in ordine alla domanda concernente la copertura
assicurativa della polizza effettivamente stipulata, non aveva
ritenuto di disporre consulenza tecnica d’ufficio sulle cause
della distruzione dei vetri delle serre; e ciò sull’erroneo
presupposto che essa appellante non avesse contestato le
risultanze tecniche di parte Lo Giudice (relazione tecnica
Mercadante) le quali asserivano che la rottura dei vetri era
dipesa, non dall’onda d’urto ‘dei fulmini’ (tuoni), ma da grossi
chicchi di grandine. Contrariamente a tale assunto, essa aveva
contestato tali risultanze tecniche, con conseguente necessità
della richiesta ctu.
§ 2.2

Ci si trova di fronte, anche in tal caso, a doglianza

inammissibile.
10

di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali

Ric.n. 19745/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Essa mira infatti a suscitare una nuova valutazione fattuale
che non può avere ingresso in sede di legittimità.
Secondo la ricorrente, la copertura assicurativa in oggetto
deriverebbe dal fatto che i vetri delle serre sarebbero stati
infranti per effetto di onde soniche di tuono in occasione

aveva chiesto una ctu inopinatamente disattesa dal giudice di
merito
Questi, per contro, si è convinto (sent.pag.14) che la rottura
dei vetri di copertura delle serre dipese non da onde d’urto, ma
da

“grandine di notevole dimensione”.

E ciò sulla base sia del

rapporto dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura; sia della
relazione tecnica ing. Lagi prodotta dalla FATA, secondo cui: “il
giorno dell’evento atmosferico il fulmine più prossimo agli
impianti in oggetto è caduto ad una distanza di 1,3 km. e con
un’ampiezza di -30 KA, quindi di portata alquanto modesta”.

Dalla

convergenza di tali risultanze il giudice di merito ha tratto
motivato argomento per ritenere, con decisione insindacabile in
questa sede, irrilevante la richiesta ctu; dal momento che la

dell’evento atmosferico del 31 luglio ’95; a conferma di ciò,

causa del danneggiamento andava con certezza individuata in un
evento di natura atmosferica non rientrante tra i rischi
assicurati.
Ebbene, tale valutazione consegue al carattere puramente
discrezionale del provvedimento con il quale il giudice di merito
decide – sulla scorta di tutte le altre risultanze istruttorie
messegli a disposizione delle parti secondo le ordinarie regole di/
//li
rr
/(
11

Ric.n. 19745/08 rg.- Ud. del 9 aprile 2014.

distribuzione dell’onere probatorio – di disporre (o non disporre)
la consulenza tecnica d’ufficio; la quale -proprio per tale
ragione- non costituisce un mezzo di prova, bensì mezzo di
valutazione della prova finalizzato all’acquisizione, da parte del
giudice, di un parere necessario, o quantomeno utile, per il

questioni che implichino specifiche conoscenze tecniche.
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con
condanna di parte ricorrente alla rifusione a favore delle
controricorrenti delle spese del presente giudizio liquidate, come
in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20 luglio 2012 n.140.
Pqm

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascuna
controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il
resto per compenso professionale; oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 9 aprile 201

vaglio di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di

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