Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12837 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18477-2007 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAGLIAFERRO GIUSEPPE,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROSSANO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 59/2006 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Il sig. F.N., titolare della ditta individuale “Le Ginestre”, ha IRPEF impugnato, con altrettanti ricorsi, cinque avvisi di accertamento, con i quali il competente ufficio finanziario rettificava le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1996, 1997 e 1998, la dichiarazione iva 1996, con relativo recupero di imposta, e disconosceva un credito iva relativo al 1997.

La commissione tributaria provinciale adita in primo grado ha accolto i ricorsi, previa riunione degli stessi, sul rilievo che erroneamente la gli atti impugnati erano motivati per relationem rispetto ad un p.v.c. non allegato agli stessi atti, notificati dopo l’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 7.

La commissione tributaria regionale, invece ha accolto l’appello dell’ufficio ritenendo sufficiente il rinvio al p.v.c. sottoscritto dal contribuente. Quanto alle contestazioni di merito, i giudici di appello si limitano ad osservare che la sentenza impugnata “è, quindi, nulla per carenza di motivazione ed erronea valutazione dei fatti di causa: l’Ufficio con argomentazioni puntuali e pertinenti basate tutte sul circostanziato verbale dei verificatori dimostra come tutte le contestazioni mosse alla ditta in fatto di irregolarità sull’iva e sulle altre imposte sono fondate nel merito, per cui non sembra abbiano alcun fondamento giuridico le argomentazioni indicate a propria difesa dal contribuente. … nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, espressamente richiamato negli atti di rettifica emessi dall’Ufficio, vengono elencati una serie di clementi da cui risultano esplicitamente tutte le irregolarità riscontrate nella contabilità IVA e per le altre imposte della ditta verificata” (p. 3 della sentenza impugnata).

Il sig. F. ricorre per la cassazione della sentenza di appello, meglio in epigrafe indicata, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso appare fondato in relazione al secondo ed al terzo motivo.

Con il primo motivo, la difesa del contribuente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 prospetta il seguente, duplice, quesito: se sia valida la motivazione degli atti impositivi redatta mediante rinvio al p.v.c., posto che tale tecnica sarebbe sintomatico di assenza di vaglio critico da parte dell’ufficio, titolare del potere impositivo e se l’ufficio non sia tenuto a spiegare i motivi di condivisione degli esiti del p.v.c..

Il problema è stato ripetutamente affrontato da questa Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto, dal quale non v’è motivo di discostarsi: la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che.

avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddicono” (Cass. 10205/2003; conf. 17243/04, 25146/05).

L’ufficio non è tenuto a spiegare i motivi di condivisione perchè si deve ritenere che coincidano con quelli elaborati dall’organo che ha effettuato il controllo. E’ il contribuente ad avere l’onere di contestare e confutare gli avversi rilievi e le contrarie argomentazioni. Quindi, va respinto il primo motivo di ricorso, precisando che il motivo non reca una specifica censura riferita alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per non avere l’ufficio allegato il p.v.c. agli atti notificati al contribuente, con la conseguenza che la questione non potrà più essere riproposta dinanzi al giudice del rinvio.

Meritano accoglimento, invece, il secondo ed il terzo motivo, con i quali la difesa del ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, perchè sorretta da argomentazioni vuote di contenuto e prive di qualsiasi collegamento alla fattispecie concreta. Infatti, i giudici di appello, lungi dall’esaminare analiticamente le argomentazioni addotte dal contribuente, si rifugiano in una generica formula motivazionale che non spiega le ragioni del convincimento e che potrebbe essere posta a base di qualsiasi decisione di ratifica dell’operato degli uffici, finanziari. Sostanzialmente, lo schema dell’apparente ragionamento è il seguente: la sentenza di primo grado, che ha dato ragione al contribuente, è nulla per carenza di motivazione: il contribuente ha torlo perchè sono fondati i rilievi contenuti nel p.v.c., mentre non sono fondate le argomentazioni della difesa del contribuente. Come dire ipse dixit!. Invertendo i termini e le negazioni, si potrebbe giungere a conclusioni opposte, con la stessa legittimazione e disinvoltura: la sentenza di primo grado, che ha dato ragione al contribuente, è valida perchè la motivazione è congrua: il contribuente ha ragione perchè sono infondati i rilievi contenuti nel p.v.c., mentre sono fondate le argomentazioni della difesa dello stesso.

Motivare il convincimento significa invece esplicitare il percorso logico-giuridico che ha portato alla adozione di una decisione, lungo una direttrice di costante collegamento biunivoco tra fatto e diritto.

Conseguentemente, il ricorso va accolto in relazione ai predetti motivi, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla CTR di Reggio Calabria per la rinnovazione del giudizio che tenga conto di quanto sopra enunciato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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