Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12838 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 783/2011 proposto da:

KELE & TEO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE DALLA SANTA,

MARCO VORANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO MERCURIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/12/2009 r.g.n. 1095/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato DI MATTIA SALVATORE per delega Avvocato MANZI

LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 28 dicembre 2009, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla s.r.l. KELE & TEO, agenzia di viaggi, avverso il decreto ingiuntivo, con il quale, su richiesta di B. R., le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 19.100,00 a titolo di retribuzione relativa agli ultimi diciannove giorni del rapporto di lavoro e di trattamento di fine rapporto.

La società opponente non aveva contestato il credito, ma aveva eccepito in compensazione la sussistenza di un controcredito nei confronti del lavoratore, per i danni subiti in conseguenza dei comportamenti infedeli da quest’ultimo posti in essere nei confronti della società (atti di concorrenza sleale, sottrazione di documenti, abuso di informazioni aziendali, assunzione nella nuova attività commerciale da lui intrapresa di tre dipendenti della società Kele & Teo, utilizzazione durante l’orario di lavoro di beni e strumenti aziendali ed altro). L’importo dei danni subiti, ad avviso della società, era notevolmente superiore a quello chiesto con il decreto ingiuntivo, ma la società opponente aveva limitato tale importo alla somma ingiunta, chiedendone la compensazione, riservandosi di chiedere la differenza separatamente.

La Corte di merito, per quanto ancora qui rileva, ha escluso sia la sussistenza della condotta di concorrenza sleale da parte del dipendente che delle altre condotte infedeli addebitategli dalla società ed ha quindi confermato la decisione impugnata.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il dipendente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere che il lavoratore non avesse compiuto atti di gestione della nuova società, ma solo atti preparatori per il suo esercizio.

Aggiunge che, a prescindere che anche l’atto preparatorio può integrare la fattispecie del divieto di concorrenza di cui all’art. 2105 c.c., l’insieme delle operazioni effettuate dal prestatore di lavoro costituivano una vera e propria attività gestionale.

In particolare il medesimo aveva effettuato ricerche per reperire l’immobile, lo aveva arredato, aveva costituito la società, aveva registrato il sito circa quattro mesi prima delle dimissioni, aveva utilizzato, mentre era alle dipendenze della società ricorrente, il titolo di “amministratore e contactor della Destination Venice”, al fine di pubblicizzare sottocosto le medesime iniziative turistiche del proprio datore di lavoro, aveva ricevuto proposte contrattuali.

Tutte queste attività contrastavano con l’obbligo di fedeltà, essendo finalizzate ad attuare interessi contrastanti con quelli del datore di lavoro ed erano idonee a minare il vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rileva che la Corte territoriale ha errato “nell’esaminare prima l’asserita mancanza relativa alla prova del danno” e successivamente “la condotta (antigiuridica) del resistente”.

Aggiunge che, nel proporre opposizione, nell’agosto 2003, avverso il decreto ingiuntivo, la società non era in grado di provare e determinare i danni cagionati dalla condotta infedele del proprio dipendente, dimessosi nel febbraio 2003, occorrendo all’uopo un apprezzabile spazio temporale. L’attività turistica si caratterizza infatti “per gli ampi tempi organizzativi, addirittura triennali”, onde era errato far riferimento, così come aveva fatto la sentenza impugnata, al fatturato relativo al primo semestre 2003.

Era stata chiesta, al fine di dimostrare i danni subiti, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ma tale richiesta è stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Peraltro, dalla documentazione prodotta e richiamata in sede di gravame, risultava provata la sussistenza dei danni, largamente superiori all’importo ingiunto, ed il nesso di causalità tra la condotta del dipendente e i danni medesimi.

3. Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la documentazione prodotta non poteva essere riferita al B. stante “l’assenza di protezione del computer con passward personale”. Il dipendente non aveva infatti mai disconosciuto di essere l’autore delle missive, mentre la prova testimoniale, non tenuta in considerazione dal giudice d’appello, aveva confermato le operazioni di sviamento della clientela.

4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c., deduce che la Corte di merito, nel confermare la statuizione di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio e nel rigettare sul punto l’appello incidentale del lavoratore, ha condannato essa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio d’appello, mentre avrebbe dovuto compensare anche tali spese, avuto riguardo alla “complessità delle questioni trattate”.

5. I primi tre motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accertato che la diminuzione del fatturato della società ascrivibile, secondo la stessa società alla condotta di concorrenza sleale – si è verificata in un periodo diverso da quello in cui tale condotta sarebbe stata asseritamente realizzata; che la società, nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato l’impossibilità di determinare i danni subiti per effetto di detta condotta, limitando la pretesa risarcitoria alla somma ingiunta, al fine di ottenere la compensazione tra i due crediti; che, neanche con riguardo all’ammontare del danno così limitato, la società aveva offerto alcuna prova della sua sussistenza; che non era quindi possibile operare la compensazione tra il credito del lavoratore, liquido ed esigibile, e quello dedotto dalla società; che la semplice costituzione di una società destinata ad operare in concorrenza con la odierna ricorrente e l’affitto dei locali, non accompagnati dall’effettivo svolgimento di una attività commerciale nel corso del rapporto di lavoro, non costituivano atti idonei a determinare un danno economico a carico della società, pacifico essendo che prima delle dimissioni del prestatore di lavoro la società da questi costituita non era operativa; che dalle prove acquisite non era emerso “uno sviamento della clientela” da parte del lavoratore.

La ricorrente censura tutte tali affermazioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla novella del 2012, ma inammissibilmente, atteso che gli accertamenti al riguardo operati dalla Corte territoriale sono tipici accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione riesaminare e valutare il merito della causa ovvero effettuare nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, essendo tutto ciò estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Lo stesso dicasi con riguardo alle risultanze probatorie, la cui valutazione non è deducibile in sede di legittimità, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Alla Corte di cassazione non è conferito infatti il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda processuale sottoposto al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Sotto tale profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengono mosse, avendo la Corte di merito dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, non mancando di sottolineare che la società non aveva offerto la prova di aver subito un danno quanto meno corrispondente alla somma ingiunta, onde, in mancanza, non era possibile operare la compensazione tra un credito liquido ed esigibile ed un controcredito sfornito di prova.

Al riguardo non è superfluo rilevare che la compensazione presuppone che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione.

Essa, dunque, è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia, oltrechè esigibile ed omogeneo al controcredito, di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza – come nella specie – di prova del credito obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione.

I motivi in esame vanno pertanto rigettati.

6. Infondato è infine il quarto motivo di gravame, avendo la Corte di merito correttamente applicato, dopo aver confermato la statuizione di primo grado che aveva compensato le spese del giudizio, rigettando sul punto l’appello incidentale del lavoratore, il principio della sostanziale soccombenza, essendo il lavoratore rimasto vittorioso nel merito.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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