Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12838 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12838 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 19000-2008 proposto da:
CARIGE ASSIC RIASSIC SPA 01677750158, in persona del
suo legale rappresentante e procuratore speciale
dott. GIANCARLO D’ALEBERTO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 114-B, presso lo studio
dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che la rappresenta e
2014

difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente

920
contro

CAMMAROTA

LUIGI

MICHELE

CMMLMC46B60F488Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

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Data pubblicazione: 06/06/2014

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 731/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito

l’Avvocato

MARIO

PERONE

per

delega

dell’Avvocato GIORGIO MELUCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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di GENOVA, depositata 1’11/06/2007, R.G.N. 559/2004;

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Svolgimento del giudizio.

Luigi Michele Cammarota conveniva avanti al tribunale di Genova
la Levante Assicurazioni S.p.A. (poi Carige Assicurazioni S.p.A.),
chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento
dell’indennizzo spettantegli in forza della polizza di

’89 – in quanto lavoratore marittimo dichiarato inabile alla
navigazione con decreto 29 luglio ’96 della Capitaneria di Porto
di Napoli.
Nella costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice ed
in esito a ctu, interveniva la sentenza 17 luglio 2003 con la
quale il tribunale adito respingeva la domanda, ritenendo
l’inoperatività della polizza assicurativa poiché il sinistro era
nella specie rappresentato da una malattia manifestatasi e
conosciuta dal Cammarota, che l’aveva taciuta, prima della
stipulazione.
Interposto appello, interveniva la sentenza n.

731 dell’il

giugno 2007 con la quale la corte di appello di Genova, in
accoglimento del gravame, condannava la compagnia assicuratrice al
pagamento a titolo di indennizzo della somma di euro 51.645,59
oltre interessi legali e rivalutazione annuale.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione
dalla Carige Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sulla base di
quattro motivi; resiste il Cammarota con controricorso.
Motivi della decisione.

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‘inidoneità a navigare’ stipulata con la convenuta il 23 febbraio

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

§ 1.1.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione o

falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360, 1^co., n.3)
cpc, con riferimento all’articolo 2697 cod.civ.; poiché la corte
di appello aveva accollato ad essa convenuta l’onere di dimostrare
che la malattia inabilitante era nota al Cammarota prima della

dell’attore fornire la prova della circostanza contraria. Tale
prova non soltanto non era stata fornita, ma risultava dalle
dichiarazioni dell’attore e dalla ctu disposta in primo grado che,
al momento della stipula, il Cammarota aveva già evidenziato
taluni sintomi della malattia (da lui riferiti in occasione di due
ricoveri ospedalieri), senza peraltro farne menzione alla
compagnia assicuratrice.
§ 1.2 Il motivo è infondato perché la corte di appello, dopo aver

interpretato (con ragionamento non censurato) la clausola n.6 del
contratto di assicurazione nel senso che la copertura assicurativa
operasse esclusivamente in caso di invalidità permanente derivante
da malattia manifestatasi dopo la stipulazione della polizza
(sent.pagg.9-10), ha ritenuto che il palesarsi, prima di tale
momento, di sintomi modesti e non univoci non implicasse vera e
propria ‘manifestazione della malattia’ a termini di contratto;
richiedendosi, per quest’ultima, la sussistenza di una diagnosi
clinica o, quantomeno, di sintomi inequivocabili.
Su tale premessa, la corte territoriale non ha violato il
principio – desumibile dall’articolo 2697 cod.civ. – secondo cui ‘
onere dell’assicurato fornire la prova dei fatti costitutivi del
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stipula del contratto di assicurazione, nonostante che fosse onere

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

proprio diritto e, tra questi, del fatto che la malattia si sia
manifestata successivamente alla stipula, ma ha ritenuto che:

tale prova fosse dal Cammarota stata positivamente fornita in
forza di tutte le risultanze di causa e, non ultimo,
dell’accertamento medico-legale del ’96 che (per la prima volta)

situazione, fosse onere della società convenuta provare che i
sintomi già riportati dal Cammarota prima della stipulazione
fossero univoco e noto indice rivelatore della preesistenza di
tale stato patologico.
Così facendo, la corte territoriale ha applicato il principio
per cui, una volta che l’attore abbia fornito la prova dei fatti
costitutivi posti a fondamento della domanda, è onere del
convenuto fornire la prova del fatto estintivo o impeditivo (Cass.
5192/98; 8164/00 ed altre).
Valutando nel merito i risvolti fattuali della vicenda ed
operando il bilanciamento delle emergenze probatorie acquisite, la
corte territoriale ha poi ritenuto che tale onere fosse rimasto
insoddisfatto (sent.pag.15) per la inconcludenza degli elementi di
segno contrario addotti a tal fine dalla compagnia assicuratrice;
posto che: – il Cammarota era stato più volte visitato dalle
autorità sanitarie marittime e ritenuto, fino al ’95, idoneo alla
navigazione, pur dopo l’insorgenza di quei sintomi; – la malattia
in questione, ancorché ereditaria, aveva colpito soltanto uno dei
quattro fratelli dell’assicurato; – lo stesso ctu in primo grad

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ne attestava lo stato patologico qui rilevante; – in tale

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

aveva rilevato come i sintomi pregressi fossero inizialmente
modesti e non rivelatori della patologia invalidante.
Esclusa pertanto la dedotta violazione normativa sotto il
profilo della corretta distribuzione dell’onere probatorio, la
censura si risolve nel suscitare una diversa valutazione di merito

§ 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e

falsa applicazione dell’articolo 1893 codice civile, poiché la
mancata segnalazione dei sintomi da parte del Cammarota al momento
della stipula contrattuale, quand’anche non fosse ascrivibile a
dolo o colpa grave, legittimava purtuttavia la compagnia
assicuratrice a ridurre proporzionalmente l’indennizzo, come
stabilito dalla norma menzionata.
.§. 2.2

n motivo è infondato perché l’articolo 1893 cod.civ.

presuppone che l’assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte o
reticenti. Ciò è esattamente quanto la corte di appello – in esito
ad una determinata e non sindacabile ricostruzione probatoria
della vicenda, come testé riassunta ( 1.2) – ha qui escluso. Da
quanto argomentato dalla corte territoriale, infatti, si desume
logicamente che la mancata esplicitazione dei sintomi in occasione
della stipula del contratto di assicurazione non implicò
dichiarazione inesatta o reticente, proprio perché si trattava di
sintomi modesti e non univoci; comunque non denotanti alcuna
consapevolezza di malattia nel Cammarota (in ciò confortato dalle
valutazioni dei sanitari che periodicamente l’avevano sottoposto a
controllo medico, reputandolo ogni volta idoneo alla navigazione).
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di questi elementi della fattispecie, qui inammissibile.

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Quanto ritenuto dalla corte territoriale attua il principio per
cui, in tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi
reticente l’assicurato che, al momento della stipula del
contratto, ometta di segnalare all’assicuratore l’esistenza di
sintomi ritenuti dei medici in quel momento ambigui, aspecifici e

emerga che quei sintomi erano invece determinati da una grave
malattia non ancora palesatasi né facilmente accertabile al
momento della stipula del contratto (Cass. n. 13604 del
21/06/2011).
§ 3.1 Nel terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa

applicazione dell’articolo 342 c.p.c. atteso che la corte di
appello aveva dato ingresso a doglianze generiche integranti
“unicamente una cieca e confusa critica alle conclusioni del ctu
in primo grado”.
Si formula, ex art.366 bis cod.proc.civ. qui applicabile
ratione temporis,

il seguente quesito di diritto:

“se la corte di

merito, nel ritenere implicitamente ammissibile l’atto di appello
nonostante la mancanza di richiami alla motivazione della sentenza
impugnata, abbia violato il disposto dell’articolo 342 c.p.c.
determinando, sul punto, la illegittimità della statuizione”.
§ 3.2

Si tratta di censura inammissibile, poiché il quesito di

diritto che la riassume è assai più generico ed astratto dei
motivi di appello che vuol criticare.
Esso non specifica infatti in alcun modo perché i motivi di
appello del Cammarota

che non vengono riportati
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dovesser

comunque non allarmanti. A nulla rilevando che successivamente

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

ritenersi generici ex articolo 342 cpc in rapporto alla sentenza
di primo grado.
Tale specificazione doveva reputarsi tanto più necessaria, in
quanto dalla ricostruzione delle doglianze operata dalla corte di
appello (sent.pagg.5-6/8-9) si evince – al contrario – la

adeguatamente mirati sugli elementi portanti della motivazione
reiettiva del tribunale; rispettivamente concernenti la mancata
pregressa consapevolezza da parte sua dello stato di malattia e,
comunque, l’irrilevanza di tale circostanza ai sensi di contratto
(doglianza, quest’ultima, disattesa). Non trova dunque riscontro
agli atti – nè quest’ultimo viene altrimenti fornito dalla parte
ricorrente – quanto apoditticamente assunto nel quesito, e cioè
che i motivi di appello fossero ‘mancanti di richiami alla
motivazione della sentenza impugnata’. Il quesito, inoltre, non
deduce che l’asserita genericità dei motivi abbia in concreto
comportato violazione in appello dei principi del contraddittorio
e di devoluzione (né tale violazione risulta essere stata proposta
avanti alla corte territoriale, alla quale la compagnia
assicuratrice chiese di rigettare, non già di dichiarare
inammissibile, l’appello).
Su tali presupposti,

non può che

farsi applicazione

dell’orientamento consolidato di legittimità (tra le tante: Cass.
sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 17 luglio 2008, n.

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19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 25 marzo 2009, n.
7197; Cass. 8 novembre 2010, n. 22704; Cass. 19 novembre 13
8

formulazione da parte del Cammarota di due motivi di gravame

Ric.n. 19000/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

25903) secondo cui il quesito di cui all’art.366 bis cit.
dovendo costituire un momento di congiunzione tra la risoluzione
del caso specifico e l’enunciazione del principio generale – non
può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta,
dovendo invece presentare uno specifico collegamento con la

prima alla seconda, ed entrambe alla decisione impugnata; di cui
deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche
premesse di fatto.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il motivo che si riassuma
in quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque
indicazione sugli elementi tipizzanti della fattispecie concreta.
§ 4.1

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione o

falsa applicazione dell’articolo 1224 codice civile, nonché omessa
motivazione su un punto controverso del giudizio relativo
all’applicazione di tale norma, dal momento che la corte
territoriale aveva riconosciuto al Cammarota, oltre agli interessi
legali, anche la rivalutazione annuale; nonostante che si vertesse
di debito di valuta e non di valore, e che l’attore non avesse
fornito prova alcuna di maggior danno ex articolo 1224 2^co.cpc.
§ 4.2 n motivo è infondato, dal momento che la decisione della

corte di appello si è esattamente basata sul riconoscimento della
natura ‘di valore’ e non ‘di valuta’ attribuibile al debito
indennitario della compagnia assicuratrice; in quanto volto a
reintegrare il pregiudizio subito dall’assicurato per effetto
della patologia inabilitante alla navigazione da lui contratta. N
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fattispecie concreta. Esso deve in altri termini raccordare la

Ric.n. 19000/08 rg. Ud. del 9 aprile 2014.

consegue che tale debito è suscettibile di automatico adeguamento
alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria (Cass. n.
395 del 11/01/2007; Cass. n.3268 del 12/02/2008 ed altre).
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio

luglio 2012 n.140.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida in euro 4.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 9 aprile 201

liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20

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