Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12837 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12837 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 06/06/2014

SENTENZA

sul ricorso 18389-2008 proposto da:
MARZIALI

FABIO

MRZFBA63P12F8391,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo
studio dell’avvocato X.Z., che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOTINO
LAURA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente
contro

FONDIARIA SAI SPA 00818570012, quale impresa che ha
incorporato la SPA LA FONDIARIA ASSICURAZIONI che in
precedenza aveva incorporato per fusione la SPA

1

4

POLARIS ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore
dr. FILIPPO SARDELLI, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
CICCOPIEDI, giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 4608/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata 1’08/11/2007, R.G.N.
1859/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito

l’Avvocato

GIOVANNI

LIMINA

per

delega

dell’Avvocato X.Z.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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– controricorrente –

Ric.n. 18389/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Svolgimento del giudizio.

Nel luglio ’98 Fabio Marziali conveniva in giudizio, avanti al
tribunale di Roma, la propria compagnia assicuratrice Polaris spa,
chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo spettantegli
a seguito del sinistro da lui subito il 20 gennaio ’97, coperto

convenuta.
Nella costituzione di quest’ultima, interveniva la sentenza n.
2923/01 con la quale il tribunale adito respingeva la domanda,
ritenendola non provata.
Interposto gravame dal Marziali, veniva emessa la sentenza n.
4608 dell’8 novembre 2007 con la quale la corte di appello di Roma
confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal
Marziali sulla base di due motivi, ai quali resiste con
controricorso Fondiaria Sai spa (incorporante Fondiaria
Assicurazioni, incorporante Polaris spa). E’ stata depositata
memoria ex art.378 cod.proc.civ. da parte del ricorrente.
Motivi della decisione.
§. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360,

1″ co.nn.3) e 5) cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione
degli articoli 2697 e 1453 cod.civ., nonché omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, atteso che la corte di appello aveva ritenuto
indimostrata la sua domanda di indennizzo nonostante che: – in
materia di responsabilità contrattuale, la parte contraente
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dalla polizza-infortuni stipulata il 26 ottobre ’90 con la

Ric.n. 18389/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

potesse limitarsi a provare il contratto e ad allegare
l’inadempimento, senza necessità di prova del
dell’evento lesivo”,

“fatto materiale

estraneo al contendere; – la prova di tale

fatto materiale fosse comunque stata da lui ampiamente fornita
mediante la produzione in giudizio di documentazione medica.

l^ co.nn.3) e 5) cod.proc.civ., violazione o falsa applicazione
dell’articolo 167 cod.proc.civ. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, dal momento che il giudice di merito aveva
contraddittoriamente ritenuto indimostrata la domanda di
indennizzo, pur dopo aver dato atto che non vi era stata
contestazione da parte della compagnia assicuratrice in ordine
alla natura, alle caratteristiche ed alle conseguenze
dell’infortunio.

5 1.2

I due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria

perché entrambi basati – nella prospettiva sia della violazione
normativa sia della carenza motivazionale – sull’erroneo accollo a
carico dell’attore dell’onere di provare i fatti costitutivi del
diritto all’indennizzo assicurativo da lui dedotto in giudizio.
Essi sono infondati.
Come ritenuto dalla corte di appello, il fatto che il
contraente adempiente non debba – nell’ambito generale della
responsabilità contrattuale – fornire la prova dell’allegato
inadempimento dell’altra parte non significa che egli non si
gravato dell’onere di provare innanzitutto il contratto; inteso
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Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360,

Ric.n. 18389/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

non soltanto come formale conclusione di un accordo obbligatorio
tra le parti, ma anche come regolamentazione sostanziale del
rapporto giuridico dedotto. Il che significa che è onere
dell’attore fornire la prova dell’assoggettamento della
fattispecie dedotta in giudizio a tale regolamentazione

contratto stesso.
Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie il richiamo
in ricorso alla prova del

“fatto materiale dell’evento lesivo” è

mal posto, poiché il punto decisivo della controversia non era
rappresentato dal prodursi in sé delle lesioni personali, bensì
dalla loro derivazione causale da un tipo di sinistro fatto
oggetto del contratto di assicurazione.
In altri termini, il giudice di merito (sent.appello, pag.3) ha
ritenuto infondata la domanda di indennizzo non perché non vi
fosse la prova delle lesioni personali subite dal Marziali (in
ordine alle quali vi era stata produzione di documentazione
medica), ma perché non era emersa la prova che tali lesioni
avessero rilevanza contrattuale-assicurativa; fossero cioè state
da lui effettivamente riportate nello svolgimento di un’attività
non professionale rientrante nella previsione di polizza (si
assume: durante una partita di calcetto).
D’altra parte, l’attore non poteva ritenersi in ciò sollevato
dalla mancata contestazione da parte della compagnia di
assicurazione, perché ciò che quest’ultima non aveva contestato ex
art.167 cod.proc.civ. era appunto – e soltanto – il fatto che il
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sostanziale e, pertanto, della derivazione del proprio diritto dal

Ric.n. 18389/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Marziali avesse riportato le lesioni refertate; non anche che tali
lesioni gli fossero comprovatamente derivate da un sinistro
occorso nello svolgimento di un’attività rientrante nella
copertura di polizza (sent.pag.3). Ne deriva che la censura in
oggetto si pone in definitiva fuori bersaglio nella parte in cui

dell’avvenuta prova, mediante la produzione in giudizio di ampia e
pacifica documentazione medica, dell’evento lesivo; trattandosi di
documentazione che – nella valutazione discrezionale del giudice
di merito – non era di per sé in grado di dimostrare alcunché in
ordine al diverso e dirimente aspetto dell’origine delle lesioni e
della copertura assicurativa del sinistro che le aveva
asseritamente cagionate.
In tale situazione, deve dunque concludersi nel senso che la
corte di appello:

a.

sul piano normativo, ha fatto corretta

applicazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio,
con conseguente esclusione della violazione delle disposizioni
denunciate; b. sul piano motivazionale, ha dato congruamente conto
dell’iter logico-giuridico da essa seguito nell’osservanza della
suddetta regola, sicché il convincimento al quale è infine
pervenuta – nel senso della esclusione che dalla documentazione
medica in atti potesse trarsi la prova dell’origine della lesione
riportata e, segnatamente, della sua derivazione causale da un
tipo di rischio assicurato – risulta insindacabile in sede di
legittimità.

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lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito

Ric.n. 18389/08 rg. – Ud. del 9 aprile 2014.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20
luglio 2012 n.140.
Pqm

rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida in euro 4.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 9 apr ef 2014.

La Corte

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