Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12838 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7806-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difensa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2013 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.S. impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria con cui. Equitalia Centro gli rendeva noto di avere iscritto ipoteca legale, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari, su alcuni beni immobili di proprietà, per l’inadempimento del pagamento di una cartella esattoriale per un totale di Euro 872.154,18, notificata in data (OMISSIS) a seguito di un processo verbale del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Bologna, che aveva accertato attività di contrabbando con evasione di IVA, di imposta di consumo e dazio. Il ricorrente denunciava l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, perchè l’avviso di iscrizione non riportava l’importo del credito vantato dall’Ufficio e dell’ipoteca iscritta, nè recava l’indicazione del valore degli immobili in base alla rendita. Rilevava, altresì, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, atto presupposto all’iscrizione ipotecaria, perchè priva di motivazione e perchè notificata oltre il termine decadenziale. La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, con sentenza n. 210/2/2010, dichiarava l’inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dall’iscrizione di ipoteca. S.S. proponeva appello rilevando, inter alia, il difetto di motivazione della cartella di pagamento ed eccependo che il termine di presentazione del ricorso decorreva dalla notificazione dell’atto oggetto di impugnazione, sicchè il dies a quo doveva essere individuato al momento della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria e non al momento della iscrizione della stessa. Equitalia, deducendo la legittimità del proprio operato, rilevava di avere ritualmente notificato la cartella esattoriale mentre con riferimento all’iscrizione di ipoteca non sussisteva alcun obbligo di notificazione, con la conseguenza che l’invio della comunicazione era discrezionale. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 133/02/13, accoglieva il gravame, atteso che con riferimento all’iscrizione ipotecaria non poteva ritenersi sussistente una presunzione di conoscenza del contribuente in ragione dell’avvenuta iscrizione, evidenziando altresì il difetto di motivazione della cartella di pagamento.

Equitalia Centro S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo Equitalia Centro S.p.A. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, assumendo che l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stato introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, all’art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, e che tale disposizione, per il suo carattere innovativo e non interpretativo, sarebbe priva di efficacia retroattiva, quindi, non applicabile alle ipoteche iscritte antecedentemente alla data del (OMISSIS), data di entrata in vigore della disposizione. L’Ufficio evidenzia, pertanto, che l’ipoteca era stata iscritta il (OMISSIS), sicchè, non essendovi alcun obbligo di comunicazione, il termine per l’impugnazione dell’iscrizione decorreva dalla data di iscrizione. Al momento del proposizione del ricorso (12 febbraio 2010), il contribuente era incorso in decadenza, atteso che il termine di sessanta giorni scadeva l’8 febbraio 2010.

1.1. Il motivo è infondato.

L’indirizzo ampiamente condiviso da questa Corte sostiene che l’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perchè espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, ferma restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finchè non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice (Cass. n. 30534 del 2019). L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, artt. 41,47 e 48 (Cass. n. 23875 del 2015).

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, non ha soltanto valenza innovativa della disciplina della iscrizione ipotecaria, ma ha una reale valenza interpretativa, “in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’amministrane del “contraddittorio endoprocedimentale” ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senta la preventiva comunicazione al destinatario” (Cass. n. 19394 del 2018; SS.UU. n. 19667 del 2014).

La natura interpretativa del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, ne consente l’applicabilità anche alla fattispecie in esame in cui l’iscrizione di ipoteca è avvenuta in data (OMISSIS). Ne consegue che va corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui deduce che: “è pur vero che la legge non impone, all’Ufficio, alcun obbligo di notificazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca”.

Il giudice di appello, tuttavia, facendo buon governo dei principi espressi, ha correttamente evidenziato come il termine per la proposizione del ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria decorre non dal momento della iscrizione stessa, che non si può presumere conosciuta dal contribuente, ma dal momento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione, così rigettando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. La Commissione Tributaria Regionale in motivazione, con riferimento alle deduzioni rappresentate dalle parti nel corso del giudizio, ha rilevato che una prima comunicazione dell’iscrizione ipotecaria fu fatta in data (OMISSIS), sicchè ha conseguentemente dedotto la tempestività del ricorso proposto in data (OMISSIS) (entro sessanta giorni). Quest’ultima circostanza, relativa alla data della notifica del ricorso introduttivo, è stata riferita dall’Ufficio nello sviluppo illustrativo del primo motivo del ricorso per cassazione (v. pag. 6).

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che la cartella di pagamento non contenesse “alcun elemento atto a configurare una seppur minima, anche se insufficiente motivazione”, posto che la cartella è stata redatta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 28 giugno 1999, e dal D.Dirig. 28 giugno 1999, come successivamente modificati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La ricorrente precisa, inoltre, che i dati riportati nella cartella di pagamento sono i medesimi che sono stati rinvenuti nell’estratto di ruolo consegnato dall’Ente impositore.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto carente di autosufficienza. Questa Corte ha stabilito, in tema di avviso di accertamento, ma il principio è applicabile anche alla cartella di pagamento, che: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 28570 del 2019). Inoltre, i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi o in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. n. 29093 del 2018; v. Cass. n. 2928 del 2015;).

Con specifico riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, questa Corte ha precisato che: ” In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione Tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (Cass. n. 28570 del 2019), essendo precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Cass. n. 16010 del 2015).

Equitalia Centro S.p.A. non ha ottemperato a tale onere processuale, non avendo trascritto in ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione della cartella esattoriale, nè risulta dall’elenco riportato in calce all’atto di impugnazione che una copia della stessa sia stata allegata.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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