Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12837 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4787/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA FISCO OLDRINI, ALESSIO

OLDRINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 437/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 380/2010, depositata il 24.5.2010, la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello svolto da S.S. contro la sentenza del Tribunale di Varese con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.

Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte accertava il diritto di S.S. ad ottenere le menzionate prestazioni assistenziali a decorrere dal 1 ottobre 2007 e condannava l’INPS alla loro erogazione, oltre interessi e spese del doppio grado. A sostegno della decisione il giudice d’Appello affermava, in disaccordo con le conclusioni cui era pervenuto il CTU in primo grado, che, dalla stessa relazione peritale e dalla documentazione medica acquisita in giudizio, emergesse che la situazione sanitaria del S. era tale da determinare una invalidità assoluta che gli precludeva la possibilità del compimento di atti quotidiani della vita, da intendersi come insieme delle azioni elementari tese al soddisfacimento del minimo di esigenze medie di vita senza il costante aiuto di terzi. Ciò in quanto il ctu aveva evidenziato l’impossibilità dell’appellante di compiere da solo atti come indossare calze e calzature; nella certificazione del 13 settembre 2007 rilasciata da struttura ospedaliera si evidenziava che il sig. S. “necessità di aiuto per vestirsi e svestirsi”; inoltre, in data 12 settembre 2007, la stessa struttura sanitaria aveva somministrato tests al paziente dai quali era risultata una autonomia significativamente ridotta quanto a trasferimenti e locomozione.

Quanto alla pensione di invalidità, la Corte osservava in base agli stessi accertamenti ed atteso il carattere degenerativo delle patologie, che le malattie da cui era affetto il S. fossero tali da determinare una totale invalidità, con particolare riferimento alle affezioni alla colonna vertebrale che incidevano sulla permanente impossibilità a volgere una attività lavorativa;

considerato anche che una qualsiasi attività lavorativa comporta, per un verso, la necessità di uscire dalla abitazione vestendo abiti e calzature e, per altro verso, la possibilità di movimento che le limitazioni funzionali del sig. S. non consentono.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a cinque motivi. Resiste S.S. con controricorso. L’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte deciso, senza neppure procedere alla rinnovazione della ctu, in modo totalmente difforme dalla perizia che aveva esplicitamente e chiaramente negato sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento.

Con il secondo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte per il solo fatto che S.S. dovesse essere aiutato dalla moglie per togliersi e rimettersi scarpe e calzature ha sostenuto che gli spettasse il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, pur essendo detta condizione episodica e tale da non integrare una impossibilità che richiedesse la necessità di una costante assistenza, in rapporto a tutte e non soltanto ad alcune delle possibili esplicazioni dl vivere quotidiano.

Con il terzo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e della tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il grado di invalidità era stato determinato dal ctu nel 90% complessivo facendo applicazione delle percentuali risultanti dalla tabella indicata.

2.- I primi tre motivi di ricorso in quanto volti a contestare le conclusioni prese dalla Corte sulle condizioni sanitarie del S. risultano connessi e possono essere decisi unitariamente.

Essi sono infondati. Anzitutto perchè non si riscontra alcun vizio di motivazione nella sentenza che è pervenuta alla conclusione censurata attraverso un motivato riesame critico delle risultanze della causa (relazione peritale e certificazioni mediche) inerenti la condizione sanitaria di S.S., sia ai fini dell’indennità di accompagnamento sia ai fini della pensione di invalidità. Riesame che rappresenta la tipica espressione dei poteri di valutazione spettanti al giudice di merito e che pertanto, quando esercitati senza incorrere in vizi di motivazione o in altre violazioni di legge, si sottraggono ad alcuna censura da parte di questa Corte. In particolare nessuna violazione di legge può sussistere per avere la Corte disatteso in modo logico e motivato le conclusioni del ctu alla luce di una nuova e complessiva valutazione di tutti gli atti istruttori inerenti la situazione sanitaria del S..

D’altra parte, neppure sarebbe possibile accogliere le censure dell’INPS le quali prospettano, più che una violazione di legge o un vizio di motivazione, una differente opzione di merito alla quale si chiede a questa Corte di aderire a preferenza rispetto a quella recepita dal giudice a ciò abilitato nella sentenza impugnata.

3.- Nemmeno esiste la violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, addebitata dall’INPS alla sentenza d’appello la quale non ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento in relazione alla sola impossibilità di indossare scarpe e calzature, ma sulla scorta del più articolato e complessivo quadro invalidante sussistente nel paziente. All’uopo rilevando che se il ctu aveva evidenziato l’impossibilità dell’appellante di compiere da solo atti come indossare calze e calzature; nella certificazione del 13 settembre 2007 rilasciata da struttura ospedaliera si evidenziasse pure che il sig. S. “necessita di aiuto per vestirsi e svestirsi”; mentre in data 12 settembre 2007 la medesima struttura sanitaria aveva somministrato test al paziente dai quali era risultata una autonomia significativamente ridotta quanto a trasferimenti e locomozione.

In materia, occorre poi considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sent. n. 88 del 04/01/2005, n. 13362 del 11/09/2003) le condizioni sanitarie presupposto dell’indennità di accompagnamento previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell’ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza.

3.1- Per quanto concerne la pensione di inabilità, la Corte territoriale ha pure accertato la sussistenza in capo al S. di una totale invalidità a svolgere una attività lavorativa, atteso che una qualsiasi attività lavorativa comporta, per un verso, la necessità di uscire dalla abitazione vestendo abiti e calzature e, per altro verso, la possibilità di movimento che le limitazioni funzionali del sig. S. non consentono. Ora, se è vero che l’invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, è anche vero che in applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4, è necessario che il giudice compia l’accertamento nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto (come questa Corte non ha mancato di evidenziare con la sentenza n. 7465 del 12/04/2005, pres. Mattone). Perciò con riferimento alle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell’ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa semplicemente addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, ma operando una valutazione della sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa “a scalare” per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale; conseguentemente, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa “a scalare”, è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto.

4.- Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c. e L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto provato il requisito reddituale, necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile L. n. 188 del 1971, ex art. 12, sulla base della documentazione prodotta tardivamente dall’interessato in appello.

Si tratta di un motivo che difetta di autosufficienza posto che non è richiamato specificamente ed integralmente nè il tipo di documentazione di cui si tratta, nè il momento e l’atto processuale nell’ambito del quale sarebbe avvenuta la produzione tardiva. Ciò anche al fine di comprovare l’omessa produzione in primo grado (di cui non parla alcuna sentenza) e la reale tardiva produzione del documento in appello, su cui il ricorso si limita dunque ad una mera affermazione.

5. Il quinto motivo deduce l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto il giudice d’appello non ha spiegato su quali elementi di prova ha fondato il suo giudizio positivo in merito all’esistenza del requisito reddituale limitandosi a dire che fosse documentalmente provato.

Si tratta di un motivo parimenti inammissibile posto che ai fini della decisività della questione andava dimostrato almeno quando l’Inps avesse contestato nel merito la rilevanza dei documenti da cui il giudice ha tratto l’esistenza del requisito reddituale. In ogni caso, nemmeno è impedito al giudice del merito, tanto più in mancanza di contestazione delle parti, ritenere dimostrato un fatto essenziale ai fini della decisione facendo rinvio per relationem alla documentazione depositata nel giudizio.

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare l’Istituto ricorrente, rimasto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2600 di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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