Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12836 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28320/2014 proposto da:

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MORGANTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6790/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2014 R.G.N. 3770/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6790 del 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha condannato l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) al risarcimento del danno nei confronti di C.M..

2. L’odierno controricorrente aveva sostenuto un concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, bandito dal suddetto Istituto con decreto 28 ottobre 2004 per l’assunzione di 296 dipendenti a tempo determinato, collocandosi tra gli idonei non vincitori.

In data 8 maggio 2007, l’ISPRA aveva inviato al C. comunicazione con la quale lo notiziava che, per intervenuto scorrimento della graduatoria, si era collocato in posizione utile per la chiamata in servizio, e lo invitava a sottoscrivere un contratto individuale di lavoro per la durata di 12 mesi, chiedendo, altresì, di far pervenire, entro trenta giorni, il modulo contenente l’espressa dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità.

A seguito di tale missiva, tuttavia, l’ISPRA non aveva dato corso ad alcuna assunzione.

Pertanto il C. aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’assunzione, nonchè il risarcimento del danno causa dalla mancata assunzione e dalla perdita di favorevoli occasioni lavorative nel frattempo propostegli.

3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, atteso che la L. n. 296 del 2006, aveva stabilito il cd. blocco delle assunzioni dei lavoratori precari nelle Pubblica Amministrazione, e pertanto l’obbligazione in questione si era estinta per factum principis.

4. La Corte d’Appello affermava che il cd. blocco riguardava anche la posizione del C., che dunque non poteva essere assunto, ma che tale disposizione era già vigente al momento della comunicazione a quest’ultimo, con la conseguenza che l’Amministrazione colpevolmente aveva ingenerato nel C. la fondata convinzione di essere in procinto di essere assunto.

Pertanto, ricorreva un’ipotesi di responsabilità precontrattuale e l’Amministrazione era tenuta a risarcire il cd. interesse negativo.

La Corte d’Appello, quantificava il danno in Euro 70.000,00, pari al compenso previsto per l’incarico cui il C. aveva rinunciato: direzione lavori costruzione edificio in (OMISSIS) proposto da ASRA Costruzioni srl, come documentato dalla proposta in atti, prodotta in originale con timbro e sottoscrizione del legale rappresentante della società.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ISPRA prospettando due motivi di impugnazione.

6. Resiste con controricorso il C., che in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente, dopo avere ripercorso la disciplina richiamata anche in ragione della giurisprudenza di legittimità, che, nella specie, si era verificata l’impossibilità giuridica di stipulare il contratto, in ragione di una disposizione di legge, da presumere nota alla generalità della collettività, e quindi tale da escludere l’affidamento incolpevole del contraente.

2. Il motivo non è fondato.

La responsabilità precontrattuale opera nella fase che precede la conclusione di un contratto.

La norma di cui all’art. 1337 c.c., prevede che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi, secondo buona fede”.

Da ciò, si può rilevare come il cuore della responsabilità risiede, soprattutto, nell’applicazione dei principi di buona fede e correttezza, espressi dall’ordinamento giuridico.

Di conseguenza, la responsabilità giuridica delle parti sorge nel caso del mancato rispetto di tali presupposti.

A sua volta,l’art. 1338 c.c., è finalizzato a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere.

Come posto in evidenza da questa Corte (Cass., n. 7481 del 2007), la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all’art. 1337 c.c., tutela l’affidamento di una delle parti non sulla conclusione del contratto, ma sulla sua validità, sicchè non è configurabile una responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione ove l’invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati e quindi tali da escludere l’affidamento incolpevole della parte adempiente.

3. Nella specie l’Amministrazione ha violato i principi di buona fede e affidamente, atteso che, come afferma la Corte d’Appello, e non è contestato dal ricorrente, inviava la comunicazione al C. in data 8 maggio 2007, quando il blocco delle assunzioni era stato già disposto.

Ed infatti, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 419, stabiliva: “E’ fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle

risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse”.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056,1226 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ censurata la quantificazione del danno.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare che il contraente, se aveva perso l’occasione di conseguire la retribuzione che sarebbe scaturita dalla prestazione lavorativa a cui aveva rinunciato, tuttavia, non aveva svolto l’attività lavorativa in questione, con la conseguenza che l’entità del risarcimento avrebbe dovuto essere ridotta.

5. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello ha quantificato il danno facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui la responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto (e dunque a non svolgere la relativa attività professionale), ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse (Cass., n. 4718 del 2016).

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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